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Sentenza — n. 29066/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29066/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29066/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di Catania ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., dal Tribunale di Catania nei confronti di Fichera Mario, imputato del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Con un unico motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992, con riguardo all'illegalità della pena applicata, poiché il giudice ha applicato unicamente la pena dell'arresto, nella misura di giorni 20, non tenendo conto che il reato di guida di un veicolo senza la prescritta patente, nell'ipotesi di recidiva nel biennio, non rientra tra quelli oggetto della depenalizzazione introdotta dal d.lgs. n. 8/2016, con la conseguenza che, in relazione ad esso, continuano ad applicarsi cumulativamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, di cui all'ultima parte del predetto comma 15.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29066/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen., dal Tribunale di Catania nei confronti di Fichera Mario, imputato del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Con un unico motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992, con riguardo all'illegalità della pena applicata, poiché il giudice ha applicato unicamente la pena dell'arresto, nella misura di giorni 20, non tenendo conto che il reato di guida di un veicolo senza la prescritta patente, nell'ipotesi di recidiva nel biennio, non rientra tra quelli oggetto della depenalizzazione introdotta dal d.lgs. n. 8/2016, con la conseguenza che, in relazione ad esso, continuano ad applicarsi cumulativamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, di cui all'ultima parte del predetto comma 15.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza sanzioni penali sanzione per violazione stradale infrazione privilegiata fissazione della multa
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: FICHERA MARIO nato a CATANIA il 26/06/1987 avverso la sentenza del 06/11/2020 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/ erile conclusioni del PG c4A. Ckg.c-cti- -t I ovutAir.A.,,e44 2t4,10. iztitetro 444.- 20- ttow+197tc e-r.« 4,0* 4g-1" o' .&'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di Catania ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., dal Tribunale di Catania nei confronti di Fichera Mario, imputato del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.

2. Con un unico motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992, con riguardo all'illegalità della pena applicata, poiché il giudice ha applicato unicamente la pena dell'arresto, nella misura di giorni 20, non tenendo conto che il reato di guida di un veicolo senza la prescritta patente, nell'ipotesi di recidiva nel biennio, non rientra tra quelli oggetto della depenalizzazione introdotta dal d.lgs. n. 8/2016, con la conseguenza che, in relazione ad esso, continuano ad applicarsi cumulativamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, di cui all'ultima parte del predetto comma 15.

3. Il Procuratore Generale in sede chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso.

4. Il ricorso è fondato.

5. Si tratta di un caso di c.d. illegalità della pena - ricorribile per cassazione per espressa previsione dell'art.448, comma 2-bis cod. proc. pen. essendo stata omessa, nel computo della pena applicata, la pena pecuniaria, nonostante per l'ipotesi di guida senza patente con recidiva nel biennio si applichi la pena congiunta.

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Catania per nuovo giudizio. Così deci