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Sentenza — n. 29060/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29060/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29060/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6 luglio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gianluca Tamagnini in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285, accertato il 28 dicembre 2016 per essere lo stesso estinto per esito positivo della messa alla prova, disponendo l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Regesto Legislator

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art. 168-ter cod. pen; Sentenza — n. 29060/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 186 comma 2 lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285, accertato il 28 dicembre 2016 per essere lo stesso estinto per esito positivo della messa alla prova, disponendo l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata esame d'idoneità alla guida corsa di controllo infrazione alle norme della circolazione reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 168-ter cod. pen
La Corte di Cassazione ha già chiarito che il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria previste dalla legge, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAMAGNINI GIANLUCA nato a ROMA il 22/06/1976 avverso la sentenza del 06/07/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI, che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 6 luglio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gianluca Tamagnini in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285, accertato il 28 dicembre 2016 per essere lo stesso estinto per esito positivo della messa alla prova, disponendo l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto che l'intervenuta estinzione del reato al termine della messa alla prova preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale, che devono, invece essere disposte dal Prefetto ai sensi dell'art. 224 comma 3 C.d.S.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Francesca Costantini ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto che l'impugnata sentenza venga annullata senza rinvio limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e che gli atti vengano trasmessi al Prefetto di Roma per quanto di competenza.

4. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione ha già chiarito che il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria previste dalla legge, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.S.. in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.S., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348; Sez. 4, n. 39107 dell'8/07/2016, Rossini, Rv. 267608).

5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente alle statuizioni relative alla sanzione amministrativa accessoria, da eliminarsi in questa sede. Copia della presente sentenza va trasmessa al Prefetto di Roma per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina; dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Roma per quanto di competenza. Deciso in Roma il 12 luglio 2022 Il Con fiere estensore An DEPn:TATo CA