Cassation annuls appeal judgment for using unexamined complaint content to decide criminal liability without cross-examination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal judgment against Antonio Fanfarillo, ordering a retrial at the Rome Tribunal with a different judge. The lower court relied on facts derived solely from the victim's complaint to exclude the defendant's defense regarding how the car trunk was opened. The Court held that under Italian criminal procedure, a complaint cannot serve as proof for reconstructing the facts unless read in court or the witness is unavailable, which was not the case here. Consequently, the appellate court erred by basing its decision on unexamined statements rather than evidence presented during the trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 431, 511, 512 c.p.p.; The complaint may be included in the file for admissibility purposes only, and its content cannot be used to reconstruct the facts unless read in court or the witness is unavailable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FANFARILLO ANTONIO nato a ROMA il 15/10/1968 avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 10 giugno 2021 il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza emessa il 30 settembre 2020 dal Giudice di pace della stessa città con la quale Antonio Fanfarillo era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso il 22 dicembre 2018 in danno di Snezana Mijalovic, costituitasi parte civile in giudizio.
2. Contro la sentenza l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore lamentando inosservanza di norme processuali ai sensi dell'art. 606 lett.
c) del codice di rito. Il ricorrente osserva che la motivazione della sentenza impugnata è basata sul contenuto della querela sporta da Snezana Mijalovic il 16 gennaio 2019 che non è mai stata acquisita a fini di prova ed è stata inserita in atti ai soli fini della procedibilità. Sottolinea, in particolare, che il Tribunale ha risposto alle censure sollevate con l'atto d'appello l'acendo riferimento al contenuto della querela e non alle dichiarazioni rese dalla Mijalovic nel corso del dibattimento.
3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. Con memoria di replica del 10 luglio 2022 il difensore ha insistito per l'accoglimento.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. Antonio Fanfarillo è stato tratto a giudizio per aver cagionato lesioni a Snezana Mijalovic. Secondo l'ipotesi accusatoria egli avrebbe omesso di vigilare adeguatamente su quattro cani di grossa taglia di sua proprietà i quali, «lasciati liberi da ogni controllo», avrebbero aggredito la Mijalovic. Non sono controverse in giudizio (e anche il ricorrente ne dà atto) né le lesioni né la loro riferibilità ai morsi degli animali. È controversa, invece, la dinamica dei fatti: l'accusa sostiene che Fanfarillo avrebbe lasciato aperto il cofano della vettura sulla quale i cani viaggiavano e, per questo, quando l'auto si fermò, gli animali poterono scendere e aggredire la persona offesa; la difesa sostiene che il cofano fu aperto dai nipoti della vittima mentre Fanfarillo, fermo a fianco dell'auto, parlava a telefono.
La sentenza impugnata ha ritenuto che le argomentazioni difensive fossero smentite da alcune circostanze di fatto risultanti dalla querela e ha conseguentemente escluso che fosse necessario procedere all'esame dei nipoti della vittima.Tali circostanze sono individuate: - nel fatto che l'auto nella quale i cani erano trasportati - una «Ctroen C3» - non sarebbe stata «in grado di ospitare all'interno del suo portabagagli ben quattro bulldog americani, senza che il portabagagli fosse aperto»; - nel fatto che i nipoti della Mijalovic, spaventati da quanto accadeva, salirono «sul tetto dell'auto di quest'ultima» e questo fa pensare che «fossero al massimo degli adolescenti» e induce a dubitare che «possano essersi avvicinati all'autovettura del Fanfarillo, addirittura aprendo essi stessi il portabagagli liberando, così i cani» (pag. 3 della sentenza impugnata).
Il ricorrente osserva che nessuna di queste circostanze emerge dalla deposizione resa in udienza dalla Mijalovic e il giudice di appello le ha tratte dalla querela. Ciò è confermato, oltre che dal verbale della deposizione (allegato al ricorso in virtù del principio di autosufficienza), dalla lettura della sentenza, nella quale si fa riferimento esplicito al contenuto della querela, sottolineando che le circostanze ivi narrate non «hanno formato oggetto di alcuna c:ontestazione, né in primo grado né in sede di appello».
6. Da quanto esposto emerge che la sentenza impugnata ha attribuito rilievo ai fini della decisione a circostanze che non sono state accertate in dibattimento, ma risultano esclusivamente dalla querela. Si deve ricordare allora che, ai sensi degli artt. 431 e 511 cod. proc. pen., «la querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale, con la conseguenza che da essa il giudice non può trarre elementi di convincimento al fine della ricostruzione storica della vicenda» (Cfr:
Sez. 5, n. 51711 del 06/10/2014, Lamelza, Rv. 261735; Sez. 5, n. 21665 del 16/02/2018, PM in proc. Cosentino, Rv. 273167). Invero, fatta salva l'ipotesi in cui la querela sia stata acquisita al fascicolo per il dibattimento a fini decisori col consenso delle parti, il contenuto della stessa può essere utilizzato a fini di prova soltanto se ne è stata data lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. e, perciò, solo quando, per circostanze o fatti imprevedibili, la testimonianza dell'autore della denuncia-querela risulta impossibile (su questo specifico punto anche:
Sez. 2, n. 51416 del 04/12/2013, PG in proc. Anceschi, Rv. 258064; Sez. 2, rh 9168 del 06/11/2007, dep. 2008, Sabbia, Rv. 239804). Nessuna di queste ipotesi si è verificata nel caso di specie sicché il contenuto della querela non avrebbe potuto essere ul:ilizzato ai fini della decisione.
7. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma in composizione monocratica, diverso magistrato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Roma. Così deciso il 12