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Sentenza — n. 29056/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the crime was extinguished by the victim's remission of the complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29056/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment that had convicted the defendant for the crime of insult. The appellant argued for acquittal based on the victim's subsequent remission of the complaint, which occurred after the first-instance verdict but before the appeal deadline. The court ruled that this remission legally extinguished the criminal offense, thereby invalidating the conviction and all attached civil rulings.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 590 c.p.: The remission of a complaint extinguishes the criminal offense, necessitating the annulment of a conviction rendered after such remission, even if the remission occurred during the appeal phase.

Parole chiave

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remission of complaint extinction of crime criminal appeal insult offense annulment of judgment civil rulings elimination procedural timeline remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 c.p.p.
Art. 590 c.p.
Con sentenza del 23 febbraio 2021, il Tribunale di Rimini, quale giudice di appello, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace di Rimini ha condannato Antonio Fedele in ordine al reato di cui all'art. 590 cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FEDELE ANTONIO nato il 18/02/1968 avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 23 febbraio 2021, il Tribunale di Rimini, quale giudice di appello, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace di Rimini ha condannato Antonio Fedele in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen, in danno di Salvatore Giarratana, confermandone le statuizioni civili.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, formulando due motivi. Con il primo motivo ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per essere intervenuto in data 9 luglio 2021, prima della scadenza del termine per proporre ricorso avverso la suddetta sentenza, atto di remissione di querela da parte di Giarratana con contestuale accettazione da parte di Fedele. Con il secondo, nel caso del mancato accoglimento del primo, ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale dell'imputato.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca Costantini, ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio.

4. Il ricorso è fondato quanto al primo assorbente motivo. Essendo state acquisite agli atti una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Consegue l'eliminazione delle statuizioni civili, in quanto, come chiarito da questa Corte la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989).

6. In difetto di diversa pattuizione le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Elimina le statuizioni civili. Così deciso in Roma il 12 luglio 2022 DEPO