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Sentenza — n. 29051/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against aggravated burglary conviction, annulling only the minor damage mitigation clause.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29051/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially annulled the second-instance judgment convicting Mamica Kristian and Marashi Nikolin for aggravated burglary. While the appeal by Marashi was declared inadmissible due to a subsequent withdrawal, the appeal by Mamica regarding the lack of 'minor damage' mitigation was partially accepted. The court ruled that the lower court failed to address Mamica's specific argument about the timing of the alarm relative to their arrival, necessitating a new trial on that specific mitigating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 624 cod. proc. pen.: The Court of Cassation partially annuls a judgment when the lower court fails to address a specific appeal argument regarding the applicability of the minor damage mitigation circumstance, requiring a new trial on that point while declaring the rest of the appeal inadmissible.

Parole chiave

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aggravated burglary minor damage mitigation partial annulment inadmissible appeal new trial remand criminal procedure penal responsibility favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Pertanto, quanto al Mamica, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente al punto concernente l'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 624 cod. proc. pen.
Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato Mamica Kristian.
art. 378 cod.pen
art. 624 cod. proc. pen
Visto l'art. 624 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghisaram, Rv. 282402
Sez. 5, Sentenza n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi e altro, Rv. 261044
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MAMICA KRISTIAN nato il 14/07/1992 MARASHI NIKOLIN nato il 30/01/1986 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale \/ L2,iL )2_,U3C.0 `1..blr?r f

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 28 gennaio 2021, la Corte d'appello di Torino confermava la condanna emessa dal Tribunale di Cuneo il 22 gennaio 2019, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di Mamica Kristian e Marashi Nikolin, ritenuti responsabili di delitti di furto in abitazione pluriaggravato, tentato (in danno di Marco Gallesio e Ivano Fino) e consumato (in danno dei coniugi Morena- Vissio), commessi in Lagnasco, il 13 dicembre 2017. La Corte di merito, preso atto del concordato in appello da parte del Marashi, riteneva la pena concordata congrua e adeguata al disvalore del fatto.

Quanto al Mamica, che ha invece insistito nei motivi di appello, la Corte di merito ha operato una ricostruzione della vicenda conclusasi con la cattura dei due odierni imputati: costoro si trovavano a bordo di un'autovettura, che era stata notata da un cittadino ferma a fari spenti, con a bordo due persone, e che, dopo il suono dell'allarme di una abitazione, era stata poi individuata e inseguita: al termine dell'inseguimento due occupanti erano riusciti a fuggire, mentre il Mamica e il Marashi venivano identificati, mentre a bordo del veicolo venivano trovati in sede di perquisizione i beni provento del furto commesso ai danni dei coniugi Morena-Vissio.

Le spiegazioni del Mamica e del Marashi per giustificare la loro presenza in loco erano ritenute inverosimili.

2. Avverso la prefata sentenza ricorrono il Mamica e il Marashi, con atti separati.

3. Il ricorso del Marashi consta di un unico motivo, teso a denunciare violazione di legge in relazione alla formazione del consenso: il riferimento, nell'accordo, alla concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza era stato inteso dal ricorrente come tale da implicare una diminuente di un terzo, ciò che avrebbe comportato una riduzione della pena maggiore di quella computata. Giova peraltro rilevare che é pervenuta, successivamente, al ricorso, dichiarazione di rinuncia allo stesso, sottoscritta dal Marashi e dal suo difensore avv. Marco Gatti.

4. Il ricorso del Mamica si articola invece in due motivi di lagnanza. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, insiste nel chiedere la riqualificazione della sua condotta come favoreggiamento personale (art. 378 cod.pen.), evidenziando che la segnalazione dell'auto ferma a fari spenti con due persone era successiva al momento in cui si era attivato l'allarme, dunque il Mamica e il Marashi ben potevano essere intervenuti successivamente al furto; ciò é confermato anche dal fatto che, dopo essere stati visti in due, gli occupanti del veicolo al momento della cessazione dell'inseguimento erano stati visti in quattro; i dati relativi all'aggancio delle cellule della zona prima delle ore 21 (segnatamente alle 20.55) non sono decisivi, ed anzi suffragano anch'essi la tesi del favoreggiamento impedendo di collocare i due odierni ricorrenti in Lagnasco al momento del furto; ed infine, l'inverosimiglianza della versione resa dagli imputati non é a sua volta decisiva, ed anzi essa depone per il tentativo di sviare le indagini nei confronti dei soggetti datisi alla fuga. 4.2.

Con il secondo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sul quale la Corte di merito non ha analizzato l'istanza rassegnata con l'appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Iniziando da quello presentato dal Marashi, l'intervenuta, rituale rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dello stesso, a norma dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen..

2. Parimenti inammissibile, sia pure per altri motivi, é il primo motivo del ricorso del Mannica: esso sollecita una rivalutazione dei fatti sottostanti, a fronte della puntuale e logica ricostruzione operata dalla Corte di merito, che depone per l'inverosimiglianza della prospettazione dei due imputati nel proporsi come soggetti che, lungi dal concorrere con gli autori dei furti tentati e di quello consumato, si sarebbero limitati a cercare di aiutarli ad eludere le investigazioni dell'autorità o di sottrarli alle ricerche. La convergenza logica che depone per la loro compartecipazione alle condotte furtive é chiaramente descritta alle pagine 5 e 6 della sentenza della Corte di merito, a fronte del fatto che la presenza dell'auto, a bordo della quale verranno poi trovati i due odierni ricorrenti, risale alle 20.20 della sera del furto, sulla base della segnalazione ai Carabinieri fatta da un cittadino che aveva notato, in concomitanza, la presenza del veicolo e il suono dell'allarme di un'abitazione;

é poi chiara la Corte di merito nel precisare che l'aggancio alla cella locale del telefono del Marashi, avvenuto alle 20.55, si verificava quando già era in corso l'inseguimento ad opera dei Carabinieri; inoltre, e con più diretto riferimento all'asserito intervento favoreggiatore, il mendacio del Mannica é ampiamente descritto e argomentato anche sulla base dell'assoluta fantasiosità degli elementi riguardanti i presunti conoscenti connazionali che necessitavano, a suo dire, di un passaggio in macchina.

3. E' invece fondato il motivo di ricorso riguardante la mancanza grafica di motivazione in ordine all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Indipendentemente dal valore venale dei beni costituenti la refurtiva recuperata (alcuni monili e una modestissima somma di denaro) e dall'assenza di elementi conoscitivi in ordine a quanto gli autori dei tentati furti avrebbero potuto sottrarre ai danni di Marco Gallesio e Ivano Fino ove le condotte criminose fossero state consumate, la Corte di merito avrebbe dovuto fornire risposta al motivo d'appello specificamente articolato dal Mamica.

Si ricordano, al riguardo, i criteri da adottare per la concessione o il diniego della circostanza invocata dal ricorrente, che indicano come il riconoscimento o meno dell'attenuante in parola comporti un'analisi complessiva di tutte le emergenze fattuali del caso di specie e di tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, Sentenza n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghisaram, Rv. 282402); si rammenta inoltre che, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é configurabile anche per il delitto tentato allorché sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato riportato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. 5, Sentenza n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi e altro, Rv. 261044: fattispecie in tema di tentato furto in abitazione).

4. Pertanto, quanto al Mamica, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente al punto concernente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio sul punto; nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile e va dichiarata irrevocabile la penale responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 624, cod. proc. pen.. Quanto al Marashi, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il Marashi va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Mamica Kristian limitatamente alla circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino; dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato Mamica Kristian. Dichiara inammissibile il ricorso di Marashi Nikolin che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma