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Sentenza — n. 29033/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29033/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29033/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 16.12.2020 il Tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto Baccanelli Gabriele colpevole dei reati di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, perché circolava sulla pubblica via alla guida di un'autovettura essendo in stato di ebbrezza per l'uso di bevande alcoliche (e precisamente con un tasso alcolemico pari ad almeno 1,04 g/1) con le circostanze aggravanti di cui all'art. 186 comma 2 bis e di cui all'art. 186, comma 2 sexies nonché del reato di cui all'art. 187 comma 1, d.lgs n. 285 del 1992 aggravato ex art. 187 comma 1 bis e comma 1 quater, e lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 3000,00 di ammenda con pena sospesa.

Regesto Legislator

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art. 620 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29033/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta pronuncia il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo deducendo l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata reato grave di stupefacenti riduzione della multa abuso di alcol guida nonostante revoca della patente grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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art. 620 cod. proc. pen
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata sul punto; ma l'annullamento può essere senza rinvio perché non occorre alcuna valutazione per addivenire alla determinazione della pena corretta, sì che questa Corte può procedervi ai sensi della lettera I) dell'art. 620 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: BACCANELLI GABRIELE nato a BRESCIA il 07/11/1993 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 16/12/2020 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 16.12.2020 il Tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto Baccanelli Gabriele colpevole dei reati di cui all'art. 186, comma 2, lett.

b) del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, perché circolava sulla pubblica via alla guida di un'autovettura essendo in stato di ebbrezza per l'uso di bevande alcoliche (e precisamente con un tasso alcolemico pari ad almeno 1,04 g/1) con le circostanze aggravanti di cui all'art. 186 comma 2 bis e di cui all'art. 186, comma 2 sexies nonché del reato di cui all'art. 187 comma 1, d.lgs n. 285 del 1992 aggravato ex art. 187 comma 1 bis e comma 1 quater, e lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 3000,00 di ammenda con pena sospesa.

2. Avverso detta pronuncia il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo deducendo l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett.

b) cod.proc.pen. in relazione all'entità della pena inflitta all'imputato in seguito al computo della diminuzione per la scelta del rito in violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Sostiene che il Giudice ha determinato una pena finale illegale per eccesso avendo applicato per il rito abbreviato la riduzione di un terzo e non già della metà.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il ricorso è fondato. Ed invero, deve premettersi che la sentenza in questione era inappellabile per effetto del disposto dell'art. 443, comma terzo, cod. proc. pen., a tenore del quale "3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato", donde l'unico mezzo esperibile è il ricorso per cassazione - come del resto, per ragioni di simmetria processuale, è oggi previsto dal novellato art. 593, comma primo, cod. proc. pen. (come modificato dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, il quale stabilisce che «1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato»), atteso che è la stessa Relazione al decreto delegato a sottolineare che la legittimazione al ricorso per cassazione non è oggetto di modifiche, con la conseguenza che è allora il ricorso per cassazione lo strumento, peraltro oggetto di espressa garanzia costituzionale, utilizzabile dal pubblico ministero anche in funzione diversa da quella propria di parte processuale esclusivamente antagonista, avversaria dell'imputato, tanto nel rito ordinario che in quello abbreviato; ed è quindi attraverso lo strumento del ricorso per cassazione che il P.M. può fare valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena in cui sia eventualmente incorso il giudice di primo grado nella decisione di condanna, come nel caso di specie.

Ed invero il giudice ha applicato la riduzione di un terzo della pena invece della metà pur trattandosi di reati contravvenzionali. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata sul punto; ma l'annullamento può essere senza rinvio perché non occorre alcuna valutazione per addivenire alla determinazione della pena corretta, sì che questa Corte può procedervi ai sensi della lettera I) dell'art. 620 cod. proc. pen. Tanto premesso, sulla pena finale determinata in mesi nove di arresto ed Euro 4500,00 di ammenda si perviene con la diminuzione della metà per la scelta del rito alla pena di mesi quattro e giorni quindici di arresto ed Euro duemiladuecentocinquanta di ammenda.

In conclusione, la sentenza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi quattro e giorni quindici di arresto ed Euro duemiladuecentocinquanta di ammenda.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi quattro e giorni quindici di arresto ed Euro duemil