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Sentenza — n. 29017/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29017/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29017/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Guarna Lorenzo, chiamato a rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Varese che - dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, attesa l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova - ha ordinato la confisca del suo veicolo e la sospensione della patente di guida.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29017/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso consta di due motivi con cui si deducono: 2.1. Inosservanza dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per l'illegittima anticipazione dell'orario di udienza, tale da aver determinato l'impossibilità per il difensore di fiducia di assistere l'imputato. 2.2. Violazione degli artt. 224 e ss. cod. strada per avere illegittimamente applicato le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del mezzo di proprietà dell'imputato nonostante la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente corsa di controllo divieto di condurre guida in stato di ebbrezza qualificata confisca del veicolo a motore abbandono del procedimento per infrazione stradale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARNA LORENZO nato a COMO il 01/01/1981 avverso la sentenza del 09/11/2020 del TRIBUNALE di VARESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio con trasmissione atti al Prefetto udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Guarna Lorenzo, chiamato a rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Varese che - dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, attesa l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova - ha ordinato la confisca del suo veicolo e la sospensione della patente di guida.

2. Il ricorso consta di due motivi con cui si deducono: 2.1. Inosservanza dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per l'illegittima anticipazione dell'orario di udienza, tale da aver determinato l'impossibilità per il difensore di fiducia di assistere l'imputato. 2.2. Violazione degli artt. 224 e ss. cod. strada per avere illegittimamente applicato le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del mezzo di proprietà dell'imputato nonostante la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova.

3. Il Procuratore generale conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie, con trasmissione degli atti al Prefetto.

4. Il secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. La sanzione amministrativa deve essere applicata in forza dell'art. 168-ter, comma 2, cod. pen., il quale stabilisce che l'estinzione del reato, conseguente al buon esito della prova, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. La competenza all'irrogazione delle stesse, all'esito positivo della messa alla prova e dell'estinzione del reato, va individuata, ai sensi dell'art.224, comma 3, cod. strada in capo al Prefetto, cui gli atti devono essere trasmessi per le determinazioni di competenza ex art. 221, comma 2, cod. strada.

6. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca che vengono eliminate. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. Va disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Varese per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca, che elimina; rigetta nel resto il ricorso. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Varese per quanto di competenza. Così deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere est