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Sentenza — n. 28433/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28433/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28433/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Cassano Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari confermativa della pronuncia del Tribunale di Bari che lo ha ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 189 cod. strada perché, alla guida dell'autovettura Seat Ibiza (tg. DW088AK), intestata a Draghi Gaetana, investi Vck il pedone Prudente Paolo, che riportava lesioni con prognosi di giorni 30, ometteva di fermarsi e di prestargli assistenza (in Modugno, il 16/12/2013).

Regesto Legislator

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art. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28433/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si è ancora precisato che nel reato di "fuga" previsto dal comma 6 del citato art.189, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza (Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239).

Parole chiave

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corresponsabilità della vittima responsabilità per caso fortuito assicurazione casco postumi d'infortunio infrazione commessa per negligenza incidente stradale

Disposizioni normative citate

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art. 603 cod. proc. pen
anche in relazione all'art. 603 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASSANO FRANCESCO nato a BARI il 03/01/1982 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo 7C L. e 3-Gz2A), erfj,eli( ,,Occon) A.“-A.,,u,t Az‹;

RITENUTO IN FATTO

1. Cassano Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari confermativa della pronuncia del Tribunale di Bari che lo ha ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 189 cod. strada perché, alla guida dell'autovettura Seat Ibiza (tg. DW088AK), intestata a Draghi Gaetana, investi Vck il pedone Prudente Paolo, che riportava lesioni con prognosi di giorni 30, ometteva di fermarsi e di prestargli assistenza (in Modugno, il 16/12/2013).

2. Il ricorso si fonda su un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione nonché violazione dell'art. 189 cod. strada, degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. anche in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. Al fine di sostenere l'inconsapevolezza dell'imputato sull'investimento di una persona, si lamenta l'errata ricostruzione del fatto, anche in relazione al comportamento dell'imputato immediatamente dopo l'investimento e il mancato espletamento di una perizia in sede di rinnovazione istruttoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Esso sviluppa essenzialmente considerazioni sul piano del fatto prospettando una diversa ricostruzione della dinamica dell'incidente che la sentenza impugnata ha descritto e risolto con motivazione non illogica e non contraddittoria. Questa ha evidenziato come, dalla documentazione fotografica prodotta dalla difesa, emergesse, in particolare, l'evidente e profonda ammaccatura del montante lato passeggero della scocca, in prossimità della parte anteriore della portiera, ben difficilmente ascrivibile all'urto provocato dallo specchietto retrovisore (come sostenuto dalla difesa che aveva attribuito il botto avvertito dal conducente alla perdita dello specchietto retrovisore).

Il Giudice di appello, richiamate le testimonianze del metronotte Milillo - che, a bordo della propria autovettura, aveva fermato poco dopo l'impatto il prevenuto - e della Pascazio - che viaggiava sull'auto dell'imputato - osserva, con argomentare logico, che la paura avvertita dal Cassano, di cui dà conto la Pascazio, si spiega in ragione delle conseguenze pregiudizievoli che potevano derivargli da tale evento e che lo determinarono ad omettere di fermarsi e di prestare soccorso e, successivamente, a non tentare la fuga dopo essersi accorto che una autovettura (quella del Milillo) gli lampeggiava.

In punto di diritto, giova ricordare che questa Corte ha più volte affermato che nel reato di "fuga", punito solo a titolo di dolo, l'accertamento dell'elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver provocato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667); l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374).

Si è ancora precisato che nel reato di "fuga" previsto dal comma 6 del citato art.189, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza (Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239).

Per la sussistenza del reato di omissione di assistenza è poi necessaria l'effettività di bisogno dell'investito (Sez. 4, n. 5416 del 25/7/1999, dep. 2000, Sitia e altri, Rv 216465).

3. Nel caso di specie, le sentenze di merito hanno ben evidenziato le ragioni della ritenuta colpevolezza dell'imputato in relazione al reato ascrittogli, come contestato in epigrafe. Richiamando ancora la testimonianza del metronotte Milillo, che fermò la vettura dell'imputato poco dopo l'impatto, rimarca la Corte territoriale che il teste "dichiarava che l'auto del Cassano procedeva ad andatura normale e che dopo aver lampeggiato nel tentativo di arrestarne la marcia il conducente non aumentò la velocità, anche se furono costretti a tagliargli la strada per fermarlo", condotta ritenuta logicamente incompatibile con la paura di un'aggressione che il conducente asserisce di aver provato; piuttosto, come dichiarato dalla Pascazio, "il Cassano era impaurito dal botto avvertito poco primac4, sensazione che mal si concilia con l'aver attribuito detto colpo alla perdita dello specchietto retrovisore‹.

Di qui la conclusione logica, ineccepibile, della Corte di Bari che allora il conducente si era reso ben conto di aver investito una persona (peraltro di stazza notevole), che aveva paura delle conseguenze pregiudizievoli di tale evento e per questo non si era fermato e non aveva prestato soccorso, che successivamente non aveva rallentato l'andatura accortosi che la vettura che li seguiva gli lampeggiava, avendo avuto la certezza di essere stato individuato quale autore dell'investimento avvenuto poco prima. Non si ravvisa perciò il denunciato vizio di legittimità.Quanto alla invocata perizia si rileva che la relativa richiesta non è stata ctu formulata con l'atto di appello, di talché tafrappare inammissibile.

4. Al rigetto del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente alle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende che si determina in tremila euro.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 8 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Daniela Da