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Ordinanza — n. 28374/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28374/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28374/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI SIMONE nato a ROMA il 24/06/1999 avverso la sentenza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; Motivi della decisione 1. Simone Nicolosi ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, attraverso una generica dichiarazione, senza peraltro specificare alcun motivo di impugnazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28374/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare testimonianza della vittima responsabilità penale dei minori falsa dichiarazione della parte testimone a carico partecipazione al reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI SIMONE nato a ROMA il 24/06/1999 avverso la sentenza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; Motivi della decisione 1. Simone Nicolosi ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, attraverso una generica dichiarazione, senza peraltro specificare alcun motivo di impugnazione.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2022 Il Co igliere est sore Il Preside