Italian court dismisses appeal by unrepresented defendant for lack of standing under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed directly by the defendant without a qualified lawyer, violating mandatory representation rules. Although the defendant submitted a generic declaration while in detention, the appeal was signed personally after August 3, 2017, when legislation required all appeals to be signed by registered defense attorneys. Consequently, the court ruled the appeal invalid due to lack of standing and ordered the defendant to pay legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 1 comma 62 legge 23.6.2017 n. 103: Appeals filed directly by a defendant without a registered defense attorney are inadmissible for lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORICA ARJAN nato a VLORE( ALBANIA) il 23/03/1979 avverso l'ordinanza del 13/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; Motivi della decisione 1. Gorica Arjan ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epi- grafe, attraverso una generica dichiarazione resa alla Direzione della C.C. di Lecce ove è detenuto, senza peraltro specificare alcun motivo di impugnazione.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 23 giugno 2022 Il C16isigliere es nsore Il Presi