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Sentenza — n. 28363/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28363/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28363/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 4/3/2022 il Tribunale di Lecce rigettava la richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data 28/1/2022 con la quale il GIP del Tribunale di Brindisi applicava la misura della custodia cautelare in car- cere nei confronti di Di Cesaria Cosimo a seguito della convalida di arresto per i reati previsti dagli artt. 73 DPR 309/90, 648 cod. pen. e 23 Legge 110/75, avendo i Carabinieri del NOR di Francavilla Fontana rinvenuto in una busta rossa occultata fra le pietre di un muretto a secco un involucro contenente 16,2 grammi di cocaina, 2,09 grammi di sostanza da taglio, 5 bilancini di precisione, 3 forbici e alcuni ritagli di forma circolare, nonché, all'interno di una busta nera, un fucile calibro 16 Be- retta di provenienza clandestina in virtù dell'abrasione del numero di matricola.

Regesto Legislator

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art. 101 disp.att. cod. proc. pen, articolo 309 cod. proc. pen, art. 599 cod. proc. pen, art. 127 cod. proc. pen, artt. 127 cod. proc. pen, art. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28363/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Questa Corte di legittimità ha precisato che nel procedimento innanzi al tribunale del riesame, che si svolge nelle forme della camera di consiglio, l'udienza è rinviata quando, sussistendo un legittimo impedimento dell'indagato a compa- rire, questi abbia manifestato la volontà di voler essere presente all'udienza in camera di consiglio (come previsto dall'art. 599 cod. proc. pen. che disciplina il procedimento di appello delle decisioni in camera di consiglio), nonché la volontà di essere sentito personalmente, come espressamente richiesto dalla disposizione di cui all'art. 127 cod. proc. pen. applicabile nel caso "de quo". (cfr.

Parole chiave

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traffico di cocaina precedenti penali rilevanti aiuto all'evasione di detenuti detenzione di stupefacenti recidiva nell'infrazione partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 101 disp.att. cod. proc. pen
Il Tribunale differiva l'udienza al 18 febbraio per legittimo impedimento dell'indagato,invitando la casa circondariale a fornire tempestivamente le dovute informazioni su quanto segnalato dal difensore.E fin qui la procedura appare corretta, avendo il tribunale salentino appli- cato l'art. 101 disp.
articolo 309 cod. proc. pen
("Termine per la decisione sulla richiesta di riesame") secondo cui nel procedimento previsto dall'articolo 309 cod. proc. pen., se l'udienza è rinviata a norma dell'articolo 127 co.
art. 599 cod. proc. pen
art. 127 cod. proc. pen
che disciplina il procedimento di appello delle decisioni in camera di consiglio), nonché la volontà di essere sentito personalmente, come espressamente richiesto dalla disposizione di cui all'art. 127 cod. proc. pen.
artt. 127 cod. proc. pen
E fin qui il tribunale del riesame faceva ancora riferimento al combinato disposto degli artt. 127 cod. proc. pen.
art. 309 cod. proc. pen
E' lo stesso provvedimento impugnato a riconoscere che il 18 febbraio, una volta venuto a conoscenza che il Di Cesaria non era più impedito per motivi di salute "sul piano strettamente formale il Tribunale avrebbe dovuto emettere nuovo decreto di fissazione d'udienza nei termini indicati dall'art. 309 cod. proc. pen.
art. 626 cod. proc. pen
e la conseguente remissione in libertà dell'imputato se non detenuto per altra causa, mandandosi alla Cancel- leria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CESARIA COSIMO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 13/03/1973 avverso l'ordinanza del 04/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lsentite le conclusioni del Sostituto PG LUCIA ODELLO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore avvocato FINO MICHELE del foro di BRINDISI in difesa di DI CESARIA COSIMO che ha illustrato i motivi del ricorso e ha insistito per l'accoglimento. -t

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4/3/2022 il Tribunale di Lecce rigettava la richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data 28/1/2022 con la quale il GIP del Tribunale di Brindisi applicava la misura della custodia cautelare in car- cere nei confronti di Di Cesaria Cosimo a seguito della convalida di arresto per i reati previsti dagli artt. 73 DPR 309/90, 648 cod. pen. e 23 Legge 110/75, avendo i Carabinieri del NOR di Francavilla Fontana rinvenuto in una busta rossa occultata fra le pietre di un muretto a secco un involucro contenente 16,2 grammi di cocaina, 2,09 grammi di sostanza da taglio, 5 bilancini di precisione, 3 forbici e alcuni ritagli di forma circolare, nonché, all'interno di una busta nera, un fucile calibro 16 Be- retta di provenienza clandestina in virtù dell'abrasione del numero di matricola.

In dettaglio, i militari, all'alba del 27 gennaio, dopo avere suonato il citofono all'ingresso dell'abitazione di campagna del Di Cesaria, sita in agro di Francavilla Fontana, contrada Mogavero, avendo notato l'indagato, in pigiama e munito di due buste, in procinto di allontanarsi sul retro dell'immobile, lo seguivano senza per- derlo di vista mentre scavalcava la rete metallica di confine, accedeva nel fondo confinante, occultava l'involucro di colore rosso presso un muretto a secco e la busta più grande in un luogo più lontano, fra alcune pedane in legno e proseguiva il tragitto prima di essere definitivamente fermato e identificato.

In sede di interrogatorio il Di Cesaria, negando l'addebito, ha sostenuto di non aver occultato la droga e il fucile e di essere fuggito a piedi per paura, non avendo compreso che presso la sua abitazione si fossero presentate le forze dell'ordine e pensando invece che si trattasse di malintenzionati. A giustificazione di tale suo comportamento adduceva la circostanza che circa dieci anni fa era stato coinvolto in un fatto di sangue e l'anno scorso si era imbattuto in due uomini che gli avevano rivolto sguardi minacciosi.

2. Ricorre il Di Cesaria, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co 1, disp. att., cod. proc. pen., la vio- lazione dell'art. 309 co. 9, 9-bis e 10 cod. proc. pen. Il ricorrente contesta la regolarità della sequenza procedimentale che ha portato, a suo avviso, ad emettere l'ordinanza impugnata allorquando era ormai decorso il termine di cui all'art. 309 Ed invero, in ricorso non viene contestato il primo rinvio operato dall'Il al 18 febbraio per l'impedimento per motivi di salute dell'imputato, che aveva chiesto di essere sentito, ma il successivo, dal 18 febbraio al 4 marzo.

Sottolineata l'irritualità della riapertura del verbale del 18 marzo una volta che ebbe a presentarsi nell'aula di udienza il Di Cesaria il ricorrente evidenzia, in ogni caso, che il tribunale del riesame veniva a conoscenza, quanto meno dal 18 febbraio 2022 della cessazione dell'impedimento del Di Cesaria, avendolo visto in aula, di modo che ai sensi dell'art. 101 disp.att. cod. proc. pen. da detta data decorreva il termine di 10 giorni della decisione ex art. 309 co. 10 cod. proc. pen. Del tutto irrituale ed illegittima - prosegue il ricorso- appariva la riapertura del verbale, atteso che il difensore ricorrente afferma che, contrariamente a quanto assunto, non veniva contattato e ben avrebbe potuto il tribunale riaggior- nare l'udienza ad horas, al fine di consentirgli di comparire.

Del tutto irrituale ed illegittimo -prosegue- appariva comunque il rinvio ac- cordato per "esigenze difensive" connesse alla redazione di una consulenza tec- nica, atteso che l'unica ipotesi di rinvio è quella prevista dall'art. 309 co. 9 bis cod. proc. pen., non ricorrente nel caso che ci occupa. Perciò, si sostiene che del tutto irrituale ed illegittimo appariva poi il termine concesso di ben due settimane (dal 18 febbraio al 4 marzo), al di fuori anche della richiamata (e pur sempre inammissibile) estensione della logica prevista dall'art.309 co. 9 bis cod. proc. pen. che non a caso indica il termine "da un minimo di cinque giorni ad un massimo di dieci".

Chiede pertanto che questa Corte annulli senza rinvio l'ordinanza impu- gnata, dichiarando l'inefficacia della misura cautelare pplicata, con conseguente immediata liberazione del Di Cesaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati.

2. Ed invero, è la stessa ordinanza impugnata a ripercorrere le tappe di quello che si è rivelato essere un tortuoso iter procedimentale. L'istanza di riesame nell'interesse del Di Cesaria veniva presentata il 4/2/2022 e, a seguito della trasmissione degli atti in data 7/2/2022, veniva fissata udienza di riesame per 1'11 febbraio, nel corso della quale l'unico difensore pre- sente, avv. Fino (assente invece il codifensore nominato nelle more), segnalava l'impedimento dell'indagato detenuto, che aveva ritualmente chiesto di comparire, per motivi di salute (positività al Covid), rilevando inoltre che per tale ragione sanitaria non era stato consentito l'accesso in carcere del consulente di parte per svolgere accertamenti medici finalizzati a dimostrare l'impossibilità del Di Cesaria di deambulare velocemente, rilevanti ai fini della valutazione del quadro di gravità indiziaria (cfr. richiesta di rinvio in atti).

Il Tribunale differiva l'udienza al 18 febbraio per legittimo impedimento dell'indagato,invitando la casa circondariale a fornire tempestivamente le dovute informazioni su quanto segnalato dal difensore.E fin qui la procedura appare corretta, avendo il tribunale salentino appli- cato l'art. 101 disp. att. cod. proc. pen. ("Termine per la decisione sulla richiesta di riesame") secondo cui nel procedimento previsto dall'articolo 309 cod. proc. pen., se l'udienza è rinviata a norma dell'articolo 127 co. 4 del codice (legittimo impedimento dell'imputato che ha chiesto di comparire personalmente), il termine per la decisione sulla richiesta di riesame decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque ac- certa la cessazione dello stesso.

Questa Corte di legittimità ha precisato che nel procedimento innanzi al tribunale del riesame, che si svolge nelle forme della camera di consiglio, l'udienza è rinviata quando, sussistendo un legittimo impedimento dell'indagato a compa- rire, questi abbia manifestato la volontà di voler essere presente all'udienza in camera di consiglio (come previsto dall'art. 599 cod. proc. pen. che disciplina il procedimento di appello delle decisioni in camera di consiglio), nonché la volontà di essere sentito personalmente, come espressamente richiesto dalla disposizione di cui all'art. 127 cod. proc. pen. applicabile nel caso "de quo". (cfr.

Sez. 4, n. 46504 del 22/10/2003, Teragni, Rv. 227373).

3. Il 17 febbraio - è incontestato- il dirigente sanitario del carcere di Ta- ranto comunicava che il detenuto non poteva essere tradotto per l'udienza del giorno successivo perché ancora in isolamento precauzionale per infezione da Sars-cov2. Pertanto, l'udienza del 18 febbraio 2022, alla presenza di entrambi i difensori, veniva rinviata al 4 marzo 2022. E fin qui il tribunale del riesame faceva ancora riferimento al combinato disposto degli artt. 127 cod. proc. pen. e 101 disp. att. cod. proc. pen., sul presupposto del perdurante impedimento per motivi di salute dell'imputato.

L'udienza del 18 febbraio proseguiva con la trattazione di altri procedi- menti, ma a metà mattinata -si legge ancora nel provvedimento impugnato- "del tutto inaspettatamente, giungeva in aula la scorta di polizia penitenziaria con il detenuto Di Cesaria Cosimo, dichiarando che il periodo di isolamento era termi- nato". Nell'ordinanza e nel verbale di udienza si legge che, poiché in aula era an- cora presente uno dei due difensori del Di Cesaria, l'avv. Fino, lo stesso veniva autorizzato a conferire con il proprio assistito e veniva riaperto il verbale.

Nel provvedimento impugnato si legge anche -ma pare del tutto ininfluente ai fini del decidere, oltre che irrituale- che il presidente del collegio "attesta (seb- bene non risulti dal verbale) che il codifensore, rintracciato telefonicamente dall'avv. Fino, dichiarava di non poter ritornare in aula", circostanza che il difen- sore ricorrente contesta.L'avv. Fino e il detenuto - si legge ancora nell'ordinanza impugnata- chie- devano comunque il rinvio per esigenze difensive all'udienza 4 marzo fissata in precedenza, ribadendo l'esigenza di accertare la capacità del Di Cesaria di deam- bulare al fine di apportare nuovi elementi a sostegno dell'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (sul presupposto che l'indagato non fosse in grado di correre per occultare droga e armi).

E la procedura camerale veniva rinviata al 4 marzo, allorquando l'avv. Fino produceva alcuni documenti e due consulenze di parte (quella medico legale ed altra sullo stato dei luoghi) e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza cautelare per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Il codifensore avv. Massari, invece, invocava la declaratoria di inefficacia della misura sul pre- supposto che fosse decorso il termine di 10 giorni dalla cessazione del legittimo impedimento, che il verbale del 18 febbraio fosse stato riaperto irritualmente in sua assenza e che il rinvio per esigenze difensive fosse illegittimo per carente valutazione sulla sussistenza di giustificati motivi.

Seguiva da parte del tribunale l'emanazione del provvedimento oggi impugnato.

3. Orbene, il tema che viene riproposto a questa Corte di legittimità è quello che, allorquando in data 4 marzo 2022 è stato adottato il provvedimento oggi impugnato, fosse decorso il termine di cui all'art. 309 co. 10 cod. proc. pen. Ebbene, il rilievo è fondato. E' lo stesso provvedimento impugnato a riconoscere che il 18 febbraio, una volta venuto a conoscenza che il Di Cesaria non era più impedito per motivi di salute "sul piano strettamente formale il Tribunale avrebbe dovuto emettere nuovo decreto di fissazione d'udienza nei termini indicati dall'art. 309 cod. proc. pen. sino a quel momento sospesi e darne comunicazione tempestiva alle parti senza ne- cessità di rispettare il termine di 3 giorni liberi previsto dal comma 8 per la prima udienza".

Tuttavia, i giudici salentini ritengono che: "La richiesta di rinvio per esi- genze difensive, con acquiescenza al differimento al 4 marzo in precedenza dispo- sto e accettazione della sospensione dei termini, è stata però formulata dallo stesso detenuto e avallata da uno dei suoi difensori e non può essere sindacata dall'altro difensore in contrasto con la volontà del diretto interessato. Deve infatti ritenersi legittimo il rinvio della trattazione del riesame, anche al di fuori dell'ipo- tesi disciplinata dal comma 9 bis, in caso di rinuncia al termine perentorio di 10 giorni (previsto dall'ordinamento proprio nell'interesse del detenuto) o comunque di accettazione della sospensione del predetto termine, a maggior ragione ove la richiesta provenga dallo stesso indagato".

L'assunto, ad avviso della Corte, non è condivisibile.Appare acclarato che dalla data del 18 febbraio 2022, palesatosi il venir meno dell'impedimento per motivi di salute dell'imputato, ai sensi di quell'art. 101 disp. att. cod. proc. pen. che richiama lo stesso provvedimento impugnato comin- ciavano a decorrere nuovamente i dieci giorni per provvedere di cui all'art. 309 co. 10 cod. proc. pen. Lo stesso tribunale del riesame dà conto di ritenere che la richiesta di rinvio operata dall'imputato e da quello dei due difensori presenti alla riapertura del ver- bale in data 18 febbraio 2022 non fosse fondata su quei giustificati motivi che, ai sensi dell'art. 309, co. 9 bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n.

47) determinano il differimento dell'udienza su richiesta dell'imputato, in rela- zione ai quali il tribunale è tenuto a verificare se nella richiesta di differimento siano stati indicati i motivi, se tali motivi siano attinenti ad esigenze di difesa so- stanziale e se gli stessi non siano meramente pretestuosi (Sez. 6, n. 13050 del 3/3/2016, Dell'Acqua, Rv. 267018); motivi tra i quali, pacificamente, non può es- sere ricompreso l'impedimento del difensore, tanto più non rilevante versandosi in sede di procedimento camerale ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 29980 del 22/2/2019, Cristaldi, Rv. 276251).

In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che la richiesta operata dal Di Cesaria il 18/2/2022 fosse intervenuta ai sensi dell'art. 309 co. 9-bis non può non evidenziarsi che tale norma contempla una possibilità di differimento dell'udienza che va dai cinque ai dieci giorni. E comunque il termine dei dieci giorni per provvedere, ai sensi dell'art. 309 co. 9 cod. proc. pen. decorreva dal 18 feb- braio 2022. Erra il tribunale salentino nel ritenere che il rispetto di tale termine sia nella disponibilità delle parti e/o dello stesso indagato.

Si tratta, infatti, di un termine perentorio - pur procrastinabile nel caso di cui all'art. 309 co 9bis cod. proc. pen. - posto a garanzia della celerità di un pro- cedimento che riguarda la libertà personale. Il rinvio al 4 marzo 2022, pertanto, è stato operato ad una data ormai oltre tale termine e la decisione in quella sede presa è violativa del termine di cui all'art.309 co. 9 cod. proc. pen., derivandone le conseguenze di cui al comma 10 della medesima norma.

4. A questa Corte di legittimità, pertanto, s'impone l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza e la declaratoria di inefficacia della misura caute- lare in atto ai sensi dell'art. 309 co. 10 cod. proc. pen. e la conseguente remissione in libertà dell'imputato se non detenuto per altra causa, mandandosi alla Cancel- leria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara l'inefficacia della misura cautelare applicata ex art. 309 comma 10 c. p. p. e dispone la scarcerazione dell'indagato Di Cesaria Cosimo nato a Francavilla Fontana il 13 marzo 1973, se non detenuto per altra causa