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Sentenza — n. 28356/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28356/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28356/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 26/3/2021, dichiarava inam- missibile il ricorso proposto ex art. 99 T.U.S.G. avverso il decreto di rigetto, emesso in data 13/4/2018, dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato, avanzato dall'odierno ricorrente, Mario Ciambrone.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28356/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 99 T.U.S.G. avverso il decreto di rigetto, emesso in data 13/4/2018, dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato, avanzato dall'odierno ricorrente, Mario Ciambrone.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive anticipo spese tardivo durata dell'infrazione durata ragionevole del procedimento ritardo del ministero pubblico inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
presso questa Corte Suprema in data 10/1/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIAMBRONE MARIO nato a GIMIGLIANO il 04/06/1961 avverso l'ordinanza del 26/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto P.G. Manila Di Nardo, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 26/3/2021, dichiarava inam- missibile il ricorso proposto ex art. 99 T.U.S.G. avverso il decreto di rigetto, emesso in data 13/4/2018, dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato, avanzato dall'odierno ricorrente, Mario Ciambrone.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Ciambrone Mario/ deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge in quanto l'im- pugnata ordinanza, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché proposto fuori termine, ha indicato in trenta giorni il termine per l'impugnazione del rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previsto esclusiva- mente per l'impugnativa del difensore, a fronte del termine di venti giorni previsto dall'art. 99 DPR 115/2002 per il ricorso avverso il rigetto dell'istanza di ammis- sione.

Inoltre, il"p-ibunale avrebbe erroneamente individuato il provvedimento og- getto dell'impugnazione identificandolo con l'ordinanza del 13-19/4/2018, mentre oggetto dell'impugnazione proposta in data 8/11/2018 era l'ordinanza, del mede- simo tenore di quella sopraindicata, emessa in data 9-19/10/2018, comunicata a mezzo pec il 19/10/2018. Di conseguenza l'impugnazione era stata correttamente proposta nel termine di venti giorni Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con o senza rin- vio.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 10/1/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte/ chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro.

4. Il ricorso è fondato. Ed invero, come si desume dagli atti pervenuti a questa Corte a seguito della richiesta operata al Tribunale di Catanzaro con il rinvio del 10/2/2022, il Ciam- brone, nell'ambito del procedimento n. 1585/17 R.G. Trib. - N. 6478/16 R.G.N.R. ebbe a presentare una nuova richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data 21/9/2018i che venne rigettata in data 9-19/10/2018. Risulta, pertanto, fondata la doglianza proposta in quanto il ricorso ex art. 99 DPR 115/02 presentato V8/11/2018, che è stato dichiarato inammissibile per tar- dività in quanto ritenuto riferirsi ad analogo decreto emesso in data 13/4/2018 (in alcune parti del provvedimento indicato per un evidente errore materiale in 13- 19/4/2019), non lo era in quanto k~irsii riferito al provvedimento di rigetto del 19/10/2018, e quindi presentato nel termine di legge.

S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impu- gnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per l'ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 22 giugno 2022 Il C siglier