Sentenza — n. 28350/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 29 marzo 2021 la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - ha respinto la domanda formulata da Raffaello Passarelli per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare sofferta dall'Il aprile 2016 al 25 giugno 2018 (custodia in carcere dall'Il aprile 2016 al 23 novembre 2017; arresti domiciliari dal 24 novembre 2017 al 25 giugno 2018). La misura cautelare era stata disposta essendosi ritenuti sussistenti a carico di Passarelli gravi indizi del reato di tentato omicidio commesso in Taranto 1'11 aprile 2016, in concorso col padre Gaetano e col fratello Maurizio, in danno di Giuseppe Tortorella. L'odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile dal G.u.p. presso il Tribunale di Taranto all'esito di giudizio abbreviato, ma è stato poi assolto, per non aver commesso il fatto, dalla Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - con sentenza del 25 giugno 2018, divenuta irrevocabile il 9 novembre 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28350/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASSARELLI RAFFAELLO nato a TARANTO il 21/02/1984 avverso l'ordinanza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 marzo 2021 la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - ha respinto la domanda formulata da Raffaello Passarelli per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare sofferta dall'Il aprile 2016 al 25 giugno 2018 (custodia in carcere dall'Il aprile 2016 al 23 novembre 2017; arresti domiciliari dal 24 novembre 2017 al 25 giugno 2018). La misura cautelare era stata disposta essendosi ritenuti sussistenti a carico di Passarelli gravi indizi del reato di tentato omicidio commesso in Taranto 1'11 aprile 2016, in concorso col padre Gaetano e col fratello Maurizio, in danno di Giuseppe Tortorella. L'odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile dal G.u.p. presso il Tribunale di Taranto all'esito di giudizio abbreviato, ma è stato poi assolto, per non aver commesso il fatto, dalla Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - con sentenza del 25 giugno 2018, divenuta irrevocabile il 9 novembre 2018.
2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. considerando rilevante in tal senso la condotta tenuta da Passarelli nel corso del procedimento. L'ordinanza rileva che, nell'udienza di convalida del fermo, il ricorrente rese dichiarazioni inattendibili, così privando di credibilità la propria versione difensiva. Secondo la Corte territoriale tale condotta, gravemente imprudente, avrebbe avuto un ruolo causalmente efficiente nel determinare l'applicazione della misura cautelare e il suo protrarsi.
3. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore dell'imputato il quale deduce, con unico articolato motivo, vizio di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Sostiene il ricorrente che, nel ritenere la condotta dell'imputato idonea a condizionare e mantenere la privazione della libertà personale, la Corte di appello ha trascurato che l'ordinanza cautelare è stata emessa sulla scorta delle accuse rivolte a Raffaello Passarelli da Giuseppe Tortorella (vittima del tentato omicidio) e l'assoluzione è stata pronunciata perché queste dichiarazioni (rese da persona animata da rancore verso il ricorrente e quindi intrinsecamente poco attendibili), non erano state confermate dai testimoni oculari Antonio Tortorella e Emanuele Tortorella (rispettivamente figlio e nipote di Giuseppe).
Rileva che, fin da subito, Raffaello Passarelli si dichiarò estraneo ai fatti sostenendo che, mentre la sparatoria era in corso, stava girando per la città alla ricerca del padre e, quand'anche menzognera, tale dichiarazione non fu affatto determinante nell'emissione del provvedimento cautelare. Osserva che l'inverosimiglianza della versione difensiva fu considerata dal G.i.p. come elemento idoneo a corroborare un quadro cautelare che trovava fondamento su altri elementi, poi valutati insufficienti per la affermazione della penale responsabilità senza che nessun dato nuovo fosse stato acquisito.
Sostiene, dunque, che il comportamento di Passarelli - quand'anche colposo - non avrebbe dato causa alla privazione della libertà personale né avrebbe concorso a determinarla.
4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Conclusioni analoghe sono state illustrate dalla Avvocatura dello Stato con memoria del 13 maggio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi 'ingiusta', in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez.
U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).
3. Per meglio comprendere il caso in esame occorre ripercorrere brevemente la vicenda e gli snodi argomentativi che hanno condotto al proscioglimento del ricorrente. Come risulta dall'ordinanza impugnata, in data 11 aprile 2016, Giuseppe Tortorella fu attinto da un colpo di pistola nella regione pericordiale con ritenzione del proiettile nella costola sinistra. L'autore materiale del ferimento fu subito identificato in Gaetano Passarelli, padre dell'odierno ricorrente, il quale ammise l'addebito. Secondo le dichiarazioni rese dalla vittima, Gaetano Passarelli giunse sul luogo della sparatoria a bordo di una macchina condotta dal figlio Maurizio e si diresse verso Giuseppe Tortorella che si trovava davanti a una macelleria insieme al fratello, Antonio Tortorella, e al figlio di lui, Emanuele Tortorella.
Vedendo che Gaetano Passarelli si avvicinava con una pistola in mano i tre fuggirono: Antonio Tortorella si rifugiò in un bar; Giuseppe ed Emanuele entrarono nella macelleria chiudendo la porta a vetri. Gateano Passarelli, ruppe i vetri sparando, raggiunse Giuseppe Tortorella (che cercò di difendersi con un bastone) e gli sparò al petto, per poi tornare alla macchina, dove il figlio Maurizio lo attendeva. Secondo Giuseppe Tortorella anche Raffaello Passarelli (figlio di Gaetano) era sceso dall'auto insieme al padre armato di una pistola, ma l'aveva puntata verso l'alto e si era tenuto a distanza.
L'aggressione, che si inseriva in una faida tra famiglie risalente nel tempo, era stata determinata dal fatto che, circa venti minuti prima, Giuseppe Tortorella, per vendicarsi del fatto che, Gaetano Passarelli aveva danneggiato la sua macchina, aveva colpito con una mazza in più parti del corpo Raffaello Passarelli. L'ordinanza impugnata riferisce che, interrogato dal G.i.p., Raffaello Passarelli si dichiarò estraneo alla sparatoria; disse di essere stato picchiato con un bastone da Giuseppe Tortorella, sostenne che il padre Gaetano lo aveva visto a terra dolorante e si era allontanato senza che lui riuscisse a parlargli; spiegò che, temendo il peggio, si era messo alla ricerca del padre insieme a un cugino, ma, alle 7:18, il dolore conseguente ai colpi subiti lo aveva costretto a recarsi al pronto soccorso.
L'ordinanza precisa: - che la madre di Giuseppe Tortorella, Anna Talò, disse di aver appreso dal figlio Antonio che a sparare era stato Raffaele; - che l'ora dell'arrivo al pronto soccorso di Raffaele Passarelli era compatibile con la sua partecipazione alla sparatoria e di poco successiva all'arrivo di 4 p7L_u , Giuseppe Tortorella; - che, quando ancora si trovava in ospedale, Giuseppe Tortorella dichiarò di essere stato avvicinato da Gaetano Passarelli e dai suoi due figli, di essere stato ferito dalla pistola utilizzata da Gaetano, e di aver visto Raffaello brandire un'altra pistola.
Espone, inoltre, che tali elementi furono valorizzati dal G.i.p. ai fini della applicazione della misura cautelare e poi dal G.u.p., che, all'esito di giudizio abbreviato, affermò la responsabilità di Raffaello Passarelli per il tentato omicidio. Sottolinea che, a fronte delle dichiarazioni della vittima, valutate attendibili, le affermazioni dell'odierno ricorrente - il quale aveva sostenuto di essere stato tramortito dai colpi di bastone, di non aver potuto parlare col padre, ma di essere stato in grado di andare in giro in macchina, per cercarlo, insieme a un cugino - sono state considerate non credibili e ciò ha corroborato in termini di gravità il quadro cautelare.
Dall'ordinanza impugnata risulta, tuttavia: - che, ai fini della assoluzione, nel giudizio di appello fu attribuito rilievo alle dichiarazioni dei testimoni oculari Antonio ed Emanuele Tortorella, che non avevano indicato Raffaello Passarelli come presente alla sparatoria. Che, particolare significato fu attribuito al verbale delle sommarie informazioni rese da Emanuele Tortorella che si era rifugiato nella macelleria insieme allo zio e dichiarò di aver visto Gaetano Passarelli scendere dalla macchina condotta dal figlio Maurizio, ma non disse di aver visto di Raffaello Passarelli scendere da quella stessa macchina.
4. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio, la reticenza e il mendacio dell'indagato, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possano rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui chi sceglie di tacere o mentire avrebbe potuto indicare specifiche circostanze, ignote all'organo inquirente, idonee ad escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa (Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi, Rv. 242755;
Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419). Nell'attribuire rilevanza al silenzio o al mendacio, tuttavia, la giurisprudenza ha sottolineato che esso deve avere un ruolo causale nel determinare il sorgere o il permanere del quadro indiziario e perciò deve emergere dagli atti che, se l'imputato non avesse taciuto o non avesse mentito, avrebbe potuto, con le proprie dichiarazioni, elidere il valore indiziante degli elementi emersi nel corso delle indagini (Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola, 242759;
Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, Sentenza n. 25252 del 20/05/2016 Rv. 267393). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non spiega quali circostanze il ricorrente avrebbe omesso di comunicare agli inquirenti, ma , soprattutto, non spiega perché, sostenendo di essere stato tramortito dai colpi ricevuti e di non aver neppure potuto parlare col padre, Passarelli avrebbe reso più attendibili le accuse che Giuseppe Tortorella gli aveva rivolto, accuse che, secondo la sentenza di assoluzione, avrebbero dovuto fin dall'inizio essere valutate con particolare cautela perché gli altri testimoni oculari non le avevano confermate ed erano state rese da una persona che aveva motivi di particolare ostilità nei confronti dell'odierno ricorrente.
Passarelli, peraltro, confermò di essere stato picchiato da Giuseppe Tortorella prima della sparatoria, non negò quindi di avere motivi di ostilità nei confronti della vittima, né che la vittima ne avesse nei suoi confronti e, negando di essere stato presente alla sparatoria, non avvalorò in alcun modo la credibilità delle dichiarazioni rese a suo carico dal ferito.
5. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudi