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Sentenza — n. 28342/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28342/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28342/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 7 maggio 2022 la Corte di Appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha rigettato la domanda formulata da Giorgio Pianoforte per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione patita in quanto sottoposto a misura cautelare in carcere 24 ottobre 2009 al 30 giugno 2015, ed indi agli arresti domiciliari sino al 4 luglio 2016, in quanto gravemente indiziato del reato di omicidio premeditato di Nino Padovano dal quale veniva assolto con sentenza della Corte di appello di Taranto, pronunciatasi a seguito del giudizio di rinvio, in data 30 luglio 2019, con la formula 'per non aver commesso il fatto'.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28342/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rileva che la ritenuta falsa dichiarazione sull'orario in cui Mendolia si presentò alla pescheria il giorno dell'omicidio, prima collocata fra le sette e le otto e poi all'ora della colazione dei dipendenti, verso le nove e mezza, è anch'essa smentita dal verbale di interrogatorio. Pianoforte, infatti, dichiarò di avere visto Mendolia una prima volta, per un attimo, fra le sette e le otto, mentre gli operai erano fermi, seduti in attesa del prodotto da lavorare, ma non stavano facendo colazione, mentre solo più tardi, quando effettivamente gli operai stavano facendo colazione, era arrivato Nino Padovano, che l'aveva avvertito che all'esterno c'erano due donne che lo attendevano.

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva indennità per testimone indennità del difensore d'ufficio indennizzo dell'aiuto alle vittime ritiro della querela penale attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
Con la doglianza fa valere la falsa applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIANOFORTE GIORGIO nato a GALLIPOLI il 25/01/1963 L avverso l'ordinanza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale e le conclusioni formulate;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 7 maggio 2022 la Corte di Appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha rigettato la domanda formulata da Giorgio Pianoforte per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione patita in quanto sottoposto a misura cautelare in carcere 24 ottobre 2009 al 30 giugno 2015, ed indi agli arresti domiciliari sino al 4 luglio 2016, in quanto gravemente indiziato del reato di omicidio premeditato di Nino Padovano dal quale veniva assolto con sentenza della Corte di appello di Taranto, pronunciatasi a seguito del giudizio di rinvio, in data 30 luglio 2019, con la formula 'per non aver commesso il fatto'.

2. L'ordinanza ritiene sussistente la condotta ostativa di cui all'art. 314, comma l" cod. proc. pen. essendo l'emissione ed il mantenimento della misura cautelare stato giustificata dalla sussistenza di un grave quadro indiziario a suo carico consistente: nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali dalle quali trasparivano il livore nei confronti di Nino Padovano, da parte del fratello Pompeo Rosario Padovano e l'insofferenza di Giorgio Pianoforte nei confronti del cugino Nino Padovano; nella conversazione fra presenti del 30 giugno 2008, presso lo studio del commercialista Giancarlo Carrino da cui emergeva la volontà di Pianoforte, oltre che di Pompeo Rosario Padovano di liberarsi di Nino Padovano; dal nodo irrisolto degli interessi economici di Pianoforte e Nino Padovano; nell'irritazione di Pianoforte per il comportamento prevaricatorio di Nino Padovano, il quale, rientrato a Gallipoli, avrebbe potuto privarlo della pescheria Paradiso del mare, che prosperava solo grazie al lavoro di Pianoforte; nelle dichiarazioni del sicario Carmelo Mendolia, secondo il quale Pianoforte non sopportava più la vittima, tanto da avere riferito a Pompeo Rosario Padovano, dopo un litigio con Nino Padovano, che se non avesse provveduto lui ad ammazzarlo, ci avrebbe pensato di persona; nelle dichiarazioni rese dallo stesso Pianoforte, in sede di indagini, ritenute non veritiere sotto plurimi aspetti.

La Corte rinviene la sussistenza della colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 314 cod. proc. pen., innanzitutto, nelle dichiarazioni di Pianoforte risultate mendaci in ordine alla conoscenza di Mendolia, avendo l'allora indagato dapprima riferito di avere conosciuto Mendolia il giorno prima dell'omicidio -circostanza smentita dalle dichiarazioni della compagna di Mendolia, Antonella Potenza, la quale aveva riferito che ella aveva e Mendolia avevano frequentato la pescheria Paradiso del mare, prima dell'omicidio- e successivamente affermato, in sede di interrogatorio di garanzia, che Mendolia si era recato più volte presso la pescheria, anche chiedendo, in un'occasione se fosse presente Nino Padovano, senza mai corrispondere nulla per i frutti di mare acquistati, che, talvolta venivano pagati dai fratelli Padovano; nelle dichiarazioni contraddittorie rese da Pianoforte sulla presenza di Mendolia la mattina dell'omicidio, avendo egli inizialmente detto di averlo visto fra le sette e le otto, collocando, in seguito, la sua presenza al momento in cui gli operai facevano colazione, dopo alle 9,30, mentre Nino Padovano giunse sul posto alle 9,43, come emerso dal tracciato del GPS della sua autovettura; nell'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese da Pianoforte in ordine al riconoscimento di Mendolia, avendo l'indagato affermato di non averlo riconosciuto, quando egli si era avvicinato alla pescheria, poco prima dell'omicidio, con il pretesto di avere urtato un veicolo parcheggiato, ancorché l'assassino indossasse il medesimo K-way azzurro che indossava Mendolia, quando in precedenza si era presentato alla pescheria, non potendo Pianoforte non averlo riconosciuto solo perché calzava un casco ed un paio di occhiali da sola, stante l'abbigliamento singolare per una calda giornata d'estate.

Siffatte dichiarazioni mendaci e contraddittorie, a fronte di un quadro indiziario che induceva a ritenere che Pianoforte fosse interessato a liberarsi di Nino Padovano, tanto da sollecitare il fratello di questi a risolvere la situazione, e della chiara possibilità di riconoscere Mendolia, la mattina stessa, al momento dell'omicidio, quando Nino Padovano fu attirato nella trappola con la scusa del sinistro stradale, benché insufficienti a colmare il compendio probatorio necessario alla condanna, avevano, secondo il giudice della riparazione, contribuito ad indurre in errore i giudici della cautela sul suo coinvolgimento nell'omicidio, costituendo la condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

In particolare, il comportamento successivo al crimine, rivolto a prendere le distanze da Mendolia ed a negare l'insofferenza nei confronti del cugino Nino Padovano, assunto come dipendente, ma in realtà atteggiatosi da padrone, infatti, aveva indotto negli inquirenti e nei giudici dei due gradi di merito la ragionevole convinzione del suo coinvolgimento nell'omicidio, dando causa al mantenimento della custodia ed alla pronuncia di condanna, poi annullata dalla Corte di cassazione, con successiva assoluzione da parte del giudice del rinvio.

3. Avverso l'ordinanza propone ricorso Giorgio Pianoforte, a mezzo del suo difensore, formulando un unico articolato motivo di impugnazione.

4. Con la doglianza fa valere la falsa applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e del travisamento degli atti del processo, essendosi la Corte della riparazione limitata a riprendere pedissequamente gli argomenti con i quali la Corte di assise di Lecce era pervenuta alla condanna del ricorrente. Osserva che l'addebito di mendacio in relazione al momento della conoscenza di Mendolia, per avere Pianoforte dapprima dichiarato di averlo conosciuto il giorno precedente l'omicidio e solo in un secondo momento affermato che il medesimo aveva già frequentato la pescheria in altre occasioni, è smentito dalla lettura del verbale di interrogatorio di Pianoforte, in sede di garanzia -prodotto con il ricorso- dal quale si evince che l'allora indagato dichiarò non solo di avere conosciuto Mendolia, presentatogli da Rosario Pompeo Padovano, sin dalla fine di luglio 2008, ma anche che Mendolia si era recato più volte presso la pescheria, per acquistare dei mitili, mai sostenendo di averlo conosciuto solo il giorno prima del delitto.

Rileva che la ritenuta falsa dichiarazione sull'orario in cui Mendolia si presentò alla pescheria il giorno dell'omicidio, prima collocata fra le sette e le otto e poi all'ora della colazione dei dipendenti, verso le nove e mezza, è anch'essa smentita dal verbale di interrogatorio. Pianoforte, infatti, dichiarò di avere visto Mendolia una prima volta, per un attimo, fra le sette e le otto, mentre gli operai erano fermi, seduti in attesa del prodotto da lavorare, ma non stavano facendo colazione, mentre solo più tardi, quando effettivamente gli operai stavano facendo colazione, era arrivato Nino Padovano, che l'aveva avvertito che all'esterno c'erano due donne che lo attendevano.

La coerenza di quanto dichiarato da Pianoforte è, peraltro, risultata dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, che ha sottolineato come sia risultato provato che effettivamente Rosario Pompeo Padovano e Mendolia si recarono presso la pescheria con l'auto, ivi parcheggiata per poi essere utilizzata per la fuga, fra le sette e le otto, mentre nessuno degli operai aveva riferito di aver visto qualcuno affacciarsi nella pescheria dall'esterno, verso le dieci di quel mattino. Sottolinea che la non inverosimiglianza delle dichiarazioni di Pianoforte, in ordine al mancato riconoscimento di Mendolia, quando egli si avvicinò a Pianoforte, fuori dalla pescheria, abbigliato con il k-way azzurro e con il casco e gli occhiali scuri, pur avendolo, secondo la Corte, visto solo venti minuti prima, è questione risolta dal giudice del rinvio.

La pronuncia di assoluzione, infatti, ha messo chiaramente in evidenza che se Pianoforte avesse effettivamente riconosciuto Mendolia, sapendo che stava per commettere un omicidio, non si sarebbe tranquillamente intrattenuto a parlare con la cugina, al di fuori del locale, sottoponendo sé stesso e la donna al pericolo di trovarsi coinvolti in una sparatoria e di essere attinti da pallottole vaganti, ma avrebbe invitato la cugina a seguirla sul retro, tagliando corto ed invitandola a tornare nel pomeriggio; al contrario, secondo il giudice del rinvio è ben possibile che Pianoforte, anche qualora avesse riconosciuto Mendolia, potesse avere ritenuto che questi si fosse recato alla pescheria per acquistare dei mitili, come aveva fatto nei giorni precedenti, non soffermandosi sul suo abbigliamento, certamente vistoso per chi voglia compiere un delitto, ma meno singolare per chi si muova in scooter per attendere alle esigenze quotidiane.

D'altro canto, l'assenza di un effettivo riconoscimento di Mendolia da parte di Pianoforte, a causa del casco integrale e degli occhiali scuri, indossati dal primo, non può integrare una colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione. Assume che, infine, neppure il contenuto dell'intercettazione del 30 giugno 2008 può essere assunto ad elemento di colpa grave, posto che, come accertato dal giudice del rinvio, nessuno dei propositi omicidiarii espressi nelle conversazioni è riferibile alla voce di Pianoforte, mentre l'insofferenza del medesimo nei confronti di Nino Padovano, emergente da altre captazioni, come ben evidenziato dalla sentenza, è stata ammessa dallo stesso di fronte al G.I.P..

Proprio la lettura del verbale di interrogatorio, invero, consente di verificare che Pianoforte riferì, senza nasconderle, le condotte di sopraffazione e di minaccia di Nino Padovano nei suoi confronti, evincibili anche dalle intercettazioni, cosicché è del tutto smentito quanto affermato dalla Corte della riparazione, secondo la quale Pianoforte avrebbe negato i pessimi rapporti intercorrenti con il cugino. Manca, dunque, qualsivoglia condotta colposa, giustificante la reiezione della domanda, non essendo comunque stata valutata l'eventuale ipotesi della colpa lieve.

Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Premesso che la cognizione del giudice di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione a seguito di ingiusta detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, va ribadito che elemento connotante il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del compendio probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore.

3. Va, altresì, ricordato il fondamentale principio elaborato dalle Sezioni Unite questa Corte -con alcune pronunce che seppure risalenti, costituiscono ancora la sintesi dei presupposti applicativi del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione- secondo il quale la condotta dell'imputato "deve essere valutata ex ante per verificare se essa abbia costituito nel rapporto di causa- effetto, pur in presenza di un errore dell'autorità procedente, il presupposto della falsa apparenza dell'illecito penale (cfr. (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664; Sez. Un. 26.6.2002, Di Benedictis).; Sicché "in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606);

4. Ora, nel caso di specie, la motivazione impugnata non mostra la debolezza argomentativa che le viene addebitata, perché, riportati gli elementi a carico di Pianoforte risultanti dall'ordinanza di custodia cautelare, fonda il rigetto sulle dichiarazioni dal medesimo rilasciate in sede di interrogatorio di garanzia, ritenute mendaci e comunque contraddittorie e perciò solo integranti la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. Invero, il contenuto di una parte di quelle dichiarazioni per come riportate nell'ordinanza impugnata, corrisponde alla lettura che ne viene data dalla sentenza di assoluzione, allegata dal ricorrente, che, pur affermando il diritto di mentire per difendersi, sottolinea (pag. 46 e 47, note 25 e 26), che quanto affermato da Pianoforte, secondo il quale egli avrebbe visto Mendolia prima delle otto del mattino, il giorno dell'omicidio, pur corrispondendo a quanto accertato in ordine al passaggio del medesimo sul luogo, al fine di posizionare l'auto per la fuga, non può essere creduto, perché Mendolia era in compagnia di Rosario Pompeo Padovano, sicché se egli avesse visto Mendolia, avrebbe visto anche Rosario Padovano.

Del pari, la sentenza di assoluzione giudica inveritiere le dichiarazioni rese da Pianoforte in ordine al momento in cui la vittima giunse alla pescheria, collocato dal medesimo intorno alle ore otto, circostanza risultata smentita dalle risultanze dell'impianto GPS I dell'auto di Nino Padovano, che ha consentito di individuare il suo arrivo alla L/ pescheria alle ore 9,43. Entrambe le dichiarazioni, dunque, contraddette da altre, risultanze delle indagini, secondo il giudice della riparazione contribuirono a _ rappresentare falsamente il coinvolgimento di Pianoforte nell'omicidio di Mendolia, inducendo in errore il giudice della cautela.

D'altro canto, anche le emergenze sui cattivi rapporti di Pianoforte con Nino Padovano, le aspettative del primo in ordine all'eliminazione del cugino da parte del fratello di questi Rosario, ancorché non rappresentative, secondo la sentenza assolutoria, della conoscenza da parte di Pianoforte del piano omicidiario, unitamente alle false dichiarazioni sulla presenza di Mendolia e di Nino Padovano il mattino dell'omicidio, dimostrando l'odio nutrito nei confronti della vittima, integrano, secondo l'ordinanza impugnata, condotte gravemente colpose, idonee ad ingenerare il convicinnento della sua consapevolezza in ordine al progetto e della sua partecipazione consistita nell'attirare Nino Padovano fuori della pescheria, con la scusa dell'urto dello scooter di Mendolia contro l'auto della persona offesa.

Siffatti comportamenti, infatti, non sconfessati nella loro materialità dalla sentenza di assoluzione, se giudicati ex ante, nel coacervo degli indizi raccolti, sono elementi capaci di corroborare, in sede cautelare, la prognosi di colpevolezza, assumendo rispetto alla decisione di sottoporre l'indagato a misura custodiale, quel- significato sinergico che osta alla concessione dell'indennizzo, in quanto riconducibili alla sua condotta da considerarsi gravemente colposa perché improntata ad una non lieve imprudenza. A fronte di una simile valutazione complessiva, perde consistenza la contestazione sulla valorizzazione dell'inverosimiglianza del mancato riconoscimento di Mendolia da parte di Pianoforte, pur argomento centrale dell'ipotesi accusatoria, non solo perché non sconfessata dalla sentenza di assoluzione, ma perché essa viene contestualizzata dalla Corte territoriale nel complessivo quadro probatorio a disposizione del giudice della cautela, da cui emergeva, per stessa ammissione dell'indagato, che egli aveva riconosciuto Mendolia poco prima, quando egli si era affacciato nella pescheria, abbigliato nello stesso modo 'incongruo' per la stagione, ciò non rendendo credibile la sua dichiarazione sul mancato riconscimento del sicario, allorquando si presentò pretestuosamente chiedendo di chi fosse l'auto parcheggiata, su cui aveva urtato, con il solo scopo di far uscire la vittima dal locale.

5. L'esaustività della motivazione della Corte territoriale, scevra da vizi argomentativi, deve condurre al rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il rico