Ordinanza — n. 28310/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIKA SAIFEDDINE nato a REGGIO EMILIA il 28/06/1994 avverso la sentenza del 20/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; SI FATTO E DIRITTO Chika Saifeddine, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza resa il 20.1.2022 dal Tribunale di Ravenna, che ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28310/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., deducendo carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIKA SAIFEDDINE nato a REGGIO EMILIA il 28/06/1994 avverso la sentenza del 20/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; SI FATTO E DIRITTO Chika Saifeddine, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza resa il 20.1.2022 dal Tribunale di Ravenna, che ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consiglier stensore Il Presi