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Sentenza — n. 28283/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28283/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28283/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Di Canzio Franco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,ennessa, ex art. 444 cod. proc. pen., nei suoi confronti, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, nella parte in cui gli è stata irrogata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28283/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., nei suoi confronti, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, nella parte in cui gli è stata irrogata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata responsabilità per incidente stradale infrazione alle norme della circolazione divieto di condurre valutazione dell'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Di Canzio Franco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,ennessa, ex art. 444 cod. proc. pen., nei suoi confronti, in ordine al reato di cui all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CANZIO FRANCO nato a TERAMO il 28/11/1966 avverso la sentenza del 12/04/2021 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Presidente EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Di Canzio Franco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,ennessa, ex art. 444 cod. proc. pen., nei suoi confronti, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, nella parte in cui gli è stata irrogata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge, in quanto il giudice a quo, pur avendo escluso la circostanza aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 cod. strada, ritenendo che l'incidente fosse stato cagionato esclusivamente dalla condotta del conducente del veicolo antagonista, ha ugualmente applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella della sospensione.

3. La doglianza formulata dal ricorrente è fondata. L'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada non prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida bensì quella della sospensione, salvo che ricorra l'ipotesi di recidiva nel biennio, non contestata nel caso in esame e del tutto estranea anche al tessuto motivazionale della sentenza impugnata. La revoca è inoltre prevista laddove, come nel caso in esame, il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 grammi per litro, dal comma 2 bis dell'art. 186 cod strada, che, come è noto, contempla l'ipotesi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale.

Tale ipotesi, contestata nell'imputazione, è stata esplicitamente esclusa dal giudice a quo, il quale dà atto che dalle risultanze acquisite emergeva che il sinistro stradale era stato causato dal conducente di altro autoveicolo, ragion per cui in dispositivo è stata espressamente eliminata l'aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 cod. strada. Conseguentemente il Tribunale avrebbe dovuto applicare non la sanzione amministrativa accessoria della revoca ma quella della sospensione della patente di guida. Ciò impone un pronunciamento rescindente in parte qua. 4.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione della revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che va eliminata.

Va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo, per le valutazioni di competenza in ordine all'applicazione della sospensione della patente di guida ( PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per le valutazioni di competenza in ordine all'applicazione della sospensione della patente di guida. Così deciso in