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Ordinanza — n. 28281/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28281/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28281/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIROLAMO ENRICO nato a CERIGNOLA il 23/11/1970 avverso la sentenza del 18/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/sentite le Iusioni del PG SILVIA SALVADORI Motivi della decisione 1. Di Girolamo Enrico, a mezzo del difensore, ha proposto appello avverso la sentenza emessa in data 18/5/2021 dal Tribunale di Foggia, che, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, ha applicato al ricorrente la pena concordata di anni 4, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, aggravato dall'ingente quantitativo, detenzione di arma clandestina, ricettazione, detenzione di munizioni e calunnia. La corte d'appello di Bari, investita dell'impugnazione, con ordinanza resa all'udienza del 17/2/2022, qualificato l'appello come ricorso, stante l'inappellabilità della sentenza, ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 568, comma 5 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28281/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deve rammentarsi che nel procedimento di applicazione della pena, in base agli orientamenti formatisi in sede di legittimità prima della introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per effetto della legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, poteva essere messa in discussione, con il ricorso per Cassazione, solo quando risultava, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così Sez. 6, n. 15009/13, Sez. 4 n. 10692/10).

Parole chiave

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testimonianza della vittima dichiarazioni contraddittorie gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza falsa dichiarazione della parte confessione

Disposizioni normative citate

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art. 568, comma 5 cod. proc. pen
La corte d'appello di Bari, investita dell'impugnazione, con ordinanza resa all'udienza del 17/2/2022, qualificato l'appello come ricorso, stante l'inappellabilità della sentenza, ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIROLAMO ENRICO nato a CERIGNOLA il 23/11/1970 avverso la sentenza del 18/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/sentite le Iusioni del PG SILVIA SALVADORI Motivi della decisione 1. Di Girolamo Enrico, a mezzo del difensore, ha proposto appello avverso la sentenza emessa in data 18/5/2021 dal Tribunale di Foggia, che, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, ha applicato al ricorrente la pena concordata di anni 4, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, aggravato dall'ingente quantitativo, detenzione di arma clandestina, ricettazione, detenzione di munizioni e calunnia. La corte d'appello di Bari, investita dell'impugnazione, con ordinanza resa all'udienza del 17/2/2022, qualificato l'appello come ricorso, stante l'inappellabilità della sentenza, ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

2. L'esponente si duole del vizio della carenza di motivazione. il Tribunale, lamenta, non si è soffermato sulla qualificazione giuridica dei fatti; non ha dato conto del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla decisione; non ha operato un reale accertamento in ordine alla responsabilità dell'imputato.

3. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Occorre premettere come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In ordine alla dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto, sebbene la doglianza rientri astrattamente nelle ipotesi previste dalla nuova disciplina richiamata, il cui regime è applicabile al caso in esame, in quanto l'accordo per il patteggiamento è intervenuto successivamente alla entrata in vigore della legge 103/17, essa è del tutto inappropriata e generica ove rapportata al tenore della motivazione ed alla dettagliata contestazione.

Deve rammentarsi che nel procedimento di applicazione della pena, in base agli orientamenti formatisi in sede di legittimità prima della introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per effetto della legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, poteva essere messa in discussione, con il ricorso per Cassazione, solo quando risultava, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così Sez. 6, n. 15009/13, Sez. 4 n. 10692/10).

Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida. Si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della I. 103/2017 che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01).

4. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.5. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 aprile