Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28280/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28280/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28280/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Tribunale di sorveglianza di Trento, decidendo in sede di opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con ordinanza del 17/2/21, ha rigettato il ricorso proposto da Chimbolerna Cunduri Victor Hugo avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza medesimo aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando nella richiesta la mancanza del requisito della indicazione della famiglia anagrafica.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 79 d.P.R. 115/2002; Sentenza — n. 28280/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con ordinanza del 17/2/21, ha rigettato il ricorso proposto da Chimbolerna Cunduri Victor Hugo avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza medesimo aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando nella richiesta la mancanza del requisito della indicazione della famiglia anagrafica.

Parole chiave

Generato dall'IA
documenti mancanti indigenza finanziaria prova dell'indigenza prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria prova dell'apolidia accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 79 d.P.R. 115/2002
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il richiedente, a mezzo del difensore, lamentando inosservanza o erronea applicazione dell'art. 79 d.P.R. 115/2002.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIMBOLEMA CUNDURI VICTOR HUGO nato il 31/07/1979 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Trento, decidendo in sede di opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con ordinanza del 17/2/21, ha rigettato il ricorso proposto da Chimbolerna Cunduri Victor Hugo avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza medesimo aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando nella richiesta la mancanza del requisito della indicazione della famiglia anagrafica.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il richiedente, a mezzo del difensore, lamentando inosservanza o erronea applicazione dell'art. 79 d.P.R. 115/2002. Il ricorrente rappresenta di essere l'unico componente della sua famiglia anagrafica. La mancata indicazione di tale circostanza nella domanda di ammissione al beneficio discende dall'assenza di altri appartenenti alla famiglia anagrafica con lui conviventi. Il Tribunale di sorveglianza sostiene che il non avere attestato in maniera negativa la presenza di altri componenti della famiglia anagrafica comporterebbe l'inammissibilità dell'istanza.

Si tratta di una erronea interpretazione della norma, la quale, pur imponendo la dichiarazione, non prevede che si debbano indicare circostanze negative. Manifestamente illogico e contraddittorio sarebbe il diverso assunto sostenuto in motivazione. 3.11 P.G. con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnate. L'Avvocatura di Stato ha depositato conclusioni scritte. La difesa del ricorrente ha prodotto memoria nella quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett.

b) d.P.R. 115/2002, il richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve, a pena d'inammissibilità, indicare le generalità dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali. Il requisito T1tflEa è incidente sulla verifica del reddito, essendo previsto, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del citato decreto, che il reddito da considerare ai fini dell'ammissione è quello risultante dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento dal richiedente e da ogni componente della famiglia. Ove non vi siano altri componenti, il richiedente, perché siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 79 d.P.R. 115/2002, deve dichiarare di essere unico componente della famiglia anagrafica, analogamente a quanto avviene per i redditi.

Ed infatti il richiedente nella istanza ha precisato di non essere titolare di redditi. L'esito a cui è pervenuto il Tribunale di sorveglianza è dunque condivisibile: l'omessa dichiarazione riguardante la circostanza di essere unico componente della famiglia anagrafica rende incompleta l'istanza, determinando l'inosservanza dell'art. 79, comma 1, d.P.R. 115/2002, a cui è collegata, per espressa previsione di legge, l'inammissibilità della richiesta.

5. Al rigetto dei ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 21 aprile 2022 Il Consigl