Cassation appeals dismissed as inadmissible for being generic and failing to meet statutory grounds under the Orlando reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, ordering them to pay fines. The defendants argued for acquittal and lighter sentences based on procedural errors and sentencing issues. The court rejected these claims because they were too generic and did not address the specific statutory grounds required for appeals against sentencing decisions following the Orlando reform.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. Appeals against sentencing decisions must strictly adhere to enumerated grounds; generic complaints regarding motivation or sentencing are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIORGI EMILIO nato a SUPINO il 17/05/1954 EZZANZOUNI NOREDDINE nato il 21/09/1982 ADIR AYOUB nato il 22/07/1993 avverso la sentenza del 07/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONE
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GIORGI Emilio, 3ADIR Ayoub e EZZANZOUNI Noriel ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma applicava loro pene variabili ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione a ipotesi di cessione in continuazione di sostanze stupefacenti e, in relazione a GIORGI e a JADIR, anche di una ipotesi di estorsione.
2. I ricorrenti deducono rispettivamente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e alla misura del trattamento sanzionatorio.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle mo- difiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato pos- sano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correla- zione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; 3.2 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita ad assumere la mancata esplicitazione della esclusione di cause di non procedibilità o di non punibilità e la ricorrenza di ipotesi di attenua- zione del trattamento sanzionatorio, laddove la pur sintetica motiva- zione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla conte- stazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accer- tamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giu- risprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 otto- bre 1999, Fraccari, rv. 214637).4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in di- spositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 Marzo 2022 Il Consigliere es