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Sentenza — n. 28254/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28254/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28254/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento del 31 agosto 2020, il G.I.P. del Tribunale di Bergamo, ha revocato il decreto penale di condanna emesso nei confronti di Ranìerì Roberto in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., ha fissato l'udienza preliminare per il giudizio abbreviato e ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza di ammissione alla messa alla prova per mancata presentazione del pro- gramma previsto dall'art. 464 bis, comma 4, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28254/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Bergamo, ha revocato il decreto penale di condanna emesso nei confronti di Ranìerì Roberto in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., ha fissato l'udienza preliminare per il giudizio abbreviato e ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza di ammissione alla messa alla prova per mancata presentazione del pro- gramma previsto dall'art. 464 bis, comma 4, cod. proc. pen..

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale restituzione in pristino disdetta in periodo di prova revoca dell'annullamento procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia censure procedurali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAN IERI ROBERTO nato a DESENZANO DEL GARDA il 09/06/1960 avverso l'ordinanza del 31/08/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG M. FRANCESCA LOY che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Bergamo; iy

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 31 agosto 2020, il G.I.P. del Tribunale di Bergamo, ha revocato il decreto penale di condanna emesso nei confronti di Ranìerì Roberto in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., ha fissato l'udienza preliminare per il giudizio abbreviato e ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza di ammissione alla messa alla prova per mancata presentazione del pro- gramma previsto dall'art. 464 bis, comma 4, cod. proc. pen..

2. Il Ranieri, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso il suindicato provvedimento per violazione degli artt. 464, comma 3, e 464 quater, comma 1, cod. proc. pen.. Si deduce che la mancata presentazione del programma non costituisce causa di inammissibilità e che non è possibile provvedere de plano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. L'art. 464 bis, comma 2, cod. proc. pen. consente di avanzare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova con l'atto di opposizione a de- creto penale. Ai fini della decisione, l'organo giudicante può acquisire le informazioni ritenute necessarie e deve portare tempestivamente le stesse a conoscenza del pubblico mi- nistero e del difensore dell'imputato (art. 464 bis, comma 5, cod. proc. pen.). Ne consegue che il giudice deve necessariamente consentire previamente alle parti di interloquire prima di provvedere sulla richiesta di messa in prova (per analoga soluzione, in fattispecie similare relativa a richiesta di messa in prova formulata nel corso delle indagini preliminari, Sez. 4, n. 12982 del 07/12/2015, dep. 2016, Zucca- telli, non massimata).

Nel caso in esame, il G.I.P. ha adottato la sua decisione de plano, senza neanche indicare nel provvedimento se avesse acquisito il parere del P.M.. La violazione delle regole del contraddittorio, così come disciplinate dalle norme richiamate, impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso. Resta assorbita la seconda doglianza formulata. t P. Q. M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo.

Così deciso in Roma il 28 ge