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Sentenza — n. 28247/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28247/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28247/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Procura della Repubblica di Novara ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Torino, che, in accoglimento dell'istanza di riesame formulata da Riviera Luigi Roberto, ha annullato l'ordinanza, con cui è stata disposta la custodia cautelare nei confornti di quest'ultimo, indagato per plurimi episodi di furti in abitazione, aggravati dalle circostanze di cui agli artt. 61 n. 5 e 625 n. 2 e 5 cod.pen., tra il 4 marzo ed il 21 aprile 2021. Nel ricorso si è denunciata la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità del riconoscimento dell'indagato da parte delle persone informate sui fatti (Manuelli, Erbetta e Sanzone) - in particolare si è lamentata l'apoditticità della ritenuta equiparazione tra la suggestionabilità e la scarsa capacità di orientamento mnemonico-cognitivo di Manuelli, nonostante la minuziosa elencazione e descrizione, da parte dello stesso, dei beni sottratti; l'inesistenza della rilevata discrepanza tra le versioni di Sanzone ed Erbertta, che hanno entrambi fatto riferimento ad un'automobile di colore grigio, sia pure indicando modelli diversi, ma pur sempre ricompresi nella medesima tipologia di veicolo; la lettura atomistica e non globale degli elementi indiziari.

Regesto Legislator

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art. 591 cod.proc.pen; Sentenza — n. 28247/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591 cod.proc.pen., in considerazione dell'intervenuta rinuncia all'impugnazione.

Parole chiave

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indagine per furto prove acquisite illegalmente assicurazione contro il furto istruzione penale per appropriazione indebita inchiesta per falsità atti accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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art. 591 cod.proc.pen
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591 cod.proc.pen., in considerazione dell'intervenuta rinuncia all'impugnazione.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: RIVIERA LUIGI ROBERTO nato a GATTINARA il 27/08/1965 avverso l'ordinanza del 08/06/2021 del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI; lette/sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE Il Proc. Gen. conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio. udito il difensore Nessun avvocato presente.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Procura della Repubblica di Novara ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Torino, che, in accoglimento dell'istanza di riesame formulata da Riviera Luigi Roberto, ha annullato l'ordinanza, con cui è stata disposta la custodia cautelare nei confornti di quest'ultimo, indagato per plurimi episodi di furti in abitazione, aggravati dalle circostanze di cui agli artt. 61 n. 5 e 625 n. 2 e 5 cod.pen., tra il 4 marzo ed il 21 aprile 2021. Nel ricorso si è denunciata la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità del riconoscimento dell'indagato da parte delle persone informate sui fatti (Manuelli, Erbetta e Sanzone) - in particolare si è lamentata l'apoditticità della ritenuta equiparazione tra la suggestionabilità e la scarsa capacità di orientamento mnemonico-cognitivo di Manuelli, nonostante la minuziosa elencazione e descrizione, da parte dello stesso, dei beni sottratti; l'inesistenza della rilevata discrepanza tra le versioni di Sanzone ed Erbertta, che hanno entrambi fatto riferimento ad un'automobile di colore grigio, sia pure indicando modelli diversi, ma pur sempre ricompresi nella medesima tipologia di veicolo; la lettura atomistica e non globale degli elementi indiziari.

2. Successivamente il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione, all'esito degli ulteriori sviluppi investigativi.

3. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione, prima dell'intervenuta rinuncia, ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591 cod.proc.pen., in considerazione dell'intervenuta rinuncia all'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma 11 gennaio 2022