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Sentenza — n. 28233/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28233/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28233/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Brescia con sentenza del 23 ottobre 2020 ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto da, Roberta Gagliardo avverso la sentenza del Tribunale di Cremona, con la quale ella è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 116 comma 1 e 15 C.d.S., per essersi posta alla guida di un autoveicolo, sprovvista di patente di guida, perché revocata, con recidiva nel biennio.

Regesto Legislator

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art. 175 cod. proc. pen, art. 544, comma 1 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28233/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23 d.l. 137/2020, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente ritiro della domanda di revisione opposizione esame di cassazione esame delle censure formali impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. proc. pen
Avverso la sentenza propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di ricorso, con il quale fa valere la violazione della legge processuale, per avere la Corte territoriale ritenuto tardivo l'appello - peraltro senza rimettere in termini la ricorrente ex art. 175 cod. proc. pen.
art. 544, comma 1 cod. proc. pen
-nonostante la sentenza di primo grado, a dispetto di quanto ritenuto dal giudice di appello, non potesse inquadrarsi nell'ipotesi di motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 544, comma 1 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDO ROBERTA nato a MILANO il 13/07/1989 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Brescia con sentenza del 23 ottobre 2020 ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto da, Roberta Gagliardo avverso la sentenza del Tribunale di Cremona, con la quale ella è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 116 comma 1 e 15 C.d.S., per essersi posta alla guida di un autoveicolo, sprovvista di patente di guida, perché revocata, con recidiva nel biennio.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di ricorso, con il quale fa valere la violazione della legge processuale, per avere la Corte territoriale ritenuto tardivo l'appello - peraltro senza rimettere in termini la ricorrente ex art. 175 cod. proc. pen. -nonostante la sentenza di primo grado, a dispetto di quanto ritenuto dal giudice di appello, non potesse inquadrarsi nell'ipotesi di motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 544, comma 1 cod. proc. pen., posto che non ne veniva data integrale lettura in udienza, essendosi il giudice limitato a dare lettura del dispositivo, né veniva dato atto della contestualità della motivazione nell'intestazione della sentenza. Sicché il termine per la proposizione dell'appello non è quello di cui all'art. 585, comma 1 lett.

a) cod. proc. pen.. Sottolinea che anche il ridottissimo tempo della deliberazione (dal verbale, infatti, risulta che la deliberazione in camera di consiglio durò appena sette minuti), depone per la non contestualità della motivazione.

3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23 d.l. 137/2020, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. La lettura del verbale dell'udienza, tenutasi avanti al Tribunale di Cremona, in data 11 dicembre 2019, consente di verificare che il giudice, ammesso il rito abbreviato, ha invitato le parti a concludere ed indi, terminata la discussione, ha dato lettura della sentenza con motivazione contestuale, come viene espressamente annotato e sottoscritto dall'assistente giudiziario e dal giudice medesimo. Ne consegue che il termine per impugnare ai sensi del combinato disposto degli artt. 544, comma 1 e 585 comma 1 lett.

a) cod. proc. pen. è quello di quindici giorni, previsto da quest'ultima disposizione. Né possono trovare ingresso le considerazioni inerenti alla durata temporale della Camera di Consiglio, dalle quali si vorrebbe ricavare che la sentenza non sia stata effettivamente letta in udienza -senza peraltro dedurre la falsità del verbale- perché la motivazione è composta da una sola pagina, oltre al dispositivo, e il lasso temporale dedicato alla camera di consiglio ed alla redazione del provvedimento, stante l'estrema semplicità della questione trattata, appare del tutto compatibile con una rapida redazione della decisione.6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decil il 28/06/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Maura Nardin Francesco