Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28213/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28213/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28213/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 464- septies, cod. proc. pen. e dell'art. 168-ter cod. pen. con cui il Gip di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Omacini Fabrizio Luigi, imputato del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., essendo questo estinto per esito positivo della prova.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 168-ter cod. pen, art. 590-bis cod. pen; Sentenza — n. 28213/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 464- septies, cod. proc. pen. e dell'art. 168-ter cod. pen. con cui il Gip di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Omacini Fabrizio Luigi, imputato del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., essendo questo estinto per esito positivo della prova.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per infrazione stradale ammissione del pubblico ministero revoca della licenza condurre impedimento di un atto dell'autorità omissione del ministero pubblico autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 168-ter cod. pen
e dell'art. 168-ter cod. pen.
art. 590-bis cod. pen
con cui il Gip di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Omacini Fabrizio Luigi, imputato del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., essendo questo estinto per esito positivo della prova.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: OMACINI FABRIZIO LUIGI nato a CARAVAGGIO il 14/08/1965 avverso la sentenza del 02/07/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI --0~jltsgato -c- Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. dit-o-ii-difensor0 k

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 464- septies, cod. proc. pen. e dell'art. 168-ter cod. pen. con cui il Gip di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Omacini Fabrizio Luigi, imputato del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., essendo questo estinto per esito positivo della prova.

2. Lamenta il ricorrente inosservanza della legge penale per non avere il Gip disposto la trasmissione degli atti al Prefetto competente ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie previste dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 222 cod. strada e 168-ter, comma 2, cod. pen.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare.

5. Se è pur vero che il Gip di Bergamo ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (non pregiudicata dall'esito positivo della probation, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen.) e che tale adempimento era dovuto in base a quanto disposto dall'art. 224-ter cod. strada, che ne fa carico al giudice, deve, tuttavia, rilevarsi che il P.G. ricorrente non è portatore di un concreto interesse ad impugnare. Invero, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che non sussiste alcun obbligo a carico del giudice - il quale accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (anche se poi ne dichiari l'estinzione, come nel caso di specie, per esito positivo della messa alla prova) - di trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il pubblico ministero e potendo il medesimo Prefetto richiedere l'invio degli atti (Sez. 4, n. 12219 del 23/2/2017, Alexe, non mass.;

Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007 dep. 2008, Leoni, Rv. 239026; Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Pinna e altro, Rv. 236144).

6. È, pertanto, inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 25 gennaio 2022 Il Consigli