Criminal appeal dismissed because the crime was extinguished by prescription before the second-instance judgment was rendered.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment that had convicted the defendant for aggravated theft. Although the prosecution argued the crime was extinguished by prescription, the court found the limitation period had fully expired on March 18, 2021, prior to the appellate decision on March 22, 2021. Consequently, the conviction was voided because the criminal liability had legally vanished before the final ruling could take effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, cod. pen.; Art. 161, cod. pen.: The crime is extinguished by prescription if the limitation period expires before the second-instance judgment, even if the period was increased by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: BRUNO PASQUALE nato a ANDRIA il 29/01/1975 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto SABRINA PASSAFIUME, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, con la quale l'imputato BRUNO Pasquale, accusato di un furto pluriaggravato commesso il 18/6/2007, era stato assolto per particolare tenuità del fatto a norma dell'art. 131 bis, cod. pen., ha condannato il predetto per il reato contestatogli, siccome punito con pena ostativa alla operatività dell'istituto di cui al citato art. 131 bis.
2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso deducendo la erronea applicazione dell'art. 157, cod. pen., per essersi il reato estinto per prescrizione, prima della decisione di secondo grado, anche tenuto conto dell'aumento sino a un quarto previsto dall'art. 161, comma 2, cod. pen., essendo detto termine comunque spirato il 18 dicembre 2019.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per estinzione del reato. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione prima della sentenza di secondo grado, con le precisazioni che seguono.
2. Il ricorrente ha omesso di considerare che all'udienza del 22/7/2014 il processo è stato sospeso per incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente allo stesso, sospesi contestualmente anche i termini della prescrizione, con rinvio all'udienza del 19/2/2015 (vedi pag. 3, sentenza appellata e verbali di udienza in primo grado). Detta sospensione, peraltro, deve considerarsi cessata al 22 ottobre 2015, allorquando, cioè, il perito incaricato di procedere a nuova verifica, attestava la capacità dell'imputato di partecipare al processo (vedi verbale di udienza e trascrizioni), cosicché la stessa risulta pari a complessivi anni uno e mesi tre.
Trattasi di sospensione del corso della prescrizione, connessa, secondo quanto previsto dall'art. 159, comma 1, cod. pen., a quella del procedimento, imposta da una particolare disposizione di legge (nella specie, l'art. 71, comma 1, cod. proc pen.). Né risulta o è stato dedotto dal ricorrente che tale sospensione sia stata indebitamente disposta (sez. 3, n. 7242 del 27/1/2004, Bernardelli, Rv. 227278; sez. 2, n. 47160 del 22/10/2019, Monticone, Rv. 277893).
3. Tuttavia, il ricorso va accolto poiché, nonostante la citata causa di sospensione del termine di prescrizione, esso risulta decorso interamente al 18 marzo 2021, non constando altre cause di sospensione, pertanto prima della sentenza d'appello, pronunciata il successivo 22 marzo 2021.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 16 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presid nte Gabriella Cappello