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Sentenza — n. 27661/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding revocable consent for plea bargain due to lack of written agreement and procedural irregularities.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27661/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Roberto Angerame's appeal against a second-instance judgment confirming his conviction for road homicide. The defense argued that the Prosecutor's General had illegitimately revoked a previously given consent for a plea bargain, claiming the agreement was irrevocable. The court found the appeal unfounded because the audio recordings showed a progressive, verbal agreement that never reached a formal written stage, and the Prosecutor explicitly stated he could not accept the terms due to unresolved civil claims by other victims.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis, cod. proc. pen.; Art. 134, cod. proc. pen.; The consent for a plea bargain under Art. 599 bis is revocable if not formalized in writing, and verbal agreements lacking full factual clarity do not constitute a valid, irrevocable settlement.

Parole chiave

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plea bargain revocation road homicide conviction procedural consent rules written agreement requirement audio recording evidence alleggerimento della pena incidente stradale rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 616, cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen.4.
Art. 134, cod. proc. pen.
Ciò premesso, deve intanto precisarsi che, a norma dell'art. 134, cod. proc. pen., il verbale è redatto in forma integrale o riassuntiva e, in quest'ultimo caso, viene effettuata anche la riproduzione fonografica.
Art. 139, cod. proc. pen.
A norma del successivo art. 139, comma 3, poi, per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha effetto o non è abbastanza intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva.
Art. 589, cod. proc. pen.
Art. 599 bis, cod. proc. pen.
del consenso del Procuratore generale prestato ai sensi delkart. 599 bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANGERAME ROBERTO nato il 23/03/1970 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto SABRINA PASSAFIUME, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dellé.art. 616, cod. proc. pen.; lette le conclusioni del difensore delle parti civili TRAVAGLINI Stefanio e SALA Milena, avv.

Cosimo Gabriele Caforio del foro di Perugia, con le quali si è chiesto kaccoglimento delle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale; lette le conclusioni dell'avv. Marcello Di Stante, per RUNZA Angelo, cn le quali, replicando alle osservazioni del Procuratore generale, si è chiesto kaccoglimento del ricorso, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte della questione sollevata, inerente alla natura é. revocabile o irrevocabile é. del consenso del Procuratore generale prestato ai sensi delkart. 599 bis, cod. proc. pen.

Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Terni aveva dichiarato ANGERAME Roberto responsabile del reato di omicidio stradale ai danni di TRAVAGLINI Matteo, TRAVAGLINI Samuele e DI CESARE Anna, per avere tamponato, alla guida di un trattore stradale, mentre percorreva la carreggiata nord dell'Autostrada del Sole Al, direzione Roma-Firenze, l'auto sulla quale viaggiavano le vittime, ferma con le luci lampeggianti accese. Il mezzo, a causa del violentissimo urto, si incendiava determinando la morte degli occupanti per carbonizzazione.

Nella specie, si era contestato all'imputato di non avere tenuto una velocità adeguata, in relazione alle caratteristiche e condizioni della strada e del traffico e di avere perso il controllo del proprio mezzo, non effettuando l'arresto tempestivo di esso nei limiti del suo campo di visibilità.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto l'abnormità della sentenza d'appello, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta di concordato sulla pena nella misura di anni due e mesi otto di reclusione, formulata congiuntamente dalle parti, rispetto al quale il Procuratore generale aveva illegittimamente revocato il consenso prima prestato. Nella specie, secondo quanto esposto in ricorso, il Procuratore aveva dato il proprio consenso alla proposta dell'imputato e le parti civili TRAVAGLINI Stefano e SALA Milena avevano rappresentato alla Corte che il risarcimento del danno era stato integrale nei confronti di tutte le parti civili costituite (cioè i predetti, oltre a DI CESARE Alfredo e GRISANTI Maria), mentre altre persone offese avevano scelto di esercitare l'azione in sede civile.

Proprio le parti civili costituite, peraltro, avevano del tutto irritualmente esposto le ragioni per le quali ritenevano che il concordato non dovesse essere accolto e, all'esito, il Procuratore generale aveva revocato il consenso già prestato, valutata la pendenza del giudizio civile promosso da altre persone offese. La revoca è stata ritenuta legittima dalla Corte procedente che si è pronunciata nel merito, omettendo qualsiasi statuizione sull'istanza di concordato. La difesa richiama i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura dell'accordo, con specifico riferimento anche alla ipotesi di patteggiamento, precisando che lo stesso Procuratore generale revocante aveva affermato che il consenso è per sua natura irrevocabile, sostenendo che il proprio era stato conseguenza dell'errato convincimento che le persone offese del reato fossero state tutte risarcite.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen.4. La difesa delle parti civili TRAVAGLINI Stefanio e SALA Milena ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale.

5. La difesa dell'ANGERAME ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali, replicando alle osservazioni del Procuratore generale, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte della questione sollevata, inerente alla natura - revocabile o irrevocabile - del consenso del Procuratore generale prestato ai sensi dell'art. 599 bis, cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.

2. La questione prospettata dalla difesa, anche con richiesta subordinata di investitura del massimo organo di nomofilachia, non è rilevante nel caso all'esame, cosicché, nella specie, non va affrontato il tema della revocabilità o meno del consenso prestato da una delle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 599 bis, cod. proc. pen. Ed infatti, dalla lettura integrata del verbale di udienza davanti alla Corte d'appello e delle relative trascrizioni, il cui contenuto è espressamente richiamato, peraltro, nello stesso verbale, emerge con chiarezza l'iter di formazione dell'accordo tra le parti in ordine alla pena concordata.

Ciò premesso, deve intanto precisarsi che, a norma dell'art. 134, cod. proc. pen., il verbale è redatto in forma integrale o riassuntiva e, in quest'ultimo caso, viene effettuata anche la riproduzione fonografica. A norma del successivo art. 139, comma 3, poi, per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha effetto o non è abbastanza intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva. Da ciò si ricava, dunque, che il contenuto del verbale può essere integrato dalle trascrizioni della riproduzione fonografica relativa all'attività di udienza, richiamata nel verbale stesso.

Ed infatti, la stessa difesa dell'ANGERAME ha operato - del tutto correttamente ai fini dell'autosufficienza del ricorso - un rinvio proprio al contenuto delle trascrizioni, stante la laconicità del verbale sul punto, tale da non consentire neppure alla parte ricorrente di sviluppare le proprie argomentazioni a sostegno del motivo. Tanto premesso, le trascrizioni della fonoregistrazione dell'udienza del 9/10/2020 davanti alla Corte d'appello di Perugia non confermano l'assunto difensivo, secondo il quale il Procuratore generale avrebbe revocato un consenso già prestato.

Emerge, piuttosto, una formazione progressiva del consenso tra le stesse e un accordo ancora in itinere nel momento in cui il Procuratore generale, alla luce di una più completa rappresentazione fattuale, ha dichiarato di non poter accedere alla pena concordata in ragione del fatto che altre persone offese avevano scelto di agire direttamente in sede civile per il risarcimento del danno e non erano state ancora soddisfatte.La stessa scansione dei fatti descritta dal ricorrente, peraltro, restituisce la progressione dell'accordo mai di fatto raggiunto: nella specie, le parti non avevano rassegnato un accordo scritto a norma del combinato disposto di cui agli artt. 589 e 599 bis, comma 1, cod. proc. pen., e l'elemento prospettato dalle parti civili si è inserito proprio nel momento in cui la difesa e il Procuratore generale stavano esponendo al giudice il contenuto di un accordo verbale.

Né può assegnarsi rilievo alla definizione data dalle parti all'atto intervenuto, avendo, in ogni caso, lo stesso Procuratore generale chiarito di non avere prestato il proprio consenso, a ciò espressamente richiesto dal Presidente del collegio. Pertanto, non versandosi in ipotesi di revoca, le argomentazioni esposte nel ricorso sono infondate poiché intese a sostenere la non revocabilità di un consenso che, nella specie, non può dirsi effettivamente intervenuto. Ne deriva la infondatezza del motivo, nella parte in cui si è censurata l'omessa pronuncia della Corte territoriale in merito alla richiesta di concordato in appello.

3. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 16 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pres de-s-ite Gabriella Cappello Salvato overe