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Sentenza — n. 27654/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27654/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27654/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 23 febbraio 2021 il Tribunale di Fermo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante ex art. 62 n. 5 cod. pen. in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ali Imram per essere il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen. estinto per remissione di querela. 1.1. Per come affermato in sentenza, la concessione in favore dell'Ali delle circostanze ex artt. 62-bis e 62 n. 5 cod. pen., derivante dal comportamento processuale e dalla condotta collaborativa e risarcitoria da lui mantenuta, avrebbe determinato la riqualificazione della fattispecie in quella di furto semplice, procedibile a querela, con conseguente pronuncia di sentenza di non doversi procedere ex art. 531 cod. proc. pen. per estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

Regesto Legislator

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art. 531 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27654/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Collegio ritiene che il Tribunale sia incorso in un chiaro errore interpretativo - se non, addirittura, linguistico - nel far derivare dalla riconosciuta applicabilità delle circostanze attenuanti generiche e di quella dell'art. 62 n. 5 cod. pen. la diretta conseguenza («e che dunque») della riqualificazione dell'ipotesi contestata in furto semplice. Tale esegesi è, tuttavia, errata, considerato che l'esclusione dell'aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen., con conseguente riqualificazione del reato in furto semplice, procedibile a querela, necessita di un'apposita determinazione in tal senso espressa da parte del decidente, nel caso in esame, invero, del tutto assente, oltre che contraddetta dal bilanciamento tra circostanze effettuato in dispositivo.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa scemata imputabilità remissione della pena furto aggravato circostanze aggravanti o attenuanti alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 531 cod. proc. pen
pen., derivante dal comportamento processuale e dalla condotta collaborativa e risarcitoria da lui mantenuta, avrebbe determinato la riqualificazione della fattispecie in quella di furto semplice, procedibile a querela, con conseguente pronuncia di sentenza di non doversi procedere ex art. 531 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: ALI IMRAM nato il 16/11/1982 avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 febbraio 2021 il Tribunale di Fermo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante ex art. 62 n. 5 cod. pen. in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ali Imram per essere il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen. estinto per remissione di querela. 1.1. Per come affermato in sentenza, la concessione in favore dell'Ali delle circostanze ex artt. 62-bis e 62 n. 5 cod. pen., derivante dal comportamento processuale e dalla condotta collaborativa e risarcitoria da lui mantenuta, avrebbe determinato la riqualificazione della fattispecie in quella di furto semplice, procedibile a querela, con conseguente pronuncia di sentenza di non doversi procedere ex art. 531 cod. proc. pen. per estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona deducendo, con unico motivo, violazione di legge, oltre a mancanza e contraddittorietà della motivazione. Lamenta il ricorrente la contraddittorietà della pronuncia impugnata che nella parte motiva ha affermato, senza specificazione e motivazione alcuna, che il fatto doveva essere riqualificato come furto semplice, per poi concludere in dispositivo per l'estinzione del reato per remissione della querela, in conseguenza del riconoscimento della prevalenza delle attenuanti concesse rispetto alla contestata aggravante.

Ciò sarebbe, all'evidenza, errato, considerato che la valutazione e il bilanciamento delle circostanze disposte dal giudice di merito non potrebbe investire la questione relativa alla procedibilità d'ufficio, a meno che non venga esclusa la ricorrenza della contestata aggravante, come, invero, non avvenuto nel caso di specie, atteso che in nessun passaggio motivazionale il Tribunale ha escluso la contestata aggravante, all'evidenza ritenuta nel giudizio di bilanciamento effettuato nel dispositivo.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.2. Il Collegio rileva, infatti, come nel caso di specie sussista un'evidente discrasia tra il corpo motivazionale della sentenza e l'indicazione riportata nel dispositivo. Da un lato, infatti, il giudice del merito ha affermato come, in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti in favore dell'Ali, il reato sarebbe stato riqualificato in furto semplice, come tale procedibile a querela, mentre, dall'altro lato, ha del tutto contraddittoriamente ritenuto nel dispositivo la prevalenza delle suddette attenuanti rispetto alla contesta aggravante - ancora, quindi, considerata sussistente -.

Il Collegio ritiene che il Tribunale sia incorso in un chiaro errore interpretativo - se non, addirittura, linguistico - nel far derivare dalla riconosciuta applicabilità delle circostanze attenuanti generiche e di quella dell'art. 62 n. 5 cod. pen. la diretta conseguenza («e che dunque») della riqualificazione dell'ipotesi contestata in furto semplice. Tale esegesi è, tuttavia, errata, considerato che l'esclusione dell'aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen., con conseguente riqualificazione del reato in furto semplice, procedibile a querela, necessita di un'apposita determinazione in tal senso espressa da parte del decidente, nel caso in esame, invero, del tutto assente, oltre che contraddetta dal bilanciamento tra circostanze effettuato in dispositivo.

3. Trova applicazione, allora, in termini risolutivi, il consolidato principio espresso da parte di questa Corte di legittimità per cui il giudizio di equivalenza o di sub-valenza delle circostanze aggravanti rileva soltanto "quoad poenam" e non rende il reato circostanziato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista soltanto per la sola ipotesi base (cfr. in questi termini: Sez. 2, n. 24754 del 09/03/2015, Massarelli, Rv. 264208-01; Sez. 2, n. 24522 del 29/05/2009, Porro, Rv. 244250-01; Sez. 2, n. 24862 del 29/05/2009, Randazzo, Rv. 244340- 01).

Il giudizio di comparazione delle circostanze è previsto, cioè, solo "quoad poenam" e non vale a configurare giuridicamente il reato come ipotesi semplice, e non circostanziata, né influisce sulla procedibilità. Ne consegue che la novella introdotta dall'art. 12 legge n. 205 del 1999, che prevede la querela di parte per la procedibilità del furto semplice, riguarda solo il reato così originariamente contestato o, per effetto dell'esclusione delle aggravanti contestate, ritenuto in sentenza e non, quindi, quello in sentenza ritenuto aggravato, ancorché punito per effetto del giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti con la pena prevista per l'ipotesi semplice (Sez. 4, n. 14502 del 12/10/1999, Benassai, Rv. 215542-01).La ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti all'esito del giudizio di comparazione, influendo solo sulla determinazione della pena e non anche sulla connotazione giuridica della condotta delittuosa, non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata (Sez. 2, n. 22952 del 21/12/2020, dep. 2021, Sadik, Rv. 281454- 01).

4. La perfetta adesione della giurisprudenza indicata alla fattispecie in esame rende, pertanto, necessario l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma