Sentenza — n. 27641/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 9 febbraio 2021, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze in data 19 aprile 2019, assolveva Stefano Caiani dal delitto p. e p. dall'art. 189, comma 7, Cod.Strada, confermando la condanna emessa in primo grado a suo carico quanto al delitto di cui all'art. 189, comma 6, Cod.Strada, commesso in Figline il 10 dicembre 2016, rideterminando per l'effetto la pena quanto al residuo reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 150 c.p, art. 129 c.p; Sentenza — n. 27641/2022 — snpen · Corte di Cassazione: e p. dall'art. 189, comma 7, Cod.Strada, confermando la condanna emessa in primo grado a suo carico quanto al delitto di cui all'art. 189, comma 6, Cod.Strada, commesso in Figline il 10 dicembre 2016, rideterminando per l'effetto la pena quanto al residuo reato.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAIANI STEFANO (DECEDUTO) nato a FIRENZE il 30/01/1965 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 9 febbraio 2021, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze in data 19 aprile 2019, assolveva Stefano Caiani dal delitto p. e p. dall'art. 189, comma 7, Cod.Strada, confermando la condanna emessa in primo grado a suo carico quanto al delitto di cui all'art. 189, comma 6, Cod.Strada, commesso in Figline il 10 dicembre 2016, rideterminando per l'effetto la pena quanto al residuo reato.
2. Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore, il Caiani ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando con tre motivi il riconoscimento della sua penale responsabilità quanto al residuo reato (deducendo con il primo motivo vizio di motivazione quanto all'aver provocato un incidente e con il secondo violazione di legge quanto all'omessa ottemperanza all'obbligo di fermarsi), nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con certificato del Comune di Reggello datato 19 maggio 2022, acquisito agli atti, viene attestata la morte del ricorrente, avvenuta ad Impruneta in data 21 marzo 2022.
3. La sentenza impugnata va annullata, essendo intervenuto nelle more del giudizio il decesso dell'imputato, come risulta dal detto certificato di morte. Per l'effetto, il reato contestato al medesimo si é estinto, ai sensi dell'art. 150 c.p., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio, essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., comma 2 (Sez. 3, Sentenza n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; conforme Sez. 1, Sentenza n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv 247790).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma il 10 giug