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Sentenza — n. 27628/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27628/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27628/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 12/1/2021, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica il 14/9/2019 appellata dall'odierno ricorrente Pizzolante Cristian, concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, ne rideterminava la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa, confermando nel resto l'affermazione di responsabilità per il reato, com- messo in Napoli il 14/9/2019, di cui agli artt. 624, 625 c.p. n. 2, n. 7 e 61 n. 5 c.p. perché, al fine di trarre profitto per sé, mediante condotta consistita nell'in- trodursi all'interno del pub denominato "Mama Eat", sito in Napoli, alla via A.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27628/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con precipuo riferimento agli artt. 178 lett.

Parole chiave

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difesa d'ufficio colpa del patrocinatore omissione del difensore patrocinatore di controparte nomina del difensore difesa penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIZZOLANTE CRISTIAN nato a NAPOLI il 24/12/1987 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Luigi Orsi, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata e le conclusioni scritte dell'Avv. Sandro D'Agata nell'interesse del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso..

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 12/1/2021, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica il 14/9/2019 appellata dall'odierno ricorrente Pizzolante Cristian, concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, ne rideterminava la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa, confermando nel resto l'affermazione di responsabilità per il reato, com- messo in Napoli il 14/9/2019, di cui agli artt. 624, 625 c.p. n. 2, n. 7 e 61 n. 5 c.p. perché, al fine di trarre profitto per sé, mediante condotta consistita nell'in- trodursi all'interno del pub denominato "Mama Eat", sito in Napoli, alla via A.

Man- zoni, nr. 6, approfittando dell'orario notturno, si impossessava, strappandolo dalla relativa teca, del registratore di cassa, che si trovava nel detto pub, con all'interno un importo in denaro di circa 1.400 euro, nonché di un Ipad Apple, con relativo caricabatteria, che Navarro Roberto, legale rappresentante della società denomi- nata Felix s.r.l. deteneva legittimamente, così sottraendoli allo stesso. Con le ag- gravanti di avere commesso il fatto con violenza sulle cose, all'interno di un locale esposto a pubblica fede e approfittando delle condizioni di tempo, quali l'orario notturno.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con precipuo riferimento agli artt. 178 lett.

c) e 179, cod. proc. pen. Per il ricorrente la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli deve es- sere annullata per essere chiaramente affetta da nullità assoluta ex artt. 178 lett.

c) e 179 cod. proc. pen. Ciò in quanto in data 16/04/2020 veniva inviata e depo- sitata -via PEC- nomina fiduciaria dell'avv.to Sandro D'Agata (con revoca di ogni altro difensore) nonché contestuale istanza di revoca di misura cautelare (il ricor- rente allega la ricevuta di avvenuta consegna e i documenti effettivamente in- viati): dopo l'acquisizione del parere del PG sulla suddetta istanza difensiva, la stessa, peraltro, veniva integralmente accolta e il Pizzolante scarcerato. L'udienza del 21/04/2020 (in piena emergenza COVID 19) veniva rinviata d'ufficio e disposte le nuove notifiche a tutte le parti per l'udienza del 12/1/2021.

Tuttavia, la nuova citazione in appello per l'udienza del 12/01/2021 non è mai stata comunicata e notificata all'unico difensore di fiducia legittimato a riceverla, avv. Sandro D'Agata, di talchè il difensore ricorrente lamenta l'impossibilità difen- siva di richiedere la trattazione orale ed in presenza del processo (ex art. 23 D.L. 09.11.2020 n° 149) cosicché il giudizio, in modo del tutto irregolare, si è concluso in modo cartolare ex art. 23 D.L. 9.11.2020 n. 149. In tal modo, dunque, per il ricorrente si è irrimediabilmente nociuto ai più elementari diritti di partecipazione e di difesa dell'appellante che non ha potuto esplicare alcuna fattiva attività difensiva nella procedura summenzionata per il tramite del suo unico difensore di fiducia.

Palese, dunque, sarebbe la lesione del diritto di difesa e la conseguente nullità dell'intero procedimento sotto il profilo dell'omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione udienza dibattimentale e dei conseguenti diritti difensivi. Trattasi, di tutta evidenza, di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, ex art. 178 lett.

c) e 179 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.

4. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per un nuovo giudizio di appello.

5. Ed invero, la scansione procedimentale sopra ricordata al § 2. trova riscon- tro negli atti. Il 15.4.2020 interveniva da parte del Pizzolante nomina fiduciaria dell'Avv. Sandro D'Agata, con specifica indicazione che con la stessa si revocava ogni pre- cedente nomina. Tale nomina, comunicata a mezzo PEC il 16/4/2020 in uno con l'istanza per la revoca/modifica di misura cautelare risulta pervenuta alla Corte d'Appello di Napoli. Da tale data, pertanto, difensore di fiducia del Pizzolante era l'Avv. Sandro D'Agata e pertanto, erroneamente, la Corte partenopea ha dato avviso per l'udienza cartolare del 12/1/2021, a cui era stato rinviato il processo dopo il rinvio per l'emergenza Covid del 21/4/2020, al precedente difensore di fiducia Avv.

Giu- seppe Fenderico (cfr. decreto della Corte di Appello di Napoli del 29/4/2020 che fissava l'udienza del 19/5/2020 notificato a mezzo pec il 29/4/2020 all'Avv. Fen- derico e provvedimento di rinvio per l'udienza del 12/1/2021 notificato al mede- simo Avv. Fenderico il 30/11/2020, in atti). A riprova che non si fosse tenuto in alcun conto l'intervenuta nomina dell'Avv. D'Agata vi è, peraltro, la circostanza che anche nel verbale di udienza cartolare del 12/1/2021 il Pizzolante viene indicato come difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Fenderico.

Si è, pertanto, realizzata una nullità che l'Avv. D'Agata ha tempestivamente eccepito, avendo questa Corte di legittimità precisato che l'omessa notifica al di- fensore - nella specie, di fiducia - integrando una lesione del diritto di difesa, com- porta la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, co. 1, lett. c), cod. proc. pen (cfr. Sez. 2, n. 3874 del 09/10/2019, dep. 2020, Barnabbò, Rv. 278369; conf. Sez. 5, n. 11756 del 14/2/2020, Rossetti, Rv. 279037; Sez. 1, n.212 del 12/01/1995, Rv. 200487; Sez. 1, n. 221 del 17/01/1995, Rv. 2018021).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli, altra sezione, per l'ulteriore corso. Così d