Ordinanza — n. 27626/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Torino, con sentenza del 17 dicembre 2020, ha riformato in parte la sentenza emessa il 5 ottobre 2017 dal Tribunale di Torino (all'esito di giudizio abbreviato) nei confronti di Luca Aiello, Dario D'Amato, Ciro Ferrara ed altri. In particolare, e per quanto qui interessa: - ha confermato la sentenza di primo grado quanto alla posizione di Luca Aiello, ritenuto responsabile di più violazioni degli artt. 625, 625 n. 2 e n. 5 e 61 n. 11 cod. pen. - commesse tra il 12 ottobre e il 21 novembre 2012 sottraendo alla Fiat Group Automobiles S.p.A., della quale era dipendente, materiale presente all'interno dello stabilimento di None - e lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed C 300,00 di multa; - ha escluso a fini sanzionatori l'applicazione della recidiva contestata a Dario D'Amato, ritenuto responsabile di analoghi reati - commessi in concorso con dipendenti della Fiat Group Automobiles S.p.A., a Torino nel mese di agosto del 2012 e il 23 gennaio del 2013 - e ha rideterminato la pena in anni uno, mesi due di reclusione ed C 300,00 di multa (a fronte della pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed C 400,00 di muta inflitta in primo grado); - ha applicato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in relazione ad uno dei reati ascritti a Ciro Ferrara (ma non al più grave tra quelli ritenuti in continuazione) - imputato, in concorso con dipendenti della Fiat Group Automobiles S.p.A., di più furti di materiali consumati nello stabilimento Fiat di None tra il 12 ottobre e il 21 novembre 2012 e in quello di Torino, via Plava, ad agosto del 2012 e il 23 gennaio del 2013 - e ha rideterminato la pena in anni uno, mesi sette di reclusione ed C 620,00 di multa (a fronte della pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed C 800,00 di multa inflitta in primo grado).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 666 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 27626/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la parte privata non sia legittimata, per carenza di interesse, a far valere la nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dalla mancata partecipazione all'udienza del pubblico ministero regolarmente avvisato neppure con riferimento alle udienze camerali nelle quali tale presenza è necessaria, come, ad esempio, nel procedimento di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 50176 del 18/07/2017, M., Rv. 271544) o nel procedimento camerale per le misure di prevenzione (sez.2, n. 21080 del 12/05/2016, Lipari, Rv.266800).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AIELLO LUCA nato a NAPOLI il 08/08/1977 D'AMATO DARIO nato a MELFI il 31/01/1983 FERRARA CIRO nato a TORINO il 25/05/1972 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 17 dicembre 2020, ha riformato in parte la sentenza emessa il 5 ottobre 2017 dal Tribunale di Torino (all'esito di giudizio abbreviato) nei confronti di Luca Aiello, Dario D'Amato, Ciro Ferrara ed altri. In particolare, e per quanto qui interessa: - ha confermato la sentenza di primo grado quanto alla posizione di Luca Aiello, ritenuto responsabile di più violazioni degli artt. 625, 625 n. 2 e n. 5 e 61 n. 11 cod. pen. - commesse tra il 12 ottobre e il 21 novembre 2012 sottraendo alla Fiat Group Automobiles S.p.A., della quale era dipendente, materiale presente all'interno dello stabilimento di None - e lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed C 300,00 di multa; - ha escluso a fini sanzionatori l'applicazione della recidiva contestata a Dario D'Amato, ritenuto responsabile di analoghi reati - commessi in concorso con dipendenti della Fiat Group Automobiles S.p.A., a Torino nel mese di agosto del 2012 e il 23 gennaio del 2013 - e ha rideterminato la pena in anni uno, mesi due di reclusione ed C 300,00 di multa (a fronte della pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed C 400,00 di muta inflitta in primo grado); - ha applicato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in relazione ad uno dei reati ascritti a Ciro Ferrara (ma non al più grave tra quelli ritenuti in continuazione) - imputato, in concorso con dipendenti della Fiat Group Automobiles S.p.A., di più furti di materiali consumati nello stabilimento Fiat di None tra il 12 ottobre e il 21 novembre 2012 e in quello di Torino, via Plava, ad agosto del 2012 e il 23 gennaio del 2013 - e ha rideterminato la pena in anni uno, mesi sette di reclusione ed C 620,00 di multa (a fronte della pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed C 800,00 di multa inflitta in primo grado).
2. Contro la sentenza hanno proposto tempestivo ricorso, per mezzo dei rispettivi difensori, Luca Aiello, Dario D'Amato e Ciro Ferrara. 2.1 II ricorso di Luca Aiello si articola in un unico motivo col quale egli lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta, che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto congrua solo perché l'imputato non ha ammesso integralmente gli addebiti ed è gravato da precedenti penali. 2.2. Il ricorso proposto da Dario D'Amato consta di un unico motivo col quale il ricorrente sostiene che la sentenza della Corte di appello di Torino sarebbe affetta da nullità ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett.
b) cod. proc. pen. Espone che, pur essendo stata richiesta la trattazione orale del ricorso, il Procuratore generale presso la Corte di appello non si è presentato all'udienza all'esito della quale è stata pronunciata la sentenza impugnata e la Corte si è limitata a dare atto che erano state depositate conclusioni scritte. Secondo il ricorrente, anche se l'udienza si teneva in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23 bis decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, essendo stata richiesta la trattazione orale, la partecipazione del pubblico ministero era necessaria. L'assenza del Procuratore generale, dunque, avrebbe determinato una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett.
b) cod. proc. pen. dalla quale discenderebbe la nullità della sentenza impugnata. 2.3. Il ricorso proposto nell'interesse di Ciro Ferrara si articola in due motivi. Il primo motivo ha contenuto identico a quello proposto da Dario D'Amato e già illustrato. Col secondo motivo, Ferrara lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata respinta la richiesta di non tenere conto della recidiva nella determinazione della pena.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
4. La FCA Italy S.p.A., costituitasi parte civile in giudizio, ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna degli imputati a rifondere le spese che ha sostenuto per il giudizio di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo del ricorso proposto da Ciro Ferrara e infondato. Tutti gli altri motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
2. Devono essere esaminati per primi, avendo natura pregiudiziale, i motivi di ricorso con i quali D'Amato e Ferrara denunciano la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 lett.
b) cod. proc. pen. Come si è detto, il giudizio di primo grado si era svolto con rito abbreviato; di conseguenza, il giudizio di appello doveva svolgersi in camera di consiglio, senza la necessaria presenza delle parti, ai sensi degli artt. 443 e 599 cod. proc. pen. e a prescindere dalla disciplina emergenziale prevista dall'art. 23-bis comma 1 del decreto-legge n. 137/2020. Pertanto, le norme dettate per disciplinare lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo di emergenza epidemiologica, hanno rilievo nel caso in esame solo perché le parti private, per poter partecipare all'udienza, dovevano presentare richiesta di discussione orale.
Come risulta dagli atti, í difensori di Ciro Ferrara e Dario D'Amato formularono richiesta di discussione orale. Di ciò il Procuratore generale presso la Corte di appello fu informato con comunicazione del 30 novembre 2020. All'udienza camerale del 17 dicembre 2020 erano presenti i difensori della parte civile FCA Italy S.p.A. e i difensori degli appellanti. Non era presente, invece, il Procuratore generale, che aveva trasmesso conclusioni scritte delle quali fu dato atto a verbale. Era presente, inoltre, avendone fatto espressa richiesta, Dario D'Amato, che rese spontanee dichiarazioni.
Poiché si trattava di un'udienza fissata ai sensi degli artt. 443 e 599 cod. proc. pen., la partecipazione del Pubblico ministero non era necessaria e nessuna nullità consegue alla sua assenza. Quand'anche così non fosse, peraltro, non si comprende in che modo la mancata presenza del pubblico ministero potrebbe aver recato pregiudizio agli imputati. Si osserva in proposito che il sistema delle nullità è soggetto al principio di tassatività e sono nullità assolute solo quelle definite tali da specifiche previsioni di legge, quelle previste dall'art. 178 comma 1 lett.
a) cod. proc. pen., quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza. Ne consegue che l'assenza in udienza del Procuratore generale, lamentata dai ricorrenti, potrebbe al massimo aver determinato una nullità a regime intermedio e, ai sensi dell'art. 182 comma 1 del codice di rito, tali nullità non possono essere eccepite da chi «non ha interesse all'osservanza della disposizione violata».
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la parte privata non sia legittimata, per carenza di interesse, a far valere la nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dalla mancata partecipazione all'udienza del pubblico ministero regolarmente avvisato neppure con riferimento alle udienze camerali nelle quali tale presenza è necessaria, come, ad esempio, nel procedimento di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 50176 del 18/07/2017, M., Rv. 271544) o nel procedimento camerale per le misure di prevenzione (sez.2, n. 21080 del 12/05/2016, Lipari, Rv.266800).
Le medesime conclusioni si impongono dunque (e a maggior ragione) nel caso di specie, atteso che il pubblico ministero fu regolarmente informato della celebrazione dell'udienza in camera di consiglio e la sua partecipazione a quella udienza non era necessaria.3. Col secondo motivo di ricorso Ciro Ferrara lamenta carenza o contraddittorietà della motivazione con la quale è stata respinta la richiesta di disapplicare la recidiva. Sostiene che tale motivazione è solo apparente perché si esaurisce in mere formule di stile e non tiene in debito conto il fatto che l'unico precedente specifico risale al 2006.
Come noto, nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione. Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.
U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). La Corte di appello si è uniformata ai principi sopra riportati perché non si è limitata a richiamare i precedenti, ma ha sottolineato che si tratta, in un caso, di un precedente specifico, in altro caso, di una condanna relativamente recente per violazione della legge in materia di stupefacenti, sicché, «i reati per cui oggi si procede, lungi dal costituire una condotta estemporanea», appaiono espressione di una «progressione criminosa» e, quindi, di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità dell'imputato.
La Corte territoriale ha ritenuto, quindi, che, per la loro gravità e offensività, le condotte oggetto del procedimento fossero prosecuzioni significative di un processo delinquenziale avviato di cui vi era traccia nelle precedenti condanne e una motivazione siffatta non può essere considerata carente o contraddittoria né manifestamente illogica.
4. Come si è detto, col ricorso proposto nell'interesse di Luca Aiello, il suo difensore lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta. Il ricorrente si limita a riproporre temi già sollevati nei motivi di appello senza confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata che ha posto l'accento sull'importanza e non occasionalità del contributo fornito da Aiello alla consumazione dei furti oggetto di imputazione sostenendo che, per la loro obiettiva gravità, i fatti ascritti all'imputato non sono meritevoli di un trattamento sanzionatorio più mite di quello valutato congruo dal giudice di primo grado.
Si deve ricordare allora che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Nel caso in esame, all'imputato sono state riconosciute le attenuanti generiche con criterio di equivalenza rispetto alle aggravanti e alla recidiva. La pena base è stata determinata, poi, nella misura di anni uno, mesi due di reclusione ed C 100 di multa, inferiore alla pena media edittale prevista dall'art. 624 cod. pen. È stato determinato, inoltre, l'aumento per ciascuno dei reati satellite valutandone la diversa gravità nel rispetto dei principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).
La sentenza impugnata resiste dunque ai rilievi del ricorrente e appare conforme ai principi di diritto che regolano la materia.
5. Al rigetto del ricorso proposto da Ciro Ferrara consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Gli altri ricorsi sono inammissibili. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che Luca Aiello e Dario D'Amato non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ciascuno di loro deve essere condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche a versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Tutti i ricorrenti devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di Ferrara Ciro che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di Aiello Luca e di D'Amato Dario che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Condanna altresì tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute da FCA Italy S.p.A. per questo giudizio di E legittimità, liquida