Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27594/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls administrative penalty dismissal due to incorrect prescription calculation ignoring suspended criminal trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27594/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled a lower court's decision dismissing administrative penalties against a chemical company due to a flawed application of prescription laws. The lower court incorrectly applied criminal prescription rules to the entity's administrative liability, whereas the company argued for a five-year limit based on the specific administrative statute. The Court ruled that the administrative proceeding's prescription must be suspended by the ongoing criminal trial against the individual authors, ensuring a complete legal assessment without relying on external procedural accidents.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 22 D.Igs 8 giugno 2001 n. 231; The prescription period for administrative sanctions imposed on legal entities is suspended by the pendency of the criminal trial against the natural person authors of the underlying offense, ensuring the integrity of the administrative proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative liability prescription suspension legal entities criminal trial pendency D.Igs 231/2001 annulment with remittal prescription period infortuni sul lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 22 D.Igs 8 giugno 2001 n. 231
La disciplina della prescrizione dell'illecito amministrativo da reato a carico degli enti persone giuridiche è contenuta nell'art. 22 D.Igs 8 giugno 2001 n. 231.
Art. 157 cod. pen.
Il Tribunale ha ritenuto essere maturata la prescrizione dell'illecito ai sensi dell'art. 157 cod. pen.
art. 157 cod. pen
Il Tribunale ha ritenuto essere maturata la prescrizione dell'illecito ai sensi dell'art. 157 cod. pen.
art. 22 d.lgs. 231/2001
256705) sulla base di plurimi argomenti: - l'art. 22 d.lgs. 231/2001 ha attuato i principi di delega contenuti nella legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. civ., Sez. L, n.11919 del 07/08/2003
Cass. civ., Sez. L, n. 2712 del 12/03/1998
565739-01; Cass. civ., Sez. L, n. 2712 del 12/03/1998, Rv.
Cass. civ., Sez. L, n. 1377 del 05/03/1982
Sez. 4, n. 31641 del 2018
In ogni caso, se è vero che la responsabilità amministrativa dell'ente presuppone la commissione di un reato, perfetto in tutti i suoi elementi (tra le molte, Sez. 4, n. 31641 del 2018, citata), può accadere che l'accertamento di quest'ultimo abbia luogo, in via incidentale, nel solo giudizio regolato dal d.lgs.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: EURCHEM INDUSTRIA CHIMICA S.R.L. avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19.10.2021, il Tribunale di Fermo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Eurchem Industria Chimica s.r.l. per «essere il reato alla stessa ascritto estinto per intervenuta prescrizione». Alla Eurchem Industria Chimica s.r.l. era contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies D.Igs 8 giugno 2001 n. 231 in relazione al reato di cui all'art.590 cod. pen. commesso da Marinucci Ermanno e Mantegazza Carlo nell'interesse e a vantaggio della società in danno del lavoratore dipendente Angelini Marinucci Renato in Petrioli il 30.9.2009. Il Tribunale ha ritenuto essere maturata la prescrizione dell'illecito ai sensi dell'art. 157 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona, deducendo la violazione di legge ed in particolare dell'art. 22 del D.Igs n. 231/2002. Lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe fondato la declaratoria di estinzione del reato (rectius illecito amministrativo da reato) sulla base della disciplina penalistica che attiene alla prescrizione del reato contestato all'imputato persona fisica e non già, come avrebbe dovuto, sulla base della disciplina della prescrizione degli illeciti amministrativi degli enti contenuta nell' art. 22 cit.

Secondo tale disposizione l'illecito amministrativo si prescrive in cinque anni dalla data di consumazione del reato presupposto, ma interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo ex art. 59 ed in tale ultimo caso la prescrizione è sospesa fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio, ovvero- secondo il ricorrente- fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti dell'imputato persona fisica autore del reato presupposto.

Nel caso in esame il Tribunale non avrebbe operato alcun riferimento al procedimento penale a carico degli autori del reato presupposto di cui all'art. 590 commi 1, 2 e 3 e alla sua eventuale definizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto il motivo è fondato nel senso che di seguito si chiarisce.

2. La disciplina della prescrizione dell'illecito amministrativo da reato a carico degli enti persone giuridiche è contenuta nell'art. 22 D.Igs 8 giugno 2001 n. 231. 2 k Tale articolo stabilisce che: «le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato» (comma 1); «interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'art. 59» (comma 2): «per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione» (comma 3):

«se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio"(comma 4). Si tratta di disciplina che si discosta da quella penalistica dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen e che è modellata sulla prescrizione dettata in ambito civilistico dagli artt. 2943 e ss. cod. civ. e sulla prescrizione in materia di sanzioni amministrative dettata dall'art. 28 della I. 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il riferimento alla sentenza che definisce il giudizio, quale momento finale della sospensione della prescrizione, è stato già interpretato dalla Corte di legittimità come alla sentenza che definisce il giudizio a carico dell'ente (Sez. 1, n. 31854 del 05/05/2021, TIM spa Rv. 281761; Sez. 3, n. 1432 del 01/10/2019, dep. 2020, Martin s.r.I., Rv. 277943; Sez. 4, n. 30634 del 09/04/2019, Coperture Eclil s.r.I., Rv. 276343; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083; Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2015, D'Errico, Rv.265588; Sez. 2, n. 10822 del 15/12/2011, dep. 2012, Cerasino, Rv. 256705) sulla base di plurimi argomenti: - l'art. 22 d.lgs. 231/2001 ha attuato i principi di delega contenuti nella legge n. 300 del 2000, che, all'art. 11, comma 1, lett. r), prevedeva espressamente che l'interruzione della prescrizione dovesse essere regolata dalle norme del codice civile.

L'art. 2945, comma 2, cod. civ., stabilisce che l'atto introduttivo del giudizio civile abbia effetto interruttivo del termine di prescrizione, rimanendo quest'ultima altresì sospesa per tutta la durata del giudizio stesso, sino al passaggio in giudicato della sentenza che pronunci sul diritto azionato. La ratio della disposizione è quella di evitare che la durata del processo ridondi a danno del titolare del diritto stesso, sicché non interessano le vicende processuali relative ad altre e diverse pretese quantunque connesse (Cass. civ., Sez.

L, n.11919 del 07/08/2003, Rv. 565739-01; Cass. civ., Sez. L, n. 2712 del 12/03/1998, Rv. 513606-01; C:ass. civ., Sez. L, n. 1377 del 05/03/1982 Rv.419220-01). L'art. 22 d. Igs. n. 231 del 2001 riproduce tale disciplina e deve essere interpretato in aderenza ad essa, in funzione dell'esigenza di garantita pienezza e completezza dell'accertamento a carico della persona giuridica. Non possono pertanto rilevare, ai fini della perimetrazione temporale della sospensione della prescrizione del relativo giudizio, le sorti del giudizio riguardante l'imputato-persona fisica, concettualmente distinto anche nell'ipotesi in cui si proceda congiuntamente.- la diversa conclusione secondo cui la sentenza evocata sarebbe quella emessa a carico dell'imputato del reato presupposto, è irragionevole e asistematica.

Il giudizio nei confronti dell'imputato-persona fisica potrebbe anzitutto mancare, posto che, in tema di responsabilità da reato degli enti, quest'ultima può essere affermata anche nelle ipotesi di non avvenuta identificazione dell'autore del reato presupposto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. n.231 del 2001. In ogni caso, se è vero che la responsabilità amministrativa dell'ente presuppone la commissione di un reato, perfetto in tutti i suoi elementi (tra le molte, Sez. 4, n. 31641 del 2018, citata), può accadere che l'accertamento di quest'ultimo abbia luogo, in via incidentale, nel solo giudizio regolato dal d.lgs. n. 231 del 2001, tenuto conto del fatto che la già accertata estinzione del reato per prescrizione impedisce all'Accusa unicamente di procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo, mentre non le preclude di portare avanti il procedimento già incardinato contro l'ente; procedimento, poi, che potrebbe addirittura essere intentato ex novo ove il reato si fosse in precedenza estinto per qualunque altra causa, diversa dall'amnistia, ovvero il suo autore risultasse non imputabile.

La coesistenza dei giudizi, frequente nella pratica, è dunque, normativamente solo eventuale e la correlazione dei medesimi, al fine di delimitare nel tempo l'effetto sospensivo della prescrizione nella causa riguardante l'ente, sarebbe priva di una riconoscibile funzionalità, facendo anche incongruamente dipendere l'esistenza stessa della sospensione, e comunque la sua durata, da elementi procedimentali esterni e puramente accidentali.

3. Il Tribunale di Fermo ha, dunque, erroneamente individuato nell'art. 157 doc. proc. pen. la disciplina della prescrizione dell'illecito dell'ente derivante da reato, che invece è dettata nell'art. 22 D.Igs n. 231/2000, in base al quale, essendo in corso il processo a carico dell'ente, il decorso del termine quinquennale di prescrizione doveva intendersi sospeso, fino alla definizione del processo.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo in diversa composizione che dovrà attenersi ai principi di diritto su indicati.

P.Q.M.

Annulla con rinvio l'impugnata sentenza e dispone