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Sentenza — n. 27590/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to argue against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27590/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Pizzo inadmissible, ordering him to pay court costs. Pizzo argued that admitting guilt constituted generic mitigating circumstances and criticized the penalty increase, but failed to specify factual elements or directly refute the lower court's justification. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, as it merely cited a general legal maxim without connecting it to the specific case facts or challenging the appellate court's logic.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, fails to indicate the factual elements supporting the complaint, and does not explicitly refute the reasoning of the lower court decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific grounds code criminal procedure generic mitigating circumstances specificity requirements traffico aggravato di stupefacenti censura dell'apprezzamento delle prove dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
Occorre infatti osservare che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.
Art. 62 bis cod. pen.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto l'aver ammesso ogni addebito costituisce indice di ravvedimento e non può non assumere rilievo nell'ottica delineata dall' art. 62 bis cod.
Art. 81 cpv. cod. pen.
2.1.Anche con riferimento all'aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. la sentenza impugnata merita censura, poiché la Corte territoriale ha erroneamente confermato il giudizio di primo grado sul punto, con una motivazione non rispondente ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità.
Art. 73 d. P. R. 9-10-1990, n. 309
Pizzo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 73 d.
art. 62 bis cod. pen
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto l'aver ammesso ogni addebito costituisce indice di ravvedimento e non può non assumere rilievo nell'ottica delineata dall' art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass., 18-10-1995, Arra
Cass., 9-5-1990, Rizzi
Cass., 14-5-1992, Genovese
Cass., 17-11-1993, Settecase
Cass., Sez. 4, n. 109 del 3-1-2019
Cass., Sez. 6, n. 27068 del 23-6-2011
Cass., Sez. 2, n. 6076 del 24-1-2012
Sez. U. 27-10-2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIZZO GIUSEPPE nato a PALERMO il 09/12/1994 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente EMANUELE DI SALVO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pizzo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 73 d. P. R. 9- 10-1990, n. 309.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto l'aver ammesso ogni addebito costituisce indice di ravvedimento e non può non assumere rilievo nell'ottica delineata dall' art. 62 bis cod. pen. 2.1.Anche con riferimento all'aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. la sentenza impugnata merita censura, poiché la Corte territoriale ha erroneamente confermato il giudizio di primo grado sul punto, con una motivazione non rispondente ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità.

3. Il primo motivo esula dall'area della deducibilità nel giudizio di legittimità, in quanto le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata, con cui in ogni caso è stata ridotta la pena inflitta, è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato e alla inutilità della laconica ammissione di colpevolezza da parte del Pizzo, stante la solidità del quadro probatorio già delineatosi a suo carico.

4. La doglianza formulata con il secondo motivo di ricorso non può trovare ingresso in questa sede. Occorre infatti osservare che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure stesse, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Cass., 18-10-1995, Arra, Rv. 203513).

E' dunque necessaria una indicazione precisa, anche se sintetica, delle ragioni di diritto e dei profili di fatto alla base della richiesta, in modo da permettere al giudice ad quenn di controllare la correttezza dell'apparato giustificativo che sorregge la decisione impugnata (Cass., 9-5-1990, Rizzi; Cass., 14-5-1992, Genovese; Cass. 17-11-1993, Settecase, Rv. 196795). Viceversa, nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato in alcun modo gli elementi acquisiti che avrebbero, a suo avviso, dovuto essere presi in considerazione dal giudice né tanto meno gli atti da cui essi emergevano, limitandosi a riportare una massima relativa ad una sentenza della Corte di cassazione secondo cui nel caso in cui più cessioni di sostanze stupefacenti avvengano nello stesso luogo e a distanza di pochi minuti l'una dall'altra non vi è apprezzabile soluzione di continuità nell'agire delittuoso del reo che possa dar luogo a due reati diversi, ciascuno caratterizzato da un'autonoma volizione criminosa, ma si configura un unico reato ( Cass., Sez. 4, n. 109 del 3-1-2019), senza spiegare in alcun modo come questa massima si addica al caso di specie e senza formulare alcuna argomentazione né alcuna critica all'apparato giustificativo della sentenza impugnata cui possa eventualmente correlarsi la massima in esame.

Non può dunque non rilevarsi la genericità della prospettazione della doglianza. In giurisprudenza, si è infatti ripetutamente sottolineato come sia inammissibile l'impugnazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e che non contenga alcuna confutazione delle argomentazioni formulate dai giudici di merito (Cass., Sez. 6 ,n. 27068 del 23-6-2011; Cass., Sez. 6 n. 18081 del 2011; Cass., Sez. 3, n. 16851 del 2010), sì da elidere la correlazione con la ratio decidendi del provvedimento impugnato (Cass. , Sez. 2, n. 6076 del 24-1-2012;

Cass., Sez. 1, n. 19338 del 24-4-2008; Cass., Sez. 1, n., 16711 del 18-3-2008). E, in quest'ottica, Sez. U. 27-10-2016, Galtelli, ha condivisibilmente stabilito che l'impugnazione è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, allorchè, come nel caso in esame, non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d