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Sentenza — n. 27572/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction citing lack of evidence and sentencing discretion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27572/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected the appeal filed by Haka Maruan against the Appellate Court's conviction for illegal drug possession and trafficking. The defense argued that the conviction lacked sufficient toxicological evidence, was contradictory compared to a co-defendant's sentence, and failed to justify the specific penalty imposed. The court ruled that the lower court's findings were supported by the full trial record and that the sentencing discretion exercised by the judges was within legal bounds and not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90; Art. 133 cod. pen.: The Supreme Court dismisses appeals challenging the sufficiency of evidence for drug crimes or the congruity of the sentence, affirming that sentencing discretion is reviewable only if the penalty deviates significantly from the statutory minimum without adequate reasoning.

Parole chiave

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illegal drug possession trafficking conviction sentencing discretion lack of toxicological evidence appellate review standards traffico di cocaina detenzione di stupefacenti test sul consumo di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che ha dichiarato Haka Maruan colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così riqualificato il fatto ascrittogli in rubrica, per avere illecitamente detenuto gr.
Art. 167-bis cod. proc. pen.
Vizio di motivazione in relazione all'art. 167-bis cod. proc. pen.: la Corte di appello ha omesso la motivazione sulle ragioni per le quali ha reputato il testimone Bucci non credibile.
Art. 133 cod. pen.
Mancanza di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. e all'art.
Art. 62-bis cod. pen.
e all'art. 62-bis cod. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
Art. 444 cod. proc. pen.
I giudici di appello hanno infatti rimarcato che, nella pronuncia resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice si limita a recepire l'accordo delle parti, ove ritenuto congruo sulla base degli atti, escludendo la possibilità di un proscioglimento ex art.129 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 167-bis cod. proc. pen
Vizio di motivazione in relazione all'art. 167-bis cod. proc. pen.: la Corte di appello ha omesso la motivazione sulle ragioni per le quali ha reputato il testimone Bucci non credibile.
art. 73 d.P.R. 309/90
La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che ha dichiarato Haka Maruan colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 133 cod. pen
Mancanza di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
e all'art. 62-bis cod. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Giurisprudenza citata

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Sez.4, n.21294 del 20/3/2013, Serratore
pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez.4, n.21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv.
Sez.4, n.41702 del 20/9/2004, Nuciforo
Sez.4, n.41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv.230278).
Sez.2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro e altro
Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HAKA MARUAN nato a LEZHE( ALBANIA) il 04/09/1973 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che ha dichiarato Haka Maruan colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così riqualificato il fatto ascrittogli in rubrica, per avere illecitamente detenuto gr. 57,7 di cocaina che trasportava da San Benedetto a Grottammare, dove la cedeva a Bucci Giovanni (giudicato separatamente), e per avere, altresì, illecitamente detenuto, nella propria abitazione, ad evidente fine di spaccio, ulteriori gr. 3,9 di sostanza stupefacente dello stesso tipo (in San Benedetto del Tronto, il 06/02/2019).

2. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre l'imputato per il tramite del difensore che formula sei motivi con cui deduce: 2.1. Omessa motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, sulla insussistenza, nel fascicolo, del corpo di reato, ai fini di una indagine tossicologica certa, conseguendone la violazione del diritto di difesa e l'indicazione di un numero di dosi ricavabili del tutto presuntiva. 2.2. Contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, giacché il coimputato Bucci è stato condannato dal Gip del Tribunale di Fermo ad una pena tre volte inferiore a quella a cui era stato condannato l'odierno ricorrente. 2.3.

Vizio di motivazione in relazione all'art. 167-bis cod. proc. pen.: la Corte di appello ha omesso la motivazione sulle ragioni per le quali ha reputato il testimone Bucci non credibile. 2.4. Mancanza di motivazione con riguardo all'art. 73 d.P.R. 309/90: non è stata verificata la compatibilità tra la sostanza sequestrata al Bucci e quella sequestrata nell'abitazione di Haka per stabilire che fosse la stessa; non vi è motivazione in ordine alle dichiarazioni rese dal prevenuto in sede di convalida di arresto laddove aveva affermato che quei 2 gr. erano per esclusivo uso personale; nulla dice la Corte territoriale circa l'accertamenti sulla presenza o meno di sostanza stupefacente sul bilancino. 2.5.

Vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90 per non avere la sentenza impugnata spiegato perché sarebbe "vorticoso" detenere la somma di euro 2.000,00; perché presume che detta somma sia stata consegnata dal Bucci al prevenuto; perché dà credito all'ufficiale di polizia giudiziaria senza tener conto di quanto hanno detto sul punto gli imputati. 2.6. Mancanza di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. e all'art. 62-bis cod. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.

2. Nei motivi di impugnazione, la difesa lamenta vizi della sentenza riguardanti il giudizio di colpevolezza, la mancanza di prova sulla sostanza stupefacente - non sequestrata - ed il trattamento sanzionatorio. Per quanto riguarda il primo aspetto, la sentenza della Corte di Ancona non si presta a censure, contenendo una motivazione ampia ed esaustiva circa la condotta dell'imputato, osservata direttamente dal personale della squadra mobile di Ascoli Piceno, dettagliatamente descritta dal teste Velenosi Corrado, il quale riferì di aver visto l'Haka consegnare al Bucci un oggetto (risultato essere un involucro contenente cocaina) che questi riponeva nel bauletto porta casco dello scooter, e ricevere a sua volta un oggetto (risultato essere una mazzetta di banconote da 50 euro) che riponeva in tasca.

Aggiunge la Corte di merito che tale coeso quadro probatorio, sia pure indiziario, non è incrinato dalla mancanza di un accertamento finalizzato a stabilire l'omogeneità della droga sequestrata al Bucci con quella rinvenuta nell'abitazione dell'imputato, essendo frutto di un servizio investigativo curato nei minimi particolari, eseguito con la costante ed ininterrotta sorveglianza dei movimenti, tanto dell'Haka quanto del Bucci, tale da rendere persino superfluo un accertamento sulla qualità della sostanza. Con riguardo alla qualità e quantità della sostanza stupefacente, rileva del pari il Collegio la completezza della sentenza ricorsa, che dà atto di quanto emerso nella sentenza di patteggiamento, conclusiva del processo a carico del Bucci, nella quale si parla di una percentuale di principio attivo capace di ottenere 180 dosi medie singo le.

3. Adeguata anche la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, che, anche in considerazione della scelta del rito speciale da parte del Bucci, non realizza alcuna disparità di trattamento. I giudici di appello hanno infatti rimarcato che, nella pronuncia resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice si limita a recepire l'accordo delle parti, ove ritenuto congruo sulla base degli atti, escludendo la possibilità di un proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. Nei confronti dell'Haka è stato celebrato, invece, un giudizio a cognizione piena in cui si è tenuto conto dei paramenti di cui all'art.133 cod. pen., facendosi espressa menzione della qualità della sostanza, del dato ponderale equivalente a n. 194 dosi complessive, per la cospicua somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, non giustificata da una lecita fonte di reddito, ed anzi sintomatica del suo inserimento nei canali di approvvigionamento dello stu pefacente.3.1.

Con riferimento ai motivi che attengono alla dosimetria della pena, questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen.; di contro, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art.133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez.4, n.21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197;

Sez.4, n.41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv.230278). E' stato ancora precisato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti; che per assolvere al relativo obbligo di motivazione è sufficiente che il giudice di merito dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod.pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo invece necessaria - si ripete - una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez.2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro e altro, Rv.271243).

Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, per le ragioni ben enunciate in sede di merito.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 8 febbraio 2022 Il Co