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Sentenza — n. 27564/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27564/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27564/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara del 14 maggio 2019, ha rideterminato in mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa la pena inflitta nei confronti di Bevilacqua Vincenzo in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2, cod. pen. (in Pescara il 7 dicembre 2013).

Regesto Legislator

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art. 157 cod. proc. pen, art. 156 cod. proc. pen, art. 179 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27564/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Bevilacqua, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 156 e 179 cod. proc. pen.. Si deduce la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, effettuata presso la residenza dell'imputato per compiuta giacenza ex art. 157 cod. proc. pen. in data 6 maggio 2015 durante il suo stato di detenzione e non a mani del medesimo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen.. Tale nullità doveva essere ritenuta assoluta ed insanabile in base al disposto dell'art. 179 cod. proc. pen.. 2.2.

Parole chiave

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indagine per furto recidiva nell'infrazione delitto furto di lieve entità altri reati licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. proc. pen
Si deduce la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, effettuata presso la residenza dell'imputato per compiuta giacenza ex art. 157 cod. proc. pen.
art. 156 cod. proc. pen
in data 6 maggio 2015 durante il suo stato di detenzione e non a mani del medesimo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen..
art. 179 cod. proc. pen
Tale nullità doveva essere ritenuta assoluta ed insanabile in base al disposto dell'art. 179 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA VINCENZO nato a VASTO il 30/12/1994 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica dell'avv. Giancarlo D'Angelo del 28 dicembre 2021, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in via subordinata, disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara del 14 maggio 2019, ha rideterminato in mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa la pena inflitta nei confronti di Bevilacqua Vincenzo in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2, cod. pen. (in Pescara il 7 dicembre 2013).

2. Il Bevilacqua, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 156 e 179 cod. proc. pen.. Si deduce la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, effettuata presso la residenza dell'imputato per compiuta giacenza ex art. 157 cod. proc. pen. in data 6 maggio 2015 durante il suo stato di detenzione e non a mani del medesimo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen.. Tale nullità doveva essere ritenuta assoluta ed insanabile in base al disposto dell'art. 179 cod. proc. pen.. 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 99 e 63, comma quarto, cod. pen.. Si osserva che è stata del tutto omessa la motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale. 2.3. Violazione di legge con riferimento agli artt. 354 e 234 cod. proc. pen.. Si rileva che l'elemento probatorio determinante l'affermazione di responsabilità era costituito dall'individuazione fotografica posta in essere dal brig. Natilia a seguito della visione dei filmati di videosorveglianza. Tali videoriprese, tuttavia, non erano state duplicate ed acquisite agli atti di indagine in violazione dell'art. 354, comma 2, cod. proc. pen., in quanto esse non erano più ripetibili.

Per corroborare la valenza di tale elemento probatorio sarebbe stato necessario acquisire il video, dal quale il teste aveva tratto la percezione del riconoscimento dell'autore del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. In via preliminare, per ragioni di ordine logico, va esaminato il terzo motivo di ricorso. Va premesso che, nella fattispecie in esame, l'elemento probatorio decisivo a carico del Bevilacqua era costituito dal riconoscimento effettuato dal teste brig. Natilla Roberto, che aveva dichiarato di aver visionato sul posto le immagini del circuito di sorveglianza, riconoscendo l'autore dell'effrazione nel predetto, soggetto a lui già noto per averlo controllato e per averlo visto in plurime occasioni in quanto domici- liato proprio di fronte alla caserma.

Orbene, poiché la videoripresa integra un atto rientrante nella previsione dell'art.234 cod. proc. pen., sarebbe stato necessario acquisire il documento fotografico, al fine di valutare il grado di attendibilità del riconoscimento operato dal teste e confer- mato a dibattimento (vedi, per riferimenti, Sez. 5, n. 19594 del 23/03/2004, Dori, Rv. 227757). La mancata adozione di tale modalità di formazione della prova comporta l'inuti- lizzabilità dei dati acquisiti, ai sensi dell'art. 354, comma 2, cod. proc. pen., in quanto solo attraverso la visione delle immagini la difesa avrebbe potuto validamente inter- loquire al riguardo e, previa eventuale perizia, il giudicante sarebbe stato posto in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio.

2. Per tali ragioni, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia. Così d