Sentenza — n. 27562/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl primo motivo, avente ad oggetto l'erronea qualificazione del fatto come furto consumato invece che tentato, è infondato. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di 85 litri di gasolio, sottratti con un tubo dal serbatoio di una scuola materna, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01; v. anche nello stesso senso, Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerhi, Rv. 267266 - 01, secondo cui integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva).
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 56 cod.pen, art. 131- bis cod.pen; Sentenza — n. 27562/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod.pen., è parimenti infondato, atteso che la qualificazione del reato come consumato e non tentato comporta il superamento dei limiti edittali previsti dalla norma invocata. 3.In conclusione i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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guente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ARCIDIACONO GABRIELE nato a CATANIA il 23/06/1994 MAGRA CARMELO nato a CATANIA il 08/10/1995 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorSo udito il difensore Nessun avvocato presente.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena nei confronti di Arcidiacono Gabriele e Magra Carmelo a mesi 4 di reclusione ed euro 150,00 di multa, riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante ed operata la riduzione per il rito, e riconosciuto, in aggiunta al beneficio della sospensione condizionale, quello della non menzione della condanna, confermando la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 5 cod.pen. (furto di materiale ferroso, previa rottura della catena del cancello di ingresso del fondo ove era risposto, in data 25 luglio 2014).
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, gli imputati, i quali, con distinti ricorsi, hanno dedotto la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza della legge penale, con riferimento 1) all'artt. 56 cod.pen., atteso che tutta la condotta si è svolta sotto la vigilanza delle forze dell'ordine e gli imputati non hanno mai conseguito l'autonoma disponibilità del materiale ferroso, sicché la fattispecie va inquadrata nell'ambito del tantativo, e 2) all'art.131-bis cod.pen., atteso che le cose sottratte erano in pessime condizioni e di scarsissimo valore, sicché la punibilità avrebe dovuto essere esclusa.
3. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo, avente ad oggetto l'erronea qualificazione del fatto come furto consumato invece che tentato, è infondato. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di 85 litri di gasolio, sottratti con un tubo dal serbatoio di una scuola materna, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01; v. anche nello stesso senso, Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerhi, Rv. 267266 - 01, secondo cui integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva).
Nella decisione impugnata tale principio è stato correttamente applicato, in quanto, come allegato dai ricorrenti, gli imputati hanno caricato il materiale ferroso sul loro veicolo e sono stati bloccati una volta usciti dal fondo della persona offesa ("i militari, invero, avevano preferito attendere gli odierni imputati lungo la strada esterna al fondo"), sicché hanno conseguito, sia pure per un brevissimo lasso temporale, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Nè è sufficiente ad escludere il conseguimento della piena, autonoma ed effettiva disponibilità del materiale sottratto il controllo esercitato dalle forze dell'ordine ed il loro pronto intervento, che ha piuttosto consentito il recupero dei beni, già definitivamente usciti dalla sfera di controllo della persona offesa.
Peraltro, si ritiene che il mancato allontanamento del reo dal luogo di commissione del reato non escluda il conseguimento dell'autonoma disponibilità del bene, laddove il bene sia entrato nella sua sfera di pieno controllo, come avvenuto nel caso di specie, in cui il materiale ferroso è stato caricato sul mezzo per il trasporto (Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 20/01/2017, Pavone, Rv. 269088 - 01, secondo cui risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso).
Del resto, la scelta delle modalità e delle tempistiche di intervento, da parte delle forze dell'ordine, è rimessa a valutazioni discrezionali, che dipendono dalla situazione concreta (Sez. 5, n. 40697 del 23/09/2008, Cuzzocrea, Rv. 241746 - 01, secondo cui sussiste il delitto di furto consumato e non tentato allorché le forze dell'ordine, per le caratteristiche della situazione concreta, non siano libere di intervenire prima del compimento dell'azione criminosa ma solo successivamente all'impossessamento della "res" da parte del soggetto attivo).
2. Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod.pen., è parimenti infondato, atteso che la qualificazione del reato come consumato e non tentato comporta il superamento dei limiti edittali previsti dalla norma invocata. 3.In conclusione i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr