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Sentenza — n. 27560/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding procedural delay in appointing defense counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27560/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the procedural delay in appointing new counsel did not violate the defendant's rights. The appellant argued that the new lawyer was appointed only two days before a hearing, breaching the 20-day appearance term. The court rejected this, stating the appearance deadline applies only to the first hearing and subsequent adjournments, especially those due to health emergencies, do not require strict adherence to the initial timeline.

Regesto Legislator

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Art. 181, 184, 185 c.p.p.; The right of defense is fully guaranteed after the first hearing, so subsequent adjournments, even with late counsel appointment, do not constitute procedural nullity.

Parole chiave

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procedural nullity defense counsel appointment appeal inadmissibility appearance term violation health emergency adjournment guida nonostante revoca della patente termine di revisione divieto di condurre

Disposizioni normative citate

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Art. 181 c.p.p.
Art. 184 c.p.p.
Art. 185 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ella somma di € 3000,00 in favore della cassa dele ammende.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 - n. 50185 del 11/10/2019, Tarantella
Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, De Silvio
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVALLO VITO nato a ALCAMO il 24/07/1970 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Nessun avvocato presente.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza dì primo grado, ha ridotto la pena nei confronti di Savallo Vito ad mesi 2 di arresto ed euro 1.500,00 di arresto per il reato di cui all'art. 116, comma 15, cod.strada (guida senza patente con recidiva nel biennio, in data 7 novembre 2016).

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, che ha dedotto la violazione degli artt. 181, 184, 185 cod.proc.pen., essendo stato comunicato il rinvio dell'udienza del 9 luglio 2020 al nuovo difensore di fiducia, nominato in dato 23 gennaio 2020, solo due giorni prima, senza il rispetto del termine di comparizione di 20 giorni. 3.La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è manifestamente infondato, atteso che, come già evidenziato dalla Corte di appello, il rispetto del termine di comparizione è dovuto solo in relazione alla prima udienza e non alle successive udienze di rinvio, a prescindere dalla causa del rinvio, dovuta, nel caso di specie, all'emergenza sanitaria, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità relativamente all'ipotesi in cui il rinvio sia dovuto ad impedimento dell'imputato (Sez. 5 - n. 50185 del 11/10/2019, Tarantella, Rv. 277957 - 01, secondo cui il rinvio ad udienza fissa, disposto per impedimento dell'imputato dopo l'instaurazione del procedimento e dopo che sia stato osservato il termine minimo di comparizione per la prima udienza, deve solo tener conto della durata dell'impedimento e della necessità di superarlo temporalmente, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito ed un'ulteriore dilazione non trova alcuna giustificazione sotto il profilo logico o strettamente normativo).

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, come si evince dallo stesso ricorso, il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 20 marzo 2020 è stato ritualmente notificato in data 18 dicembre 20219, nel rispetto del termine di comparizione, all'originario difensore, solo successivamente sostituito. In proposito va, pertanto, ricordato che la rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia non determina, a carico dell'ufficio procedente, alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nominato nel corso del processo, ancorché l'altro difensore risulti essere stato revocato, sicché la relativa omissione non è causa di nullità (Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, De Silvio, Rv. 279858 - 01). 1.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ella somma di € 3000,00 in favore della cassa dele ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso,