Sentenza — n. 27556/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Milano con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di cui alla sentenza 18.07.2019 del Tribunale di Monza emessa nei confronti di Sciarra Bruno. L'odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile della violazione di cui all'art. 189 commi 1, 6 e 7, codice della strada per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a seguito di sinistro stradale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 27556/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile della violazione di cui all'art. 189 commi 1, 6 e 7, codice della strada per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a seguito di sinistro stradale.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCIARRA BRUNO nato a MILANO il 21/05/1956 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di cui alla sentenza 18.07.2019 del Tribunale di Monza emessa nei confronti di Sciarra Bruno.
2. L'odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile della violazione di cui all'art. 189 commi 1, 6 e 7, codice della strada per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a seguito di sinistro stradale.
3. Avverso tale decisione ricorre in cassazione lo Sciarra deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità dell'imputato ed alla mancata concessione della causa dì non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato. il primo motivo sostanzialmente ripropone le stesse questioni di merito già risolte dalla sentenza impugnata con motivazione non illogica e contradditoria (tutt'altro che apparente come sostiene il ricorrente). Infatti la sentenza impugnata ha evidenziato come fosse impossibile che l'odierrno ricorrete non si fosse accorto dell'incidente sulla base non solo delle dichiarazioni delle parti offese, ma anche del filmato tratto dalle telecamere di sorveglianza poste in loco e dal comportamento post factum dello Sciarra (cfr pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza) 5. Quanto al secondo motivo, è vero che erra la Corte di merito ad indicare come ostativi i precedenti penali, ma comunque richiama anche la "gravità non contenuta della condotta", ed in altra parte della decisione l'elevata capacità criminale e la spiccata pericolosità sociale. Tale statuizione certamente non appare manìfestamente illogica e della stessa, comunque, sostanzialmente si chiede una inammissibile rivalutazione di merito.
6. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 16 dicembre 20