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Sentenza — n. 27555/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27555/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27555/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Torino con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di cui alla sentenza 20.05.2019 del Tribunale di Vercelli emessa nei confronti Binarelli Giorgio, concedendo all'imputato il beneficio della non menzione 2. L'odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. per aver investito, alla guida della sua autovettura, il pedone Saracco Anna Maria che stava attraversando sulle strisce pedonali, causandole lesioni.

Regesto Legislator

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art. 590 bis cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 131-bis c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 27555/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile. A tale declaratoria consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 3000,00 in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.

Parole chiave

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incidente stradale risarcimento alle vittime di reati vittima di infortunio collisione in una rotatoria sanzione per violazione stradale risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 590 bis cod. pen
L'odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Avverso tale decisione ricorre in cassazione il Binarelli deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 131-bis c.p
La sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p
A tale declaratoria consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 34661/2015
pen, sollecitato a tal proposito dalla parte interessata, è sindacabile in cassazione per omessa motivazione solo se dedotta con specifico motivo di ricorso (Sez. 1, n. 34661/2015), prospettazione carente nel ricorso in appello.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BINARELLI GIORGIO nato a CASALE MONFERRATO il 21/12/1937 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo 4C4P.A.: glASh4, l ("j2 4•4^1Z7

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Torino con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di cui alla sentenza 20.05.2019 del Tribunale di Vercelli emessa nei confronti Binarelli Giorgio, concedendo all'imputato il beneficio della non menzione 2. L'odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. per aver investito, alla guida della sua autovettura, il pedone Saracco Anna Maria che stava attraversando sulle strisce pedonali, causandole lesioni.

3. Avverso tale decisione ricorre in cassazione il Binarelli deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e della sospensione condizionale della pena

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è manifestamente infondato. La sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis c.p. è stata negata in ragione della gravità delle lesioni subite dalla parte offesa (oltre quaranta giorni di prognosi) e delle modalità del fatto (investimento di un pedone che stava attraversando la strada sulle strisce, provenendo da sinistra) con statuizione certamente non manifestamente illogica e di cui, comunque, sostanzialmente si chiede una inammissibile rivalutazione di merito. L'omessa applicazione di ufficio della sospensione condizionale della pena, o del beneficio della non menzione della condanna, da parte del giudice d'appello ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen, sollecitato a tal proposito dalla parte interessata, è sindacabile in cassazione per omessa motivazione solo se dedotta con specifico motivo di ricorso (Sez. 1, n. 34661/2015), prospettazione carente nel ricorso in appello.

5. Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile. A tale declaratoria consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 3000,00 in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 16 dicembre