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Sentenza — n. 27552/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27552/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27552/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Napoli con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino in data 13 gennaio 2015, appellata dal PG e dalle costituite parti civili ha dichiarato l'imputato Del Prato Fabrizio colpevole del reato a lui ascritto (omicidio colposo aggravato dalla violazione del C.d.S.), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e. per quanto rileva in questa sede alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti civili.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27552/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Nella specie il giudice a quo ha omesso di valutare le prestazioni professionali precedenti la fase del giudizio di primo grado ed ha operato una liquidazione unitaria ed a forfait di quelle relative alle fasi processuali successive.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale risarcimento alle vittime di reati compensazione della differenza adeguamento della pena risarcimento per errore giudiziario modificazione delle conclusioni

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 557/1999
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CIRO BIANCO nato a NAPOLI il 22/11/1970 dalla parte civile DI COSTANZO CHIARA nato a NAPOLI il 31/12/1972 dalla parte civile BIANCO DARIO nato a NAPOLI il 10/03/1998 dalla parte civile BIANCO ANDREA nato a NAPOLI il 17/10/1999 dalla parte civile BIANCO NOEMI nato a MUGNANO DI NAPOLI il 23/03/2007 dalla parte civile BIANCO EMANUELE nato a NAPOLI il 22/10/1991 nel procedimento a carico di: DEL PRATO FABRIZIO nato a NAPOLI il 16/04/1989 inoltre: GENERTEL SPA avverso la sentenza del 27/03/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI r che ha concluso chiedendo C. c.p. -;,,Ìjcp e; LA-rorcb—j: - ejta., tu; dob2we

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino in data 13 gennaio 2015, appellata dal PG e dalle costituite parti civili ha dichiarato l'imputato Del Prato Fabrizio colpevole del reato a lui ascritto (omicidio colposo aggravato dalla violazione del C.d.S.), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e. per quanto rileva in questa sede alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti civili.

2. Avverso tale decisione ricorrono in cassazione le parti civili Chiara Di Costanzo, Ciro Bianco, Noemi Bianco, Emanuele Bianco, Dario Bianco ed Andrea Bianco, deducendo il mancato rispetto dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali forensi

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Nella specie il giudice a quo ha omesso di valutare le prestazioni professionali precedenti la fase del giudizio di primo grado ed ha operato una liquidazione unitaria ed a forfait di quelle relative alle fasi processuali successive.

4. Va in primo luogo osservato come sia ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza di condanna relativo alla rifusione delle spese in suo favore quando sia dedotta - come avvenuto nel caso di specie- la mancanza assoluta di motivazione della statuizione per l'omessa indicazione, anche in modo sommario, dei criteri di determinazione adottati per la liquidazione, con riferimento ai limiti tariffari previsti dal d.m. n. 155 del 2014, per le attività difensive svolte. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva provveduto alla liquidazione delle spese processuali solo nella parte dispositiva della sentenza di condanna, in riforma di quella di assoluzione di primo grado Sez. 1 - , Sentenza n. 7900 del 12/12/2019, Lomma, Rv.5.

Nel merito del ricorso, questa Corte ha affermato che "in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza delle singole attività defensionali dedotte o di una nota specifica prodotta dalla parte civile, non può limitarsi ad una globale (ed equitativa) determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione o delle singole voci effettivamente liquidate ovvero della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe" (Sez. 3, n. 557/1999);

In tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile, l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dall'art. 9, comma primo, del D.L. n. 1 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012) ha svincolato il giudice dai limiti massimi e minimi fissati dalle tariffe abrogate, obbligandolo nel contempo a far riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. 20 luglio 2012 n. 140 e a fornire adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione, specialmente quando si discosti in maniera sensibile dai parametri medi indicati nella Tabella B allegata al citato decreto ministeriale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento di liquidazione del giudice di merito che aveva omesso di specificare la ripartizione delle somme riconosciute in relazione all'attività defensionale svolta dal patrono di parte civile nelle diverse fasi del procedimento).

Sez. 5, Sentenza n. 14335 del 12/02/2014 Castano, Rv. 259100.

6. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello Così deciso in Roma il 16 dicembre 2021 1- 33i .ATO IN CANCELLER