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Sentenza — n. 25340/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25340/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25340/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ancona, in data 12 gennaio 2021, ha applicato a Girao Contreras Alain, in esito a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti (oltreché a delitto di ricettazione). Il P.G. ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, laddove, ai sensi dell'art. 187 C.d.S., é prevista per il reato de quo l'anzidetta sanzione amministrativa accessoria nella misura compresa tra uno e due anni.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen; Sentenza — n. 25340/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso é fondato. Deve invero ritenersi errata la sentenza impugnata relativamente all'omessa applicazione, a carico dell'imputato, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, avendo il Tribunale dorico omesso di considerare che, ai sensi dell'art. 187 C.d.S., l'anzidetta sanzione é sempre applicata, in misura compresa fra uno e due anni.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente sospensione di pena abbandono del procedimento per infrazione stradale divieto di condurre sanzione per violazione stradale reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: GIRAO CONTRERAS ALAIN nato il 05/08/1992 avverso la sentenza del 30/09/2020 del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ancona, in data 12 gennaio 2021, ha applicato a Girao Contreras Alain, in esito a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti (oltreché a delitto di ricettazione). Il P.G. ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, laddove, ai sensi dell'art. 187 C.d.S., é prevista per il reato de quo l'anzidetta sanzione amministrativa accessoria nella misura compresa tra uno e due anni.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Ancona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato. Deve invero ritenersi errata la sentenza impugnata relativamente all'omessa applicazione, a carico dell'imputato, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, avendo il Tribunale dorico omesso di considerare che, ai sensi dell'art. 187 C.d.S., l'anzidetta sanzione é sempre applicata, in misura compresa fra uno e due anni.

2. E' appena il caso di ricordare che la sanzione amministrativa in parola non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nel caso di specie, il giudicante ha però omesso di applicare la ridetta sanzione amministrativa accessoria, e pertanto, come correttamente rilevato dal P.G. ricorrente, tale omissione dev'essere emendata. Nondimeno, poiché la durata della sospensione dev'essere stabilita discrezionalmente dal giudice del merito competente entro i limiti edittali anzidetti, non può procedersi alla determinazione di detta durata direttamente in questa sede ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera L, cod.proc.pen..

3. A tanto deve provvedere perciò l'ufficio giudiziario a quo, nell'esercizio del proprio potere discrezionale.Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria con rinvio al Tribunale d Ancona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Ancona. Così deciso in Roma