Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 25336/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25336/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25336/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Col provvedimento in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di messa alla prova proposta da Aggiano Ivan in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 e 2-sexies, C.d.S.. L'Aggiano, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso il suindicato provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione con riferi- mento agli artt. 168 bis e ss. cod. pen., 464 bis e ss. cod. proc. pen.. Si deduce che, in base a quanto disposto dall'art. 168 bis cod. pen., l'istituto della recidiva non opera. La sospensione del procedimento con istanza di messa alla prova per gli imputati maggiorenni non può trovare accoglimento esclusivamente nei casi previsti dagli artt.102 e ss. cod. pen.. Né poteva evincersi la sussistenza dell'abitualità, quale motivo ostativo alla con- cessione della pro bation. Il G.I.P. rigettava la richiesta solo in considerazione della sussistenza di un pre- cedente penale neanche ben circostanziato ed individuato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 168 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 25336/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di messa alla prova proposta da Aggiano Ivan in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 e 2-sexies, C.d.S.. L'Aggiano, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso il suindicato provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione con riferi- mento agli artt. 168 bis e ss. cod. pen., 464 bis e ss. cod. proc. pen.. Si deduce che, in base a quanto disposto dall'art. 168 bis cod. pen., l'istituto della recidiva non opera. La sospensione del procedimento con istanza di messa alla prova per gli imputati maggiorenni non può trovare accoglimento esclusivamente nei casi previsti dagli artt.102 e ss. cod. pen.. Né poteva evincersi la sussistenza dell'abitualità, quale motivo ostativo alla con- cessione della pro bation. Il G.I.P. rigettava la richiesta solo in considerazione della sussistenza di un pre- cedente penale neanche ben circostanziato ed individuato.

Parole chiave

Generato dall'IA
idoneità alla guida guida in stato di ebbrezza qualificata inesigibile malgrado lesioni salute peggioramento di uno stato anteriore prova insufficiente dell'aggravamento clinico allegazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 168 bis cod. pen
Si deduce che, in base a quanto disposto dall'art. 168 bis cod. pen., l'istituto della recidiva non opera.
art. 133 cod. pen
Il Giudice, d'altronde, ai fini della valutazione da compiersi, non è tenuto a pren- dere in considerazione tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo va- lutare solo quelli ritenuti prevalenti (vedi, per riferimenti, Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGGIANO IVAN nato a BRINDISI il 22/02/1992 avverso l'ordinanza del 03/03/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Col provvedimento in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di messa alla prova proposta da Aggiano Ivan in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 e 2-sexies, C.d.S..

2. L'Aggiano, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso il suindicato provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione con riferi- mento agli artt. 168 bis e ss. cod. pen., 464 bis e ss. cod. proc. pen.. Si deduce che, in base a quanto disposto dall'art. 168 bis cod. pen., l'istituto della recidiva non opera. La sospensione del procedimento con istanza di messa alla prova per gli imputati maggiorenni non può trovare accoglimento esclusivamente nei casi previsti dagli artt.102 e ss. cod. pen.. Né poteva evincersi la sussistenza dell'abitualità, quale motivo ostativo alla con- cessione della pro bation. Il G.I.P. rigettava la richiesta solo in considerazione della sussistenza di un pre- cedente penale neanche ben circostanziato ed individuato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen è rimessa al potere discre- zionale del giudice, postulando un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299 che ha precisato, in motivazione, come anche la presenza di un solo precedente penale specifico possa essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi).

Il Giudice, d'altronde, ai fini della valutazione da compiersi, non è tenuto a pren- dere in considerazione tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo va- lutare solo quelli ritenuti prevalenti (vedi, per riferimenti, Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015, Cortopassi, Rv. 264802). Si è altresì osservato che il Giudice non è tenuto a valutare il programma di trattamento proposto ove ritenga l'imputato non meritevole del beneficio in ragione della impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dalla commissione di futuri reati (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602).

Il G.I.P. ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra riportati, dando atto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e, in particolare del precedente specifico per omicidio col- poso, con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, reato com- messo con violazione delle norme della circolazione stradale, il quale si pone unita- mente al reato per il quale si procede - di evidente ostacolo alla concessione del beneficio richiesto in ragione della mancata resipiscenza dell'imputato e della sua incapacità di comprendere il disvalore delle condotte delittuose.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de