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Sentenza — n. 25333/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25333/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25333/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Serio Salvatore ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7cod. strada, commesso in Cassano Ionico il 30.10.2014, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 25333/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 DL 28.10.2020 n.137 ha chiesto l'annullamento senza rinvio con riferimento alla "conferma nel resto". 4.L'Avvocato Giovanni Battista Gallo, difensore di fiducia, ha presentato il 25.05.22 conclusioni scritte.

Parole chiave

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sanzioni penali revoca della sospensione condizionale revoca della licenza condurre revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena sanzione per violazione stradale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SERIO SALVATORE nato a CASSANO ALLO IONIO il 28/01/1984 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Serio Salvatore ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7cod. strada, commesso in Cassano Ionico il 30.10.2014, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

2. Il motivo di ricorso attiene alla violazione di legge con riferimento alla pena accessoria della revoca della patente, confermata nonostante la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Lamenta inoltre la illegittimità della revoca della patente disposta dal Giudice di primo grado nella sentenza di patteggiamento in quanto l'imputato non è stato condannato nei due anni precedenti.

3. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 DL 28.10.2020 n.137 ha chiesto l'annullamento senza rinvio con riferimento alla "conferma nel resto". 4.L'Avvocato Giovanni Battista Gallo, difensore di fiducia, ha presentato il 25.05.22 conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 1.1.Va premesso che la declaratoria della intervenuta causa estintiva delle prescrizione, ha legittimamente impedito ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa e non ricorrendo le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. 1.2.La Corte territoriale doveva però disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, revocando la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con la trasmissione della sentenza al Prefetto di Catanzaro, ai sensi dell'art. 224 comma 3 CDS per le determinazioni di competenza. 2 ,e„

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, sanzione che elimina. Dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Catanzar