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Sentenza — n. 25326/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25326/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25326/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia avverso la sentenza del 15/10/2020 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore avvocato DEL GROSSO MARIA del foro di ROMA in difesa di ZUCCHETTI CRISTINA, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO UN FATTO 1. Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato Cristina Zucchetti responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies, D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, per avere guidato un'autovettura in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 1,72- 1,81 g/l), con le aggravanti di aver causato un incidente stradale e dell'orario notturno, condannandola alla pena di anni 1 mesi 4 di arresto e euro 6000,00 di ammenda che ha sostituito in lavoro di pubblica utilità.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 25326/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Giulio Romano, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione impugnazione di decisioni amministrative revisione della sentenza penale ricusazione del pubblico ministero ritiro della domanda di revisione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia avverso la sentenza del 15/10/2020 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore avvocato DEL GROSSO MARIA del foro di ROMA in difesa di ZUCCHETTI CRISTINA, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO UN FATTO 1. Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato Cristina Zucchetti responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies, D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, per avere guidato un'autovettura in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 1,72- 1,81 g/l), con le aggravanti di aver causato un incidente stradale e dell'orario notturno, condannandola alla pena di anni 1 mesi 4 di arresto e euro 6000,00 di ammenda che ha sostituito in lavoro di pubblica utilità.

2. Avvero la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed in particolare della disposizione di cui all'art. 186 c. 9-bis, codice strada, che esclude espressamente i casi di contravvenzione aggravati dall'incidente stradale dalle ipotesi per le quali la pena può essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Giulio Romano, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'aver provocato il conducente in stato di ebbrezza un incidente stradale. Tale circostanza fa scattare l'operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, previsto dall'art. 186, comma 9-bis, codice strada (cfr. sez. 4, n. 3297 del 17/12/2014, dep. 2015, Ferrero, Rv. 262032; n. 43845 del 26/9/2014, Lambiase, Rv. 260602) e ciò anche quando, all'esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio (cfr. sez. 4 n. 13853 del 4/2/2015,PM in poc. Se/mi Rv. 263012; n. 7969 del 6/12/2013, dep. 2014, Ferrari, Rv. 258616; n. 48534 del 24/10/2013, Quagliara, Rv. 257289).3. Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione con la quale è stata disposta la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione con cui è stata disposta la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, statuizione che elimina. Deciso il 1 giugno 202T, Il Consi