Sentenza — n. 24769/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Cinnmino Pasquale propone ricorso avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Torre Annunziata che ha rigettato la richiesta del prevenuto di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna. Il ricorrente deduce violazione di legge per inosservanza dell'art. 175 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta notifica ad una zia la cui sottoscrizione non risultava leggibile, cui faceva seguito il deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia del provvedimento presso la Casa Comunale di Gragnano. Il Cimmino non ha avuto effettiva conoscenza dell'anzidetto decreto penale, essendo, all'epoca, detenuto per altro procedimento. La notifica avrebbe dovuto effettuarsi presso la casa circondariale di Napoli - Poggioreale. Né mai il ricorrente ha effettuato elezione di domicilio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24769/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il provvedimento impugnato, che nega la restituzione in termini in considerazione della asserita regolarità formale della notifica non è, pertanto, conforme all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., che prevede un'ipotesi speciale di restituzione del termine, il cui presupposto, a differenza di quanto stabilito nel comma 1, è la mancanza di una tempestiva ed effettiva conoscenza del provvedimento. Il giudice a quo avrebbe dovuto verificare non la ritualità della notifica ma la tempestiva ed effettiva conoscenza del decreto penale da parte del condannato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIMMINO PASQUALE nato a GRAGNANO il 18/11/1989 avverso l'ordinanza del 23/07/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Cinnmino Pasquale propone ricorso avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Torre Annunziata che ha rigettato la richiesta del prevenuto di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge per inosservanza dell'art. 175 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta notifica ad una zia la cui sottoscrizione non risultava leggibile, cui faceva seguito il deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia del provvedimento presso la Casa Comunale di Gragnano. Il Cimmino non ha avuto effettiva conoscenza dell'anzidetto decreto penale, essendo, all'epoca, detenuto per altro procedimento. La notifica avrebbe dovuto effettuarsi presso la casa circondariale di Napoli - Poggioreale. Né mai il ricorrente ha effettuato elezione di domicilio.
3. Il Procuratore generale conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato che "Le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio" (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, dep. 2020, S., Rv. 278869 - 01. In motivazione la Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa").
Il rilievo dell'esistenza di un'elezione di domicilio, sostenuta nel provvedimento impugnato, non appare dunque dirimente. 2.1. In ogni caso, come la Corte di legittimità ha più volte affermato, in tema di restituzione del termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, la regolarità formale della notificazione è idonea ad integrare la prova della effettiva conoscenza dell'atto solo ove la stessa avvenga a mani dell'interessato, non incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare esplicitamente le ragioni determinative della mancata conoscenza (Sez. 3, n. 5920 del 21/01/2014, Lisotti, Rv. 258919;
Sez. 3, n. 20795 del 30/04/2014, Amato, Rv. 259633). Si è, inoltre, aggiunto che, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1 d.l. n. 17 del 2005, conv. in legge n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna (Sez. 3, n. 38295 del 03/06/2014, Petreto, Rv. 260151).
Il provvedimento impugnato, che nega la restituzione in termini in considerazione della asserita regolarità formale della notifica non è, pertanto, conforme all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., che prevede un'ipotesi speciale di restituzione del termine, il cui presupposto, a differenza di quanto stabilito nel comma 1, è la mancanza di una tempestiva ed effettiva conoscenza del provvedimento. Il giudice a quo avrebbe dovuto verificare non la ritualità della notifica ma la tempestiva ed effettiva conoscenza del decreto penale da parte del condannato.
3. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio, per nuova deliberazione, al Tribunale di Torre Annunziata.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuova deliberazione, al Tribunale di Torre Annunziata. Così deciso il 13 gennaio 2022