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Sentenza — n. 24767/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24767/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24767/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Toffanin Gianluigi, parte civile nel processo a carico di Tiozzo Antonietta, ricorre avverso la sentenza di applicazione pena del Gip del Tribunale di Vicenza, lamentando la nullità della sentenza per omessa notifica alla costituita parte civile del rinvio dell'udienza disposto ai sensi dell'art 10 d.l. n. 9 del 2 marzo 2020. Tale omissione avrebbe pregiudicato il diritto della parte civile di intervenire all'udienza, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, al fine di depositare istanza di liquidazione delle spese legali sostenute per l'atto di costituzione. Evidenzia il difensore che l'atto di costituzione di parte civile è stato depositato in data antecedente (27/11/2019) all'udienza in cui è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (08/01/2021).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24767/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, la parte civile non risulta essere stata destinataria della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di rinvio, nel corso della quale è stata pronunciata la sentenza di patteggiamento, con conseguente mancata partecipazione alla stessa e mancata produzione della richiesta di liquidazione delle spese. Emerge, infatti, dal decreto di fissazione del 16/10/2020 della nuova udienza di procedimenti non prioritari rinviati ex art. 83 d.l. n. 18/2020 - in cui si è perfezionato il patteggiamento - che lo stesso non è stato notificato all'anzidetta parte civile.

Parole chiave

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notifica tardiva dei difetti vizio di procedura rinvio del dibattimento opposizione tardiva mancato anticipo delle spese documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Evidenzia il difensore che l'atto di costituzione di parte civile è stato depositato in data antecedente (27/11/2019) all'udienza in cui è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile TOFFANIN GIANLUIGI nato a VICENZA il 13/08/1964 nel procedimento a carico di: TIOZZO ANTONIETTA nato a VICENZA il 04/11/1923 avverso la sentenza del 08/01/2021 del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG øt

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Toffanin Gianluigi, parte civile nel processo a carico di Tiozzo Antonietta, ricorre avverso la sentenza di applicazione pena del Gip del Tribunale di Vicenza, lamentando la nullità della sentenza per omessa notifica alla costituita parte civile del rinvio dell'udienza disposto ai sensi dell'art 10 d.l. n. 9 del 2 marzo 2020. Tale omissione avrebbe pregiudicato il diritto della parte civile di intervenire all'udienza, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, al fine di depositare istanza di liquidazione delle spese legali sostenute per l'atto di costituzione. Evidenzia il difensore che l'atto di costituzione di parte civile è stato depositato in data antecedente (27/11/2019) all'udienza in cui è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (08/01/2021).

2. Il Procuratore generale, ritenuto fondato il ricorso, ha concluso per l'annullamento con rinvio.

3. Il ricorso è fondato.

4. Nel caso di specie, la parte civile non risulta essere stata destinataria della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di rinvio, nel corso della quale è stata pronunciata la sentenza di patteggiamento, con conseguente mancata partecipazione alla stessa e mancata produzione della richiesta di liquidazione delle spese. Emerge, infatti, dal decreto di fissazione del 16/10/2020 della nuova udienza di procedimenti non prioritari rinviati ex art. 83 d.l. n. 18/2020 - in cui si è perfezionato il patteggiamento - che lo stesso non è stato notificato all'anzidetta parte civile.

Questa Corte ha affermato il principio, ribadito anche di recente (Sez. 4, n. 3964 del 12/01/2021, Amato Domenico, Rv. 280386) /, secondo cui "con la sentenza di patteggiamento, il giudice non può liquidare d'ufficio le spese processuali a favore della parte civile che non ne abbia fatto domanda mediante deposito della relativa nota spese": tanto rileva al fine di escludere che il rimedio azionabile dalla parte civile pretermessa possa consistere nella procedura di correzione di errore materiale, dovendosi invece rilevare che nel caso in esame alla parte civile sia mancata, a causa della mancata notifica della data di udienza, la possibilità di provvedere al deposito della domanda di liquidazione e relativa nota spese.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vicenza, per l'ulteriore corso. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere estens