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Sentenza — n. 24377/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24377/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24377/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 9.2.2021, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado - emessa in sede di rito abbreviato - ha rideterminato la pena nei confronti di Mario Criscuolo in anni 4 di reclusione ed euro 600 di multa e nei confronti di Antonino Gentile in anni 3 di reclusione ed euro 400 di multa, in relazione al reato loro ascritto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n.

Regesto Legislator

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art. 625 cod. pen; Sentenza — n. 24377/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto nell'interesse degli imputati è privo di pregio, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, nel caso non è dato rinvenire alcuna violazione del divieto di reformatio in peius. La Corte territoriale, in accoglimento del motivo di gravame di merito proposto dagli imputati, ha escluso l'aumento autonomo di un terzo per l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., erroneamente calcolato dal primo giudice, trattandosi di aggravante già contemplata dal capoverso dell'art. 625 cod. pen., rideterminando la pena secondo i dettami della norma citata in anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa (inferiore a quella stabilita dal primo giudice).

Parole chiave

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adeguamento della pena riduzione della pena remissione della pena revisione della sentenza penale reformatio in peius gravità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 625 cod. pen
pen., erroneamente calcolato dal primo giudice, trattandosi di aggravante già contemplata dal capoverso dell'art. 625 cod. pen., rideterminando la pena secondo i dettami della norma citata in anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa (inferiore a quella stabilita dal primo giudice).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GENTILE ANTONINO nato a NAPOLI il 13/10/1975 CRISCUOLO MARIO nato a NAPOLI il 27/11/1970 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 9.2.2021, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado - emessa in sede di rito abbreviato - ha rideterminato la pena nei confronti di Mario Criscuolo in anni 4 di reclusione ed euro 600 di multa e nei confronti di Antonino Gentile in anni 3 di reclusione ed euro 400 di multa, in relazione al reato loro ascritto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n.

2) e comma 2, 61, comma 1, n. 7 cod. pen.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando violazione del divieto di reformatio in peius, per avere la Corte territoriale posto come pena detentiva base per entrambi gli imputati quella di anni 4 e mesi 6 di reclusione, benché il giudice di primo grado l'avesse determinata in anni 4 di reclusione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

4. Il ricorso proposto nell'interesse degli imputati è privo di pregio, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, nel caso non è dato rinvenire alcuna violazione del divieto di reformatio in peius. La Corte territoriale, in accoglimento del motivo di gravame di merito proposto dagli imputati, ha escluso l'aumento autonomo di un terzo per l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., erroneamente calcolato dal primo giudice, trattandosi di aggravante già contemplata dal capoverso dell'art. 625 cod. pen., rideterminando la pena secondo i dettami della norma citata in anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa (inferiore a quella stabilita dal primo giudice).

Per il Criscuolo è stato ulteriormente disposto l'aumento per il concorso della recidiva qualificata, nella misura di 1/3 ex art. 63, comma 4, cod. pen.; conseguentemente, la pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa è stata aumentata ad anni 6 di reclusione ed euro 900 di multa (anche questa inferiore a quella stabilita dal primo giudice). È stata poi applicata la diminuente di 1/3 per il rito prescelto, per una pena finale che, per entrambi gli imputati, è stata determinata in misura inferiore rispetto a quella irrogata dal primo giudice.

5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s