Sentenza — n. 24135/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAKaja Reno, imputato del reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 285/1992, ricorre, per mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la dichiarazione di responsabilità espressa dal Tribunale di Grosseto. Il giorno 02/08/2013, in via Svizzera, a Grosseto, Cossu Erminia, mentre attraversava la strada sulle apposite strisce pedonali, veniva investita da un'auto che circolava a forte velocità, riportando la frattura del bacino. Il conducente del veicolo non si arrestava e si allontanava velocemente. Una persona presente sul posto riusciva a prendere il numero di targa dell'auto investitrice, così consentendo alla polizia di risalire all'intestatario dell'auto, tale Ponticelli Filippo. Questi dichiarava di avere, da alcune settimane, ceduto l'auto, con apposito atto in Comune, all'odierno imputato il quale, però, non aveva formalizzato al PRA il passaggio. Gli inquirenti, al quale il Kaja era già noto, quella stessa notte rinvenivano l'auto parcheggiata presso il residence "Fattoria La Principina", ove il predetto alloggiava ed era presente al momento del controllo.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 24135/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso consta di due motivi. 3.1. Con il primo, si contesta l'erronea applicazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato. 3.2. Con il secondo, si deduce mancanza di motivazione sulla quantificazione della provvisionale disposta in favore della parte civile.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KAJA RENO nato il 08/11/1978 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA IDAWAN; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
1. Kaja Reno, imputato del reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 285/1992, ricorre, per mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la dichiarazione di responsabilità espressa dal Tribunale di Grosseto.
2. Il giorno 02/08/2013, in via Svizzera, a Grosseto, Cossu Erminia, mentre attraversava la strada sulle apposite strisce pedonali, veniva investita da un'auto che circolava a forte velocità, riportando la frattura del bacino. Il conducente del veicolo non si arrestava e si allontanava velocemente. Una persona presente sul posto riusciva a prendere il numero di targa dell'auto investitrice, così consentendo alla polizia di risalire all'intestatario dell'auto, tale Ponticelli Filippo. Questi dichiarava di avere, da alcune settimane, ceduto l'auto, con apposito atto in Comune, all'odierno imputato il quale, però, non aveva formalizzato al PRA il passaggio. Gli inquirenti, al quale il Kaja era già noto, quella stessa notte rinvenivano l'auto parcheggiata presso il residence "Fattoria La Principina", ove il predetto alloggiava ed era presente al momento del controllo.
3. Il ricorso consta di due motivi. 3.1. Con il primo, si contesta l'erronea applicazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato. 3.2. Con il secondo, si deduce mancanza di motivazione sulla quantificazione della provvisionale disposta in favore della parte civile.
4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
5. In data 16/03/2022, è pervenuta memoria di replica dell'avv. Patrizia 'Pagano, difensore di fiducia dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo, peraltro impostato in termini generici, relativo alla responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha motivato adeguatamente sul punto, laddove osserva che, se anche nessuno ha visto con chiarezza il conducente dell'auto investitrice, risulta certo che questa fosse in possesso del prevenuto il quale, la sera dell'investimento, ne aveva la disponibilità effettiva, attesa che l'aveva parcheggiata in prossimità del residence in cui abitava, in un'area di pertinenza di questo.
3. Parimenti infondato si appalesa il secondo motivo. Questa Corte di legittimità ha condivisibilmente stabilito il principio per il quale non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente cielibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2 , n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio Gaetano, Rv. 277773 - 02).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il