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Sentenza — n. 24134/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24134/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24134/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Ravelli Claudio, chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d. P.R. 309/90, di tre episodi di cessioni di sostanze stupefacenti, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che - parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Brescia per aver revocato la confisca del telefono cellulare, disponendone il dissequestro e la restituzione all'imputato - ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 186 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 24134/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 51689 del 13/10/2017, Gilardi e altri, Rv. 271581 - 01; Sez. 5, n. 9277 del 17/12/2014, dep. 2015, Infantolino, Rv. 262817 - 01).

Parole chiave

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revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale motivi di cassazione retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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art. 186 disp. att. cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent.n.186/2000
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAVELLI CLAUDIO nato a GIORNICA( SVIZZERA) il 19/08/1960 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Ravelli Claudio, chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d. P.R. 309/90, di tre episodi di cessioni di sostanze stupefacenti, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che - parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Brescia per aver revocato la confisca del telefono cellulare, disponendone il dissequestro e la restituzione all'imputato - ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato.

2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si lamenta la contraddittorietà della motivazione intesa quale travisamento della prova in ordine alla ritenuta non intervenuta irrevocabilità della sentenza n. 1112/2020, emessa in data 06/11/2019 dal Tribunale di Brescia, confermata dalla Corte di appello di Brescia il 14/05/2020, nell'ambito del procedimento penale n. 13849/19 R.G.N.R. - n. 4178/19 R.G. TRIB - n. 42/2020 REG. GEN., con la quale veniva chiesta la continuazione con i fatti di cui al presente procedimento: la Corte di appello ha disatteso la richiesta difensiva nonostante, nei motivi dedotti, la difesa avesse indicato con precisione tutti i riferimenti della richiamata sentenza, dai quali si sarebbe ben potuta evincere l'irrevocabilità della stessa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riguardo all'onere dell'allegazione di copia delle sentenze da parte dell'imputato che chieda il riconoscimento della continuazione esterna si sono espressi due diversi orientamenti di legittimità. Secondo una prima, minoritaria e più risalente, ricostruzione interpretativa (Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, Rv. 236261 - 01; Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011, Rv. 250929 - 01; Sez. 3, n. 39850 del 27/03/2014, Rv. 261359 - 01), l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione della continuazione è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo, in tale ipotesi, l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava, tra l'altro, dalla esplicita previsione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che, pur riguardando l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione, esprime un principio che ha valore generale.

Secondo l'orientamento maggioritario e più recente (Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Losco Ferdinando, Rv. 277977 - 01; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, Brunitto e altri, Rv. 273380 - 01; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Lipari Onofrio, Rv. 274808 - 02), invece, l'imputato che richiede, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore, sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione (ex multis, Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, cit.;

Sez. 6, n. 51689 del 13/10/2017, Gilardi e altri, Rv. 271581 - 01; Sez. 5, n. 9277 del 17/12/2014, dep. 2015, Infantolino, Rv. 262817 - 01).

3. Quest'ultimo orientamento deve essere ritenuto preferibile, perché essenzialmente basato sulla considerazione che l'onere di allegazione delle sentenze nel giudizio di cognizione è finalizzato ad impedire richieste intenzionalmente dilatorie e a garantire la celerità del rito, esigenze che, invece, non sussistono in fase esecutiva. A ciò può aggiungersi che il mancato riconoscimento della continuazione esterna nel giudizio di merito non impedisce che la relativa istanza sia proposta di fronte al giudice dell'esecuzione e da questo valutata.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il