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Sentenza — n. 23815/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on pre-trial detention, upholding evidence sufficiency and measure proportionality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23815/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Enzo Passalacqua inadmissible, rejecting his challenge to the pre-trial detention order. The defense argued that photographic identification lacked necessary physical descriptions and that the detention was disproportionate compared to associates. The court ruled that such identification is valid evidence of guilt without formal recognition procedures and that the detention measure was justified by the gravity of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 273 c.p.p.; Art. 274 c.p.p.: The photographic identification performed by judicial police, absent untrustworthiness, constitutes a valid element to affirm grave indicia of guilt for pre-trial detention, independent of formal recognition methodology under Art. 213 c.p.p., and the measure's proportionality must be assessed based on specific factual grounds rather than generic assertions.

Parole chiave

Generato dall'IA
pre-trial detention photographic identification evidence sufficiency proportionality of measure inadmissible appeal judicial police powers criminal procedure imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 273 c.p.p.
Art. 274 c.p.p.
Art. 213 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
LIBERTA' di CATANZARO svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto SILVIA SALVADORI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod.
Art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
186/2000), con trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 213 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 4, n. 7287 del 9/12/2020, Reinhard
sez. 2, n. 9380 del 20/2/2015, Panarese
280598; sez. 2, n. 9380 del 20/2/2015, Panarese, Rv.
sez. 5, n. 23090 del 10/7/2020, Signorelli
sez. 2, n. 6505 del 20/1/2015, Fiorillo
Corte cost. n. 186/2000
Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nen ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000), con trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ENZO nato a CATANZARO il 27/04/1989 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto SILVIA SALVADORI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Catanzaro ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato, nei confronti di PASSALACQUA Enzo, la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui ai capi 73) e 74) della incolpazione provvisoria, relativi rispettivamente a cessioni continuate di cocaina e eroina a BIANCO Giuseppe e di cocaina, con cadenza di circa un paio di volte al mese, a CUTUGNO Gianluca.

2. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione quanto alla valutazione degli elementi indiziari costituiti dalla individuazione fotografica degli assuntori e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MIRARCHI e PAPARAZZO. Il Tribunale avrebbe valorizzato una individuazione fotografica "oltre il consentito", attribuendo i connotati della gravità, della precisione e della concordanza senza riscontri esterni assolutamente necessari, nella specie, essendo difettata anche una descrizione fisica coerente, atteso che gli elementi forniti non corrispondono alle reali fattezze fisiche dell'indagato.

Anche le indicazioni dei periodi in cui sarebbero avvenute le forniture appare improbabile atteso che il PASSALACQUA è stato detenuto sin dal gennaio 2019 per cui appare assai improbabile una cessione avvenuta in epoca antecedente e prossima a quel periodo. Sotto altro profilo, la difesa ha invocato una sostituzione della misura, rilevandone la sproporzione rispetto alla posizione di soggetti ritenuti intranei all'associazione.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Silvia SALVADORI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale, dopo aver descritto la genesi dell'indagine (facendo riferimento all'arresto di TROPEA Angela, compagna di PASSALACQUA Marco, in flagrante detenzione di gr. 17,15 di cocaina e ai successivi sviluppi anche grazie all'apporto dichiarativo degli acquirenti/assuntori di droga, dei collaboratori MIRARCHI Santo, SESTITO Vincenzo e PAPARAZZO Natascia, delle dichiarazioni dell'assuntore ROTELLA Aldo Fioravante e dell'intervenuto decesso di due assuntori per overdose), ha ritenuto raggiunta una consistenza indiziaria grave in ordine all'esistenza di una associazione facente capo a PASSALACQUA Marco, articolata su base familiare e, ciononostante, organizzata in modo professionale.

La premessa ha consentito di contestualizzare le incolpazioni provvisorie formulate a carico del PASSALACQUA Enzo (al quale non è contestato alcun ruolo associativo), evidenziando che l'attività investigativa aveva portato alla luce anche il ruolo di fornitore abituale di cocaina e eroina svolto dall'indagato nei confronti di due assuntori ben individuati: BIANCO Giuseppe e CUTUGNO Gianluca. A sostegno dell'accusa, il Tribunale ha indicato, intanto, le dichiara2:ioni del collaboratore MIRARCHI, il quale, nell'indicare la compagine associativa, aveva fatto riferimento anche a PASSALACQUA Enzo; dal canto suo, il collaboratore SESTITO aveva offerto un quadro completo delle dinamiche criminose del quartiere "Aranceto" di Catanzaro e aveva riconosciuto tramite individuazione fotografica l'indagato quale soggetto di etnia Rom dedito allo spaccio di cocaina.

Tali dichiarazioni erano state riscontrate da quelle rese dagli assuntori e clienti del PASSALACQUA, i citati BIANCO e CUTUGNO, i quali, oltre ad avere descritto dettagliatamente le modalità delle cessioni, avevano pure indicato l'indagato come loro fornitore abituale, procedendo alla individuazione fotografica dello stesso. Il CUTUGNO, peraltro, aveva precisato, in sede di seconda convocazione, che le cessioni si erano concentrate nel 2018 e che non aveva più visto il PASSALACQUA da tempo, dato che collimava anche con lo stato detentivo dell'indagato a partire dal gennaio 2019.

Quanto alla scelta della misura, poi, quel giudice, ritenuta la esigenza special preventiva, alla luce delle allarmanti modalità di realizzazione delle condotte criminose, della sua personalità, quale soggetto gravato da precedenti specifici e del suo inserimento nei circuiti criminali della droga, ha ritenuto quella più afflittiva la sola in grado di contenere le allarmanti esigenze ravvisate, formulando un giudizio prognostico negativo in ordine alla capacità di auto contenimento del soggetto.

3. Il motivo è manifestamente infondato. Parte ricorrente ha omesso un effettivo confronto con i motivi della decisione e si è limitata a contestarla opponendovi una difforme lettura dei dati probatori, in questa sede tuttavia non consentita a fronte di una motivazione logica, congrua e non contraddittoria, basata su elementi di prova specificamente indicati e sottoposti ad accurato vaglio. Ciò vale anche per la decisione avente a oggetto l'apprezzamento degli apporti dichiarativi a vario titolo acquisiti nella fase delle indagini, rispetto alla quale, stante il tenore della doglianza difensiva, deve ricordarsi intanto che l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (sez. 4, n. 7287 del 9/12/2020, dep. 2021, Reinhard, RV. 280598; sez. 2, n. 9380 del 20/2/2015, Panarese, Rv. 263302).

Essa, a ben vedere, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (sez. 5, n. 23090 del 10/7/2020, Signore/li, Rv. 279437).

Pertanto, va ribadito il principio secondo cui, in tema di misure cautelari personali, l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, è elemento idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen., perché lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (sez. 2, n. 6505 del 20/1/2015, Fiori/lo, Rv. 262599).

Quanto, poi, alla adeguatezza della misura, a fronte della mancata formulazione di doglianze in punto sussistenza delle esigenze cautelari, deve rilevarsi la assoluta genericità della relativa censura, affidata unicamente alla circostanza che all'indagato non è contestato il reato associativo, senza alcuna considerazione, anche in chiave di critica dialettica, delle ragioni che hanno indotto il Tribunale a convalidare la scelta del giudice della cautela.

4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nen ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000), con trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il