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Sentenza — n. 23812/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23812/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23812/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Vicenza ha applicato - su accordo delle parti - a ZATTARIN Edoardo una pena per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) e 2 sexies, codice strada, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, disponendo la sospensione della patente per anni due.

Regesto Legislator

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art. 448 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23812/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione e erronea applicazione della legge, avuto riguardo alla mancata sospensione della sanzione amministrativa accessoria nelle more dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, rilevando che l'immediata esecutività di essa contrasterebbe con l'art. 186 comma 9-bis codice strada, vanificando gli effetti premiali connessi all'istituto, in particolare non potendosi l'imputato giovare del dimezzamento della sanzione in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità.

Parole chiave

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sospensione di pena sanzione sostitutiva attenuazione della pena sospensione delle prestazioni infrazione privilegiata riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 448 cod. proc. pen
103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 bis all'art. 448 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZATTARIN EDOARDO nato a PADOVA il 20/01/1989 avverso la sentenza del 24/11/2020 del TRIBUNALE di VICENZAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Vicenza ha applicato - su accordo delle parti - a ZATTARIN Edoardo una pena per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.

c) e 2 sexies, codice strada, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, disponendo la sospensione della patente per anni due.

2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione e erronea applicazione della legge, avuto riguardo alla mancata sospensione della sanzione amministrativa accessoria nelle more dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, rilevando che l'immediata esecutività di essa contrasterebbe con l'art. 186 comma 9-bis codice strada, vanificando gli effetti premiali connessi all'istituto, in particolare non potendosi l'imputato giovare del dimezzamento della sanzione in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è ammissibile, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena. Vero è, infatti, che la novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 bis all'art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, co. 2, cod. proc. pen. (sez. 4 n. 29179 del 23/5/2018, Stratta, Rv. 273091 n. 18942 del 27/3/2019, Bruna, Rv. 275435; sez. 6, n. 15848 del 5/2/2019, Moretti, Rv. 275224). Tale principio è vieppiù valido all'indomani della decisione assunta dal Supremo Collegio di questa Corte di legittimità, con riferimento alle ipotesi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena: in quella sede, infatti, si è riconosciuta l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si censuri, per l'appunto, l'erronea ovvero l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (cfr.

Sez. U. n. 21369 del 26;9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349).2. Il ricorso è anche fondato. Nel caso di specie, la pena applicata è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Pertanto, l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria individuata deve ritenersi sospesa, poiché l'immediata esecutività di essa rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere verosimilmente vani gli effetti della successiva revoca della sanzione amministrativa accessoria (sez. 4 n. 48330 del 27/9/2017, Rv. 271040; n. 12262 del 8/2/2018, Ferrarini, Rv. 272531; n. 56962 del 23/10/2018, Loffredo, Rv. 275191).

3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida applicata che può essere disposta in questa sede non necessitando tale statuizione di ulteriori accertamenti di fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa sospensione dell'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria, sospensione che dispone. Decio il 11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il IPre nte Gabriella Cappello Salva Dovere DEPOSITA