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Ordinanza — n. 23691/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to formal withdrawal of the appeal by the client.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23691/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the client formally withdrew the appeal before the decision was rendered. Although the client initially sought to challenge the lower court's ruling on grounds of faulty reasoning, the withdrawal rendered the appeal void. Consequently, the court ordered the client to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A formal, irrevocable and accepted withdrawal of an appeal results in its inadmissibility, triggering the condemnation of the appellant to pay procedural expenses and a fine.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility procedural costs Cassa delle ammende formal act irrevocable declaration special power of attorney risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
La rinuncia in questione, essendo stata effettuata nelle forme di legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
In applicazione dell'art. 616 cod.
art. 590 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 26 maggio 2011, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Tenuta Paolo in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In applicazione dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TENUTA PAOLO nato a SCIGLIANO il 15/06/1963 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 26 maggio 2011, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Tenuta Paolo in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen. ed ha confermato la condanna al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.

2. Il Tenuta, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione.

3. In data 12 maggio 2021, il difensore ha trasmesso rinunzia al ricorso da lui sottoscritta con procura speciale sottoscritta dall'imputato. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consi- stente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'ef- fetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura spe- ciale in tal senso.

La rinuncia in questione, essendo stata effettuata nelle forme di legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen.. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro cinquecento. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo sposito Andrea Montagni DEPOSiTATC. Wp4